CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; Considerato che il ricorso è generico, poiché contesta la configurazione del reato di sostituzione di persona come reato permanente invece che reato istantaneo, ma non illustra quale sarebbe la conseguenza pratica, favorevole all'imputato, di questa diversa ricostruzione, incorrendo in una contraddizione evidente: nelle prime righe del ricorso si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la permanenza, mentre nella proposizione finale ci si duole che il giudice di merito ha individuato autonomi reati (evidentemente istantanei) riuniti ex art. 81 cpv. cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Lt Morosini DEPOS;TATO IN_CANC RIÀ U 5 Alibi O 2