CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ai sensi degli artt. 89-95 cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente, ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata ascrittogli, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici, in piena aderenza alle osservazioni esposte dal giudice di primo grado (si vedano anche le pagg. 13 e 18 della pronuncia del Tribunale di primo grado), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno congruamente indicato come nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., non potendosi ritenere sussistente una situazione di cronica intossicazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, tale dovendosi intendere, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza, Rv. 287212 - 01; Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B., Rv. 273389 - 01; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521 - 01), solo quella che configuri una vera e propria patologia a livello celebrale (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come la documentazione medica prodotta non avesse dimostrato alcuno stato di permanente incapacità di intendere e di volere derivante dalla dipendenza da sostanze stupefacenti al tempo del commesso reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de