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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 32614/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17436-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3787 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo Studio "FANTOZZI & ASSOCIATI", rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2384/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa sVolta nella camèra di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrare ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla spa [OSCURATO:PERSONA] -"in qualità di consolidata"- e dalla [OSCURATO:SOCIETA] -"in qualità di consolidante"- contro l'avviso di accertamento di accertamento emesso da essa Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per Ires dell'anno 2007;

2. la [OSCURATO:SOCIETA], già spa [OSCURATO:PERSONA] e la spa [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], resistevano con controricorso;

3. con atto in data 4 giugno 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla

I. 136/2019, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art.6 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta.

Chiedeva altresì che "verificato il perfezionamento della definizione, il giudizio venisse dichiarato estinto";

4. considerato quanto precede, considerato che l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui all'art.6, comma 12, del citato d.l. 119/2018 non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite, visto altresì il comma 13 del medesimo art.6, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021, svolta con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17436-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3787 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo Studio "FANTOZZI & ASSOCIATI", rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2384/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa sVolta nella camèra di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrare ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla spa [OSCURATO:PERSONA] -"in qualità di consolidata"- e dalla [OSCURATO:SOCIETA] -"in qualità di consolidante"- contro l'avviso di accertamento di accertamento emesso da essa Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per Ires dell'anno 2007; 2. la [OSCURATO:SOCIETA], già spa [OSCURATO:PERSONA] e la spa [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], resistevano con controricorso; 3. con atto in data 4 giugno 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla I. 136/2019, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art.6 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta. Chiedeva altresì che "verificato il perfezionamento della definizione, il giudizio venisse dichiarato estinto"; 4. considerato quanto precede, considerato che l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui all'art.6, comma 12, del citato d.l. 119/2018 non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite, visto altresì il comma 13 del medesimo art.6, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021, svolta con
Sentenza Cassazione n. 32614/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris