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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30297/2026

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ato a TARANTO il 28/10/1991 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha condannato la ricorrente alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 88 r.d. 18.06.1931, per aver, in qualità di titolare del bar 'My friends', esercitato in forma organizzata l'attività di accettazione e raccolta di scommesse, accettate in Italia su eventi sportivi e non sportivi, anche per via telefonica o telematica, essendo, peraltro, sprovvisto dell'apposita autorizzazione ministeriale in relazione all'uso di tali mezzi.

La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il locale, gestito esclusivamente dall'imputata quale titolare, era organizzato in modo pressoché esclusivo per l'attività di raccolta delle scommesse.

A tal fine, erano presenti due televisori rivolti al pubblico che trasmettevano il palinsesto degli eventi sportivi, tre postazioni informatiche complete di monitor, tastiera, mouse e stampanti per l'effettuazione delle giocate e il rilascio delle relative ricevute.

La Corte ha, inoltre, rilevato che l'attività di raccolta delle scommesse era svolta per conto di una società concessionaria del gioco a distanza, alla quale la stessa imputata aveva affidato le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. P.Q.MELFUNZTDN! 4 R 7 r 4)17j [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TARANTO il 28/10/1991 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha condannato la ricorrente alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 88 r.d. 18.06.1931, per aver, in qualità di titolare del bar 'My friends', esercitato in forma organizzata l'attività di accettazione e raccolta di scommesse, accettate in Italia su eventi sportivi e non sportivi, anche per via telefonica o telematica, essendo, peraltro, sprovvisto dell'apposita autorizzazione ministeriale in relazione all'uso di tali mezzi. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il locale, gestito esclusivamente dall'imputata quale titolare, era organizzato in modo pressoché esclusivo per l'attività di raccolta delle scommesse. A tal fine, erano presenti due televisori rivolti al pubblico che trasmettevano il palinsesto degli eventi sportivi, tre postazioni informatiche complete di monitor, tastiera, mouse e stampanti per l'effettuazione delle giocate e il rilascio delle relative ricevute. La Corte ha, inoltre, rilevato che l'attività di raccolta delle scommesse era svolta per conto di una società concessionaria del gioco a distanza, alla quale la stessa imputata aveva affidato le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. P.Q.MELFUNZTDN! 4 R 7 r 4)17j [OSCURATO:PERSONA]
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