CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12016/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CataniaPuccio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Autorità [OSCURATO:PERSONA] a Confiscaavverso il decreto del 07/07/2025 della Corte di Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;letta la memoria trasmessa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]ssarello nell'interesse di GiombattistaPuccio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto in data 7luglio 2025, ha accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto delTribunale di Catania del 6 luglio 2022 e ha revocato la misure di prevenzione dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza allo stesso applicatae la misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei confronti dello stessoGiombattista [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. La richiesta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale èstata originariamente avanzata con riferimento alla pericolosità sociale di GiombattistaPuccio qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011 per l’appartenenza adun’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. “avendo egli esercitato la propria attivitàimprenditoriale in modo funzionalmente e strutturalmente collegato agli interessi delleorganizzazioni mafiose vittoriesi …” da epoca antecedente al 2012 e in permanenza.3. All’esito del procedimento di primo grado il Tribunale, preso atto della sentenza diassoluzione pronunciata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Ragusa per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. commesso “da prima del 2012”, ha comunque ritenuto sussistente lapericolosità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011 fino agli anni 2006-2007.Quanto al periodo successivo il Tribunale, considerati gli elementi emersi conriferimento all’attività imprenditoriale esercitata dal proposto nel mercato di Vittoria e lacondanna per i reati di cui agli artt. 416, 513-bis e 629 cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1cod. pen., ha individuato la pericolosità di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) d. lgs. 159 del 2011e gli ha quindi applicato le misure richieste.Con specifico riferimento alla diversa pericolosità individuata, il primo giudice haevidenziato che non si era determinata alcuna violazione del principio del contraddittorio inquanto il differente inquadramento era stato effettuato sulla base dei medesimi elementi difatto già posti a fondamento della richiesta ed emersi nel procedimento di prevenzione, nelcorso del quale erano stati pertanto oggetto di confronto tra le parti.4. Avverso il decreto hanno proposto appello il proposto e tutti i terzi interessati.Il proposto in prima battuta ha eccepito la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e, nelmerito, ha contestato il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale.La Corte territoriale, ripercorsa la motivazione del decreto di primo grado e condivisal’individuazione della pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett a), d. lgs. 159del 2011 fino agli anni 2006-2007, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 521 cod.proc. pen. con riferimento al periodo successivo e, pertanto, ha revocato sia la misura diprevenzione personale nonché, escluso che i beni confiscati fossero il frutto di attivitàsuccessive agli anni cui si riferiva l’unica pericolosità correttamente accertata, ha ancherevocato la confisca disposta nei confronti dei beni del proposto e dei terzi interessati.5. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale che ha dedottoi seguenti motivi.5.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della violazione di legge inrelazione all’art. 521 cod. proc. pen. in quanto, come già evidenziato dal Tribunale, nel casoin esame la diversa qualificazione della pericolosità ritenuta nel decreto non avrebbedeterminato alcuna violazione del principio del contraddittorio perché il provvedimento èstato emesso e si basa sui medesimi fatti oggetto della richiesta.5.2. Vizio di motivazione con riferimento alla totale carenza di motivazione in ordine allecircostanze e agli argomenti contenuti nell’atto di appello proposto dalla Procura dellaRepubblica avverso la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.416-bis cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Ragusa.5.3 Vizio di motivazione quanto alla totale assenza di considerazione del contenutodella perizia contabile relativa alla individuazione dei capitali utilizzati per l’acquisto dei benioggetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.6. In data 5 agosto 2025, con memoria depositata alla cancelleria della stessa Corte diappello, il Procuratore generale ricorrente ha specificato che i motivi di ricorso, sebbene iltitolo fosse formulato nei termini del “vizio di motivazione”, denunciavano nella sostanzaviolazione di legge: ilprimo quale violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. con conseguentenullità del decreto, il secondo e il terzo nel senso della totale inesistenza della motivazione.7. In data 31 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato;8. In data 9 dicembre 2025 è pervenuta in cancellaria memoria di replica nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissible.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nel primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc.pen. con riferimento alla diversa individuazione della pericolosità ex art. 4, comma 1, lett. b)d. lgs. 159 del 2011 rispetto a quella di cui all’art. art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs. 159 del2011 originariamente contestata: violazione ritenuta sussistente dal provvedimentoimpugnato.La doglianza è manifestamente infondata nei termini che seguono.2.1. Va senz'altro ribadito che, nel procedimento di prevenzione, non si configura unaviolazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora ilprovvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolositàsociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica siafondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione aiquali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01).Con specifico riferimento a un caso analogo a quello in esame, d’altro canto, si èritenuto che «non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione edecisione qualora l'ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensidell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenutapericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicuratoalla difesa un contraddittorio effettivo in merito all'abitualità della commissione di delitti idoneia produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamenterilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, allariconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione di reati fonte di profitti inquantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare»(Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 01)Ciò pure considerato che l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione neiconfronti della persona proposta non deve necessariamente indicare il tipo di pericolositàposta a fondamento della richiesta, essendo sufficiente, onde assicurare alla difesa uncontraddittorio effettivo e congruo, la sola indicazione degli elementi di fatto dai quali la siritiene desumibile (Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01).2.2. Nel caso di specie la questioneè, tuttavia, priva di effettivo rilievo.All’esito del processo di merito, come risulta dagli atti, il proposto è stato assolto per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e in relazione ai reati per i quali è stato condannato,quelli di cui agli artt. 416, 513-bis e 629 cod. pen., è stata esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.La decisione quanto all’esclusione dell’aggravante non è stata impugnata nel giudizio dicognizione e, pertanto, è divenuta irrevocabile.Il ricorrente sul punto non ha esposto alcun argomento né ha evidenziato la violazionedi legge in cui sarebbero incorsi i giudici di merito della prevenzione in ordine all’esclusionedella citata aggravante.A fronte della situazione così riconosciuta nel provvedimento impugnato, inconclusione, ciò che risulta dirimente e che rende in ogni caso manifestamente infondata lacensura sollevata dal ricorrente, quindi, è che i reati per i quali è stata pronunciata lacondanna non sono tra quelli indicati nell’art. 4, comma 1, lett. b) d. lgs 159 del 2011 per cuiil proposto non può essere per questi “soggetto destinatario” della misura di prevenzione.3. Nel secondo e nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge rilevando latotale carenza di motivazione in ordine alle circostanze e agli argomenti contenuti nell’atto diappello proposto dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza di assoluzionepronunciata dal Tribunale di Ragusa e circa il contenuto della perizia contabile relativa allaindividuazione dei capitali utilizzati per l’acquisto dei beni oggetto della richiesta diapplicazione della misura di prevenzione patrimoniale.Le doglianze non sono consentite.3.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzionepersonali e patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. 159 del 2011, è ammesso solo perviolazione di legge.Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per leimpugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10”che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, èammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero edell'interessato e del suo difensore…".In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno chequesta non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e inrealtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità,ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le lineeargomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione dellamisura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv.260613 – 01; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; lalimitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Cortecostituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004).3.2. Nel caso di specie le doglianze afferiscono nella sostanza, come ammesso anchedalla rubrica dell'originario ricorso, alla logicità e alla completezza della motivazione, nonsono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.La motivazione del provvedimento impugnato, quanto all’assoluzione pronunciata dalTribunale di Ragusa, ha reso una motivazione complessivamente soddisfacente e lamancanza di una puntuale analisi dell’atto di appello proposto dal pubblico ministero, oltre atrovare fondamento nelle stesse considerazioni che risultano spese dal P.M. in sede didiscussione dinanzi alla Corte territoriale, quanto alle argomentazioni del provvedimento diprimo grado, non comporta che la motivazione sia qualificabile come inesistente.La Corte distrettuale, infatti, ha dato atto della piattaforma probatoria esistente e su talebase ha fondato le proprie conclusioni in tema di pericolosità, laddove il ricorso, nella scarnaenunciazione del secondo e del terzo motivo, non illustra le ragioni per le quali gli elementiasseritamente trascurati sarebbero a tal punto decisivi da rendere l'apparato motivazione delprovvedimento impugnato apparente.Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla dedotta mancata considerazionedella perizia contabile.4. La dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende inragione della natura pubblica delle funzioni dallo stesso svolte (Sez. U, n. 3775 del21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]