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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07759/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 597/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucchese, domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente exlege;– controricorrenti –e nei confronti diNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026Allegrini Aldo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BonansingaCalandra Maria, [OSCURATO:PERSONA], Camilloni MariaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CardilloMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DavidKamilla Renata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FantinelMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KuffenschinGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bonansinga FilippoGervasio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CalandraMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DavidKamilla Renata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FantinelMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GaraventaMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legeNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente exlege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3901/2023,depositata il 30 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma,nel 2015, insieme con altri medici, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economiae delle Finanze e le Università di Bologna, Ferrara, Parma, Modena eReggio Emilia, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioniconvenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.2.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 7955/2018, rigettò ledomande degli odierni ricorrenti, accogliendo per tutti l’eccezione diprescrizione sollevata dalle parti convenute.3.

Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamenteinterposti dai medici, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.3901/2023, resa pubblica il 30 maggio 2023, ha rigettato, per quantointeressa, quelli proposti dagli odierni ricorrenti, confermando ladecisione di primo grado nella parte ad essi riferita e condannandoli allespese del grado.Ha, in motivazione, ribadito che, diversamente da quanto dedottoNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026con l’appello, la decorrenza del termine di prescrizione decennale andavafissata nella data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999 n. 370,e dunque al 27 ottobre 1999 e, con specifico riferimento alla posizionedella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che:a) contrariamente a quanto da essa sostenuto con l’atto digravame, nel primo grado di giudizio non erano stati depositatidocumenti comprovanti l’interruzione della prescrizione e che solo conl’atto di appello era stata depositata documentazione (“doc. 4”) direttaa dimostrare la notificazione del tentativo di conciliazione ex art. 410c.p.c. asseritamente avvenuta nel luglio 2009, né erano state dedottevalide ragioni per l’acquisizione del documento in appello ai sensidell’art. 345 c.p.c.;b) sulla base della mera conoscenza dell’avvenuta instaurazione diun previo giudizio presso il giudice del lavoro nell’anno 2010 non erapossibile ricavare il dato della utile interruzione della prescrizione;c) in assenza di una affermazione specifica della circostanzadell’interruzione della prescrizione nemmeno poteva operare il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.4.

Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,nell’ordine:─ [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.─ [OSCURATO:PERSONA] e altri venticinque medici (elencati inepigrafe) difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo.Le amministrazioni statali intimate depositano separaticontroricorsi per resistere a ciascuno dei detti ricorsi.5.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata darituale comunicazione alle parti in data 15 gennaio 2026.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].

Rilievi preliminari.1.

I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quantoproposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per esseretrattati unitariamente.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/20262.

Per stabilire quale dei due vada considerato come ricorsoData pubblicazione 31/03/2026principale occorre aver riguardo all’ordine cronologico di proposizione.Poiché il ricorso per cassazione si «propone» con la notifica (arg.ex art. 330 c.p.c.), mentre il tempestivo deposito nei venti giornisuccessivi ne è solo condizione di procedibilità (art. 369, primo comma,c.p.c.), è la data di notifica che costituisce l’elemento da porre a base ditale ordine cronologico: il ricorso notificato in data più remota è quelloproposto per primo e, come tale, andrà considerato quale ricorsoprincipale.Solo in caso di notifiche in pari data, bisogna far riferimento alledate di deposito dei ricorsi, considerandosi in tal caso principale il ricorsodepositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositatosuccessivamente (v.

Cass. n. 4088 del 1983; n. 27932 del 2025; n.32071 del 2025; n. 33662 del 2025).Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato in data 22 dicembre 2023 edepositato il successivo 8 gennaio 2024, prima dunque del ricorsopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato in data 29 dicembre 2023 edepositato il 15 gennaio 2024.3.

Quest’ultimo deve dunque considerarsi a tutti gli effetti qualericorso incidentale.Ciò ha importanti conseguenze sul piano della valutazione della suatempestività.Occorre, infatti, rammentare che, per il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsiessenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto asé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata alrispetto delle forme e dei termini risultanti dal combinato disposto degliartt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato el'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (v., ex multis, Cass. n.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/202636057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 delData pubblicazione 31/03/202606/12/2005).A tal fine, però, nella specie, trattandosi di ricorsi propostisuccessivamente al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore dellemodifiche apportate a tali disposizioni dall’art. 3, comma 27, lett. f), n.2) e lett. g), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia),giusta quanto disposto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 35,comma 5, d.lgs. cit., l’attività cui aver riguardo per stabilire latempestività del ricorso incidentale non potrà essere la sua notifica (nellaspecie avvenuta il 29 dicembre 2023), ma dovrà essere il suo deposito(avvenuto il 15 gennaio 2024).Ai sensi, infatti, del nuovo testo delle citate norme il controricorso,e con esso l’eventuale ricorso incidentale, non devono più proporsimediante notifica ma mediante deposito «entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso».4.

Ne discende, in conclusione, che, nella specie, il ricorsoincidentale a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], occorrendo aver riguardounicamente alla data del suo deposito in cancelleria (come detto, 15gennaio 2024), risulta bensì tempestivo rispetto al termine interno diammissibilità da computarsi rispetto alla data di notifica del ricorsoprincipale (22 dicembre 2023), in quanto depositato entro i successiviquaranta giorni, ma deve considerarsi tardivo rispetto al termine esternoper impugnare di sei mesi (art. 327 c.p.c.) dalla pubblicazione dellasentenza (nella specie avvenuta, come detto, il 30 maggio 2023).II.

Ricorso principale.1.

Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia lanullità della sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697, 2727, 1218 e 2946 c.c., nonchédegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità dell’individuazionedel dies a quo del termine di prescrizione decennale nonché vizio di«mancanza, apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazionesul punto».Lamenta che la Corte territoriale abbia recepito in modo acritico ildiritto vivente in tema di medici specializzandi, ancorando la decorrenzaNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999 (entrata in vigore dellaData pubblicazione 31/03/2026l. n. 370 del 1999), e che erroneamente abbia «liquida(to) come “noncondivisibili” le tesi alternative degli appellanti secondo cui il termineprescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data dicessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE», rilevando che, in basealla giurisprudenza comunitaria, la prescrizione non può decorrere finquando «i singoli non sono in grado di acquisire la piena conoscenza deiloro diritti».2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «nullità dellasentenza; violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 112, 115, 116c.p.c. e 2697, 2727, 1218 c.c. e 2946 c.c. e 410 c.p.c., nonché degliartt. 257 e 359 c.p.c. e artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., inordine alla mancata rinnovazione in appello, nonché in ordine allamancata valutazione della sussistenza dell’efficacia interruttiva deltermine prescrizionale, anche nella ipotesi di individuazione del dies aquo nella data del 27.10.1999; omesso esame di un fatto decisivo» (cosìtestualmente nella intestazione).Lamenta in sintesi, per quanto è dato comprendere dalla successivaillustrazione, che:─ la Corte d’appello abbia omesso di motivare sulla richiesta di«rinnovazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 257 e 359 c.p.c.,delle prove documentali già̀ assunte dal primo giudice con particolareriferimento alle prove documentali, ovvero gli atti del Giudizio iscritto alRG 2162/2010 con espresso riferimento al Tentativo di conciliazione»,stante l’indispensabilità della sua acquisizione;─ erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che dalla meraconoscenza dell’avvenuta instaurazione di un previo giudizio presso ilgiudice del lavoro nell’anno 2010 non fosse possibile ricavare il dato dellautile interruzione della prescrizione, atteso che: a) il giudicante ha lafacoltà di stabilire quale dei mezzi offerti dalle parti sia, nel casoconcreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concluderel’indagine sollecitata dalle parti; b) costituisce dato notorio chel’instaurazione di un giudizio relativo a controversia di lavoro richiede ilprevio esperimento del tentativo di conciliazione; c) avrebbe dovuto laNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026Corte valorizzare la circostanza che il doc. 4, depositato in sede diappello, conteneva non già e non solo l’istanza ex art. 410 c.p.c. maanche le relative notificazioni (con raccomandata A/R) alle parti odierneresistenti.Soggiunge che «successivamente al termine per il deposito dellememorie conclusionali e di replica ed anche successivamente al depositodelle relative note conclusionali (del 10.03.2023)» è stata emessa lasentenza del Tribunale di Perugia n. 584/2023, relativa al menzionatogiudizio lavoristico, nella motivazione della quale si afferma che «iricorrenti hanno allegato di aver avviato un tentativo di conciliazione conprova di ricezione del 22 luglio 2009 da parte del Ministero dell’struzione,università̀ e ricerca (circostanza di fatto che del resto non fu contestatanegli scritti difensivi dell’avvocatura erariale)» e se ne desume che ildiritto in quella sede azionato non si è prescritto, in ragione degli effettiinterruttivi ex art. 410 cod. proc. civ. e comunque in ragione delcontenuto dell’istanza di conciliazione, utile ai fini dell’art. 2943 cod.civ.».Argomenta che la produzione in questa sede di tale sentenza«supporta il motivo spiegato anche nell’ottica di evitare eventualiconflitti tra giudicati» e, comunque, sarebbe funzionale ad escludere lainammissibilità del ricorso a fronte di una ipotesi, come quella odierna,di doppia conforme.III.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv.Tortorella)1.

Con l’unico motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv.Tortorella denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principiin materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 delTrattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte,del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Cortedi Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/20261 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degliData pubblicazione 31/03/2026artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n.257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmentenella rubrica).Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerareche la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare lapiena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.IV.

Scrutinio dei motivi del ricorso principale1.

Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.1.1.

La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidatoindirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco eripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsidi specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennaledecorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo,rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass.17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n.17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199;indirizzo sempre confermato, da più di seicento successivi arresti, come,ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti: Cass. Sez.

U. n.30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619 del 2022; Sez.

U. n. 18640 del 2022;Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112Data pubblicazione 31/03/2026del 2020; n. 18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n.39421 del 2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022;n. 8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n.32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n.14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n.10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n.30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base delrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsidi specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con laL. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gliaventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Statonon avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaledella pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essereNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diData pubblicazione 31/03/2026prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avutoalcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttivanei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando chedalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi cheNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione stataleData pubblicazione 31/03/2026e non nell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoposti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026prescrizione.Data pubblicazione 31/03/2026Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).1.2.

Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrentisollecitano.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi chenessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezzacirca l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conosceredella relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione,dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.1.3.

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata,nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo alla ordinanzadella (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesimaquestione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, peruna opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «leargomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto altralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamentoin diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito dannoseguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzogiurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione perNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specificiData pubblicazione 31/03/2026argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul pianologico.Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre qualifossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebberopalesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione inpubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che,come visto, è più che consolidato in argomento.1.4.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorsoche ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questaCorte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, allaluce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamentola pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanzainterinale della Sesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leargomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).1.5.

È stato in quella occasione anche affermato che «[non] puògiovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformanoall’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’èvisto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque conessa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ.abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – eciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, comedetto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini dellasua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo”univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbianodispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbianoincontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se neldibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomentiper superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovràNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se,Data pubblicazione 31/03/2026invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano staticontraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti giàdiscussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potràpretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo talesituazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato alregime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifestocontrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione(cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini,da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)»(Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n.12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023).1.6.

Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenzecapofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramentee con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare neiparagrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ognidubbio di compatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustiziaU.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione edella relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delleindicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich esegnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].2.

Anche il secondo motivo si appalesa inammissibile, conriferimento a ciascuno degli argomenti di critica che dalla suaillustrazione sono stati sopra enucleati.2.1.

Il primo di essi, svolto con riferimento all’art. 257 c.p.c. (v.supra, «Ragioni della decisione», par.

II.2, secondo cpv., primo alinea),è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. dal momento che postulaun’affermazione o una scelta di governo del processo che non trovaalcun riscontro in atti.Lamentare il mancato esercizio del potere discrezionale dirinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. a fronte di unastatuizione di inammissibilità in appello di nuovi documenti significaparlar d’altro.È appena il caso al riguardo di rilevare che:Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026a) l’evocata disposizione riferisce il potere del giudice (anched’appello, ex art. 359 c.p.c.) di «rinnovazione della prova» alla «provatestimoniale» (si tratta del potere di «disporre che siano nuovamenteesaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizioneo di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame»: art. 257,secondo comma, c.p.c.) e non alla «prova documentale», la cuiassunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale oprocedimentale rispetto alla prova per testi, trattandosi di ammetterneo non ammetterne, uno actu, la produzione, di talché non ne èconcepibile sul piano logico alcuna «rinnovazione»;b) in ogni caso, per pacifico insegnamento, l’esercizio di tale potere«involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggettodi censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione» (Cass. Sez. 3, 01/08/2002, n. 11436; Sez. 2, 13/10/2000,n. 13647; Sez.

L, 03/10/1995, n. 10371; Sez. 2, 01/03/1995, n. 2320;Sez. 2, 20/06/1983, n. 4226; Sez. 2, 24/02/1982, n. 1140; Sez.

L,04/03/1981, n. 1267; Sez.

L, 28/04/1979, n. 2493; Sez. 3, 13/07/1978,n. 3542; Sez. 2, 26/05/1978, n. 2670; Sez. 3, 03/06/1975, n. 2210;Sez. 2, 21/10/1974, n. 2982; Sez. 2, 07/04/1972, n. 1056; Sez. 3,12/03/1971, n. 703; Sez. 3, 06/10/1970, n. 1805; Sez. 3, 07/12/1968,n. 3927; Sez. 3, 25/10/1968, n. 3553; Sez. 2, 09/07/1964, n. 1809).2.2.

Altrettanto deve dirsi quanto al secondo gruppo di argomentidi critica (v. supra, «Ragioni della decisione», par.

II.2, secondo cpv.,secondo alinea).2.2.1.

Quanto a quello riferito sub lett. a), deve rilevarsi che non sicomprende, né è spiegato, come e in che senso il potere del giudice divalutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116c.p.c.) e, correlativamente, quello di scegliere tra quelle acquisite quella«più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indaginesollecitata dalle parti» possano dirsi nella specie male esercitati, tantoda determinare la nullità della sentenza, sol perché la Corte d’appello harifiutato di dare ingresso ad una prova documentale per la prima voltaofferta in produzione nel giudizio di appello, con ciò facendo applicazionedel disposto dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.2.2.2.

Quanto all’argomento sub lett. b), ne è paleseNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’inconducenza, dal momento che la Corte d’appello non ha negato chedalla circostanza «dell’avvenuta instaurazione di un previo giudiziopresso il giudice del lavoro nell’anno 2010» possa desumersi perimplicito che lo stesso fosse stato preceduto dal tentativo diconciliazione, ma ben diversamente ha escluso che tanto bastasse a«ricavare» da tale deduzione «il dato della utile interruzione dellaprescrizione» (il che è rilievo sul piano logico giustificato anche solo daldato temporale, non potendosi presumere che, per un giudizioinstaurato nel 2010, il precedente tentativo di conciliazione fosse statopromosso in data anteriore al 27 ottobre 2009).2.2.3.

Analogamente deve dirsi dell’argomento di critica sopradescritto sub lett. c): non si comprende, né è spiegato, comel’affermazione secondo cui il «“doc. 4”, depositato in sede di appello,conteneva non solo l’istanza ex art. 410 c.p.c. ma anche le relativenotificazioni alle parti odierne resistenti» possa valere a dimostrarel’erroneità della valutazione di inammissibilità della produzione,considerato che tale valutazione è stata espressa dalla Corte di meritonon per ragioni legate al contenuto di quel documento ma, a monte, alfatto che si trattava di produzione (quale che fosse il suo contenuto)offerta per la prima volta in appello in violazione del divieto di cui all’art.345 c.p.c.2.3.

A fortiori non ha consistenza di motivo di impugnazione ilrilievo che, nella sentenza del Tribunale di Perugia resa a conclusione delmenzionato pregresso giudizio, si dia atto che gli allora ricorrenti «hannoallegato di aver avviato un tentativo di conciliazione con prova diricezione del 22 luglio 2009 da parte del Ministero dell’struzione,università̀ e ricerca», essendo appena il caso al riguardo di osservareche:─ per pacifica allegazione trattasi di sentenza non prodotta inappello;─ la circostanza che la stessa non fosse nemmeno producibile nelcorso del suo svolgimento, in quanto pubblicata successivamente allascadenza del termine per lo scambio di note conclusionali, avrebbe alpiù giustificato una richiesta di rimessione in termini da proporre allostesso giudice d’appello, ex art. 153 c.p.c., ma non può certo giustificareNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026la sua produzione per la prima volta nel giudizio di cassazione,Data pubblicazione 31/03/2026strutturalmente e funzionalmente sottratto ─ per la sua natura digiudizio di legittimità a critica vincolata avente ad oggetto non il meritodella controversia ma la sentenza impugnata ─ a qualsiasi attivitàistruttoria relativa al merito del causa;─ del tutto non pertinente è, al riguardo, l’evocazione in ricorsodell’art. 372 c.p.c., atteso che tale disposizione vieta il deposito di «attie documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo» fattaeccezione per quelli «che riguardano la nullità della sentenza impugnatae l’ammissibilità dei ricorso e del controricorso»; è pacifico in tal senso,nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui «nelgiudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti nonprodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenzaimpugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso,ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentitala produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito dellapretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini,la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente ilrimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.» (Cass.Sez.

L. 12/07/2018, n. 18464, Rv. 649870 – 01; v. anche Cass., Sez. 5,n. 4415 del 20/02/2020; Sez. 1, n. 17175 del 14/08/2020).2.4.

Mette conto, infine, rilevare che dal ricorso non si ricavano altriargomenti di critica specificamente diretti a contestare l’ulteriore rilievosvolto in sentenza secondo cui «non sono state dedotte valide ragioniper l’acquisizione del documento in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.»(v. sentenza, pag. 9, in fine).Una argomentazione critica al riguardo è contenuta per la primavolta nella memoria, ivi deducendosi che una tale valutazionecostituirebbe «una palese violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nellaparte in cui consente la produzione di nuovi documenti in appello qualorail collegio li ritenga “indispensabili” ai fini della decisione».La mancata prospettazione di una siffatta censura in ricorso larende per ciò solo inammissibile.In ogni caso varrà osservare che la tesi censoria evocainfondatamente quale ragione giustificativa della eccezionaleNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello quello dellaloro «indispensabilità», come tale invece non più prevista dall’art. 345,terzo comma, c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie rationetemporis, come modificato dall'art. 54, comma 1, lett.

Ob d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.3.

Essendo dunque inammissibili, per le ragioni testé esposte,entrambi i motivi che ne sono posti a fondamento, il ricorso principale,nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile.V.

Scrutinio del ricorso incidentale.1.

Il ricorso incidentale si espone ad un preliminare ed assorbenterilievo di inammissibilità in quanto proposto tardivamente oltre lascadenza del termine lungo per impugnare, dovendosi a tal fine averriguardo, per le ragioni già sopra illustrate (v.

«Ragioni della decisione»,par.

I.4), alla data del deposito telematico e non a quella della suanotifica.2.

Né potrebbe predicarsene la mera inefficacia, ai sensi dell’art.334 c.p.c., in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale.L’art. 334 c.p.c., infatti, consente il ricorso incidentale tardivo soloalle parti «contro le quali è proposta impugnazione» e «a quellechiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331», quali nonpossono considerarsi ─ né le une né le altre ─ le parti odierne ricorrentiincidentali, che hanno in causa la posizione di meri litisconsorti facoltativiper effetto di cumulo soggettivo di domande, cui il ricorso principale èstato notificato solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 332 c.p.c.3.

Ciò precisato, è appena il caso di rilevare, ad abundantiam, chead uguale esito di inammissibilità si sarebbe dovuto giungere anche perragioni intrinseche legate al contenuto del ricorso incidentale, per lapatente inammissibilità dell’unico motivo che ne è posto a fondamento,in relazione al quale ovviamente valgono le medesime considerazionisvolte con riferimento al primo motivo del ricorso principale.VI.

Statuizioni accessorie.1.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principalee dei ricorrenti incidentali, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidateNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026come da dispositivo.Data pubblicazione 31/03/20262.

Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, neiconfronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028;Cass. n. 1058 del 2019).3.

Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processualiper la condanna sia della ricorrente principale che dei ricorrentiincidentali al pagamento di ulteriori somme ─ liquidate come dadispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del caratterelargamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sededi legittimità sulle questioni trattate.4.

Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, infavore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali,liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna la predetta ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ., della ulteriore somma di euro 1.500,00.Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate ineuro 31.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotatea debito.Condanna gli stessi al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulterioreNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026somma di euro 15.600,00.Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 597/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucchese, domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente exlege;– controricorrenti –e nei confronti diNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026Allegrini Aldo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BonansingaCalandra Maria, [OSCURATO:PERSONA], Camilloni MariaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CardilloMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DavidKamilla Renata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FantinelMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KuffenschinGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bonansinga FilippoGervasio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CalandraMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DavidKamilla Renata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FantinelMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GaraventaMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legeNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente exlege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3901/2023,depositata il 30 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma,nel 2015, insieme con altri medici, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economiae delle Finanze e le Università di Bologna, Ferrara, Parma, Modena eReggio Emilia, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioniconvenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 7955/2018, rigettò ledomande degli odierni ricorrenti, accogliendo per tutti l’eccezione diprescrizione sollevata dalle parti convenute.3. Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamenteinterposti dai medici, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.3901/2023, resa pubblica il 30 maggio 2023, ha rigettato, per quantointeressa, quelli proposti dagli odierni ricorrenti, confermando ladecisione di primo grado nella parte ad essi riferita e condannandoli allespese del grado.Ha, in motivazione, ribadito che, diversamente da quanto dedottoNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026con l’appello, la decorrenza del termine di prescrizione decennale andavafissata nella data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999 n. 370,e dunque al 27 ottobre 1999 e, con specifico riferimento alla posizionedella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che:a) contrariamente a quanto da essa sostenuto con l’atto digravame, nel primo grado di giudizio non erano stati depositatidocumenti comprovanti l’interruzione della prescrizione e che solo conl’atto di appello era stata depositata documentazione (“doc. 4”) direttaa dimostrare la notificazione del tentativo di conciliazione ex art. 410c.p.c. asseritamente avvenuta nel luglio 2009, né erano state dedottevalide ragioni per l’acquisizione del documento in appello ai sensidell’art. 345 c.p.c.;b) sulla base della mera conoscenza dell’avvenuta instaurazione diun previo giudizio presso il giudice del lavoro nell’anno 2010 non erapossibile ricavare il dato della utile interruzione della prescrizione;c) in assenza di una affermazione specifica della circostanzadell’interruzione della prescrizione nemmeno poteva operare il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,nell’ordine:─ [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.─ [OSCURATO:PERSONA] e altri venticinque medici (elencati inepigrafe) difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo.Le amministrazioni statali intimate depositano separaticontroricorsi per resistere a ciascuno dei detti ricorsi.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata darituale comunicazione alle parti in data 15 gennaio 2026.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]. Rilievi preliminari.1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quantoproposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per esseretrattati unitariamente.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/20262. Per stabilire quale dei due vada considerato come ricorsoData pubblicazione 31/03/2026principale occorre aver riguardo all’ordine cronologico di proposizione.Poiché il ricorso per cassazione si «propone» con la notifica (arg.ex art. 330 c.p.c.), mentre il tempestivo deposito nei venti giornisuccessivi ne è solo condizione di procedibilità (art. 369, primo comma,c.p.c.), è la data di notifica che costituisce l’elemento da porre a base ditale ordine cronologico: il ricorso notificato in data più remota è quelloproposto per primo e, come tale, andrà considerato quale ricorsoprincipale.Solo in caso di notifiche in pari data, bisogna far riferimento alledate di deposito dei ricorsi, considerandosi in tal caso principale il ricorsodepositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositatosuccessivamente (v. Cass. n. 4088 del 1983; n. 27932 del 2025; n.32071 del 2025; n. 33662 del 2025).Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato in data 22 dicembre 2023 edepositato il successivo 8 gennaio 2024, prima dunque del ricorsopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato in data 29 dicembre 2023 edepositato il 15 gennaio 2024.3. Quest’ultimo deve dunque considerarsi a tutti gli effetti qualericorso incidentale.Ciò ha importanti conseguenze sul piano della valutazione della suatempestività.Occorre, infatti, rammentare che, per il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsiessenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto asé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata alrispetto delle forme e dei termini risultanti dal combinato disposto degliartt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato el'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (v., ex multis, Cass. n.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/202636057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 delData pubblicazione 31/03/202606/12/2005).A tal fine, però, nella specie, trattandosi di ricorsi propostisuccessivamente al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore dellemodifiche apportate a tali disposizioni dall’art. 3, comma 27, lett. f), n.2) e lett. g), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia),giusta quanto disposto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 35,comma 5, d.lgs. cit., l’attività cui aver riguardo per stabilire latempestività del ricorso incidentale non potrà essere la sua notifica (nellaspecie avvenuta il 29 dicembre 2023), ma dovrà essere il suo deposito(avvenuto il 15 gennaio 2024).Ai sensi, infatti, del nuovo testo delle citate norme il controricorso,e con esso l’eventuale ricorso incidentale, non devono più proporsimediante notifica ma mediante deposito «entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso».4. Ne discende, in conclusione, che, nella specie, il ricorsoincidentale a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], occorrendo aver riguardounicamente alla data del suo deposito in cancelleria (come detto, 15gennaio 2024), risulta bensì tempestivo rispetto al termine interno diammissibilità da computarsi rispetto alla data di notifica del ricorsoprincipale (22 dicembre 2023), in quanto depositato entro i successiviquaranta giorni, ma deve considerarsi tardivo rispetto al termine esternoper impugnare di sei mesi (art. 327 c.p.c.) dalla pubblicazione dellasentenza (nella specie avvenuta, come detto, il 30 maggio 2023).II. Ricorso principale.1. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia lanullità della sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697, 2727, 1218 e 2946 c.c., nonchédegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità dell’individuazionedel dies a quo del termine di prescrizione decennale nonché vizio di«mancanza, apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazionesul punto».Lamenta che la Corte territoriale abbia recepito in modo acritico ildiritto vivente in tema di medici specializzandi, ancorando la decorrenzaNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999 (entrata in vigore dellaData pubblicazione 31/03/2026l. n. 370 del 1999), e che erroneamente abbia «liquida(to) come “noncondivisibili” le tesi alternative degli appellanti secondo cui il termineprescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data dicessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE», rilevando che, in basealla giurisprudenza comunitaria, la prescrizione non può decorrere finquando «i singoli non sono in grado di acquisire la piena conoscenza deiloro diritti».2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «nullità dellasentenza; violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 112, 115, 116c.p.c. e 2697, 2727, 1218 c.c. e 2946 c.c. e 410 c.p.c., nonché degliartt. 257 e 359 c.p.c. e artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., inordine alla mancata rinnovazione in appello, nonché in ordine allamancata valutazione della sussistenza dell’efficacia interruttiva deltermine prescrizionale, anche nella ipotesi di individuazione del dies aquo nella data del 27.10.1999; omesso esame di un fatto decisivo» (cosìtestualmente nella intestazione).Lamenta in sintesi, per quanto è dato comprendere dalla successivaillustrazione, che:─ la Corte d’appello abbia omesso di motivare sulla richiesta di«rinnovazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 257 e 359 c.p.c.,delle prove documentali già̀ assunte dal primo giudice con particolareriferimento alle prove documentali, ovvero gli atti del Giudizio iscritto alRG 2162/2010 con espresso riferimento al Tentativo di conciliazione»,stante l’indispensabilità della sua acquisizione;─ erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che dalla meraconoscenza dell’avvenuta instaurazione di un previo giudizio presso ilgiudice del lavoro nell’anno 2010 non fosse possibile ricavare il dato dellautile interruzione della prescrizione, atteso che: a) il giudicante ha lafacoltà di stabilire quale dei mezzi offerti dalle parti sia, nel casoconcreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concluderel’indagine sollecitata dalle parti; b) costituisce dato notorio chel’instaurazione di un giudizio relativo a controversia di lavoro richiede ilprevio esperimento del tentativo di conciliazione; c) avrebbe dovuto laNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026Corte valorizzare la circostanza che il doc. 4, depositato in sede diappello, conteneva non già e non solo l’istanza ex art. 410 c.p.c. maanche le relative notificazioni (con raccomandata A/R) alle parti odierneresistenti.Soggiunge che «successivamente al termine per il deposito dellememorie conclusionali e di replica ed anche successivamente al depositodelle relative note conclusionali (del 10.03.2023)» è stata emessa lasentenza del Tribunale di Perugia n. 584/2023, relativa al menzionatogiudizio lavoristico, nella motivazione della quale si afferma che «iricorrenti hanno allegato di aver avviato un tentativo di conciliazione conprova di ricezione del 22 luglio 2009 da parte del Ministero dell’struzione,università̀ e ricerca (circostanza di fatto che del resto non fu contestatanegli scritti difensivi dell’avvocatura erariale)» e se ne desume che ildiritto in quella sede azionato non si è prescritto, in ragione degli effettiinterruttivi ex art. 410 cod. proc. civ. e comunque in ragione delcontenuto dell’istanza di conciliazione, utile ai fini dell’art. 2943 cod.civ.».Argomenta che la produzione in questa sede di tale sentenza«supporta il motivo spiegato anche nell’ottica di evitare eventualiconflitti tra giudicati» e, comunque, sarebbe funzionale ad escludere lainammissibilità del ricorso a fronte di una ipotesi, come quella odierna,di doppia conforme.III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv.Tortorella)1. Con l’unico motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv.Tortorella denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principiin materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 delTrattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte,del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Cortedi Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n.Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/20261 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degliData pubblicazione 31/03/2026artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n.257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmentenella rubrica).Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerareche la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare lapiena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.IV. Scrutinio dei motivi del ricorso principale1. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.1.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidatoindirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco eripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsidi specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennaledecorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo,rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass.17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n.17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199;indirizzo sempre confermato, da più di seicento successivi arresti, come,ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti: Cass. Sez. U. n.30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022;Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112Data pubblicazione 31/03/2026del 2020; n. 18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n.39421 del 2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022;n. 8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n.32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n.14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n.10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n.30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base delrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsidi specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con laL. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gliaventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Statonon avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaledella pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essereNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diData pubblicazione 31/03/2026prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avutoalcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttivanei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando chedalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi cheNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione stataleData pubblicazione 31/03/2026e non nell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoposti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026prescrizione.Data pubblicazione 31/03/2026Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrentisollecitano.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi chenessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezzacirca l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conosceredella relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione,dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.1.3. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata,nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo alla ordinanzadella (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesimaquestione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, peruna opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «leargomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto altralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamentoin diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito dannoseguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzogiurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione perNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specificiData pubblicazione 31/03/2026argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul pianologico.Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre qualifossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebberopalesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione inpubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che,come visto, è più che consolidato in argomento.1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorsoche ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questaCorte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, allaluce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamentola pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanzainterinale della Sesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leargomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).1.5. È stato in quella occasione anche affermato che «[non] puògiovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformanoall’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’èvisto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque conessa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ.abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – eciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, comedetto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini dellasua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo”univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbianodispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbianoincontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se neldibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomentiper superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovràNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se,Data pubblicazione 31/03/2026invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano staticontraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti giàdiscussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potràpretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo talesituazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato alregime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifestocontrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione(cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini,da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)»(Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n.12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023).1.6. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenzecapofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramentee con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare neiparagrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ognidubbio di compatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustiziaU.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione edella relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delleindicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich esegnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].2. Anche il secondo motivo si appalesa inammissibile, conriferimento a ciascuno degli argomenti di critica che dalla suaillustrazione sono stati sopra enucleati.2.1. Il primo di essi, svolto con riferimento all’art. 257 c.p.c. (v.supra, «Ragioni della decisione», par. II.2, secondo cpv., primo alinea),è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. dal momento che postulaun’affermazione o una scelta di governo del processo che non trovaalcun riscontro in atti.Lamentare il mancato esercizio del potere discrezionale dirinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. a fronte di unastatuizione di inammissibilità in appello di nuovi documenti significaparlar d’altro.È appena il caso al riguardo di rilevare che:Numero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026a) l’evocata disposizione riferisce il potere del giudice (anched’appello, ex art. 359 c.p.c.) di «rinnovazione della prova» alla «provatestimoniale» (si tratta del potere di «disporre che siano nuovamenteesaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizioneo di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame»: art. 257,secondo comma, c.p.c.) e non alla «prova documentale», la cuiassunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale oprocedimentale rispetto alla prova per testi, trattandosi di ammetterneo non ammetterne, uno actu, la produzione, di talché non ne èconcepibile sul piano logico alcuna «rinnovazione»;b) in ogni caso, per pacifico insegnamento, l’esercizio di tale potere«involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggettodi censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione» (Cass. Sez. 3, 01/08/2002, n. 11436; Sez. 2, 13/10/2000,n. 13647; Sez. L, 03/10/1995, n. 10371; Sez. 2, 01/03/1995, n. 2320;Sez. 2, 20/06/1983, n. 4226; Sez. 2, 24/02/1982, n. 1140; Sez. L,04/03/1981, n. 1267; Sez. L, 28/04/1979, n. 2493; Sez. 3, 13/07/1978,n. 3542; Sez. 2, 26/05/1978, n. 2670; Sez. 3, 03/06/1975, n. 2210;Sez. 2, 21/10/1974, n. 2982; Sez. 2, 07/04/1972, n. 1056; Sez. 3,12/03/1971, n. 703; Sez. 3, 06/10/1970, n. 1805; Sez. 3, 07/12/1968,n. 3927; Sez. 3, 25/10/1968, n. 3553; Sez. 2, 09/07/1964, n. 1809).2.2. Altrettanto deve dirsi quanto al secondo gruppo di argomentidi critica (v. supra, «Ragioni della decisione», par. II.2, secondo cpv.,secondo alinea).2.2.1. Quanto a quello riferito sub lett. a), deve rilevarsi che non sicomprende, né è spiegato, come e in che senso il potere del giudice divalutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116c.p.c.) e, correlativamente, quello di scegliere tra quelle acquisite quella«più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indaginesollecitata dalle parti» possano dirsi nella specie male esercitati, tantoda determinare la nullità della sentenza, sol perché la Corte d’appello harifiutato di dare ingresso ad una prova documentale per la prima voltaofferta in produzione nel giudizio di appello, con ciò facendo applicazionedel disposto dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.2.2.2. Quanto all’argomento sub lett. b), ne è paleseNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’inconducenza, dal momento che la Corte d’appello non ha negato chedalla circostanza «dell’avvenuta instaurazione di un previo giudiziopresso il giudice del lavoro nell’anno 2010» possa desumersi perimplicito che lo stesso fosse stato preceduto dal tentativo diconciliazione, ma ben diversamente ha escluso che tanto bastasse a«ricavare» da tale deduzione «il dato della utile interruzione dellaprescrizione» (il che è rilievo sul piano logico giustificato anche solo daldato temporale, non potendosi presumere che, per un giudizioinstaurato nel 2010, il precedente tentativo di conciliazione fosse statopromosso in data anteriore al 27 ottobre 2009).2.2.3. Analogamente deve dirsi dell’argomento di critica sopradescritto sub lett. c): non si comprende, né è spiegato, comel’affermazione secondo cui il «“doc. 4”, depositato in sede di appello,conteneva non solo l’istanza ex art. 410 c.p.c. ma anche le relativenotificazioni alle parti odierne resistenti» possa valere a dimostrarel’erroneità della valutazione di inammissibilità della produzione,considerato che tale valutazione è stata espressa dalla Corte di meritonon per ragioni legate al contenuto di quel documento ma, a monte, alfatto che si trattava di produzione (quale che fosse il suo contenuto)offerta per la prima volta in appello in violazione del divieto di cui all’art.345 c.p.c.2.3. A fortiori non ha consistenza di motivo di impugnazione ilrilievo che, nella sentenza del Tribunale di Perugia resa a conclusione delmenzionato pregresso giudizio, si dia atto che gli allora ricorrenti «hannoallegato di aver avviato un tentativo di conciliazione con prova diricezione del 22 luglio 2009 da parte del Ministero dell’struzione,università̀ e ricerca», essendo appena il caso al riguardo di osservareche:─ per pacifica allegazione trattasi di sentenza non prodotta inappello;─ la circostanza che la stessa non fosse nemmeno producibile nelcorso del suo svolgimento, in quanto pubblicata successivamente allascadenza del termine per lo scambio di note conclusionali, avrebbe alpiù giustificato una richiesta di rimessione in termini da proporre allostesso giudice d’appello, ex art. 153 c.p.c., ma non può certo giustificareNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026la sua produzione per la prima volta nel giudizio di cassazione,Data pubblicazione 31/03/2026strutturalmente e funzionalmente sottratto ─ per la sua natura digiudizio di legittimità a critica vincolata avente ad oggetto non il meritodella controversia ma la sentenza impugnata ─ a qualsiasi attivitàistruttoria relativa al merito del causa;─ del tutto non pertinente è, al riguardo, l’evocazione in ricorsodell’art. 372 c.p.c., atteso che tale disposizione vieta il deposito di «attie documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo» fattaeccezione per quelli «che riguardano la nullità della sentenza impugnatae l’ammissibilità dei ricorso e del controricorso»; è pacifico in tal senso,nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui «nelgiudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti nonprodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenzaimpugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso,ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentitala produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito dellapretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini,la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente ilrimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.» (Cass.Sez. L. 12/07/2018, n. 18464, Rv. 649870 – 01; v. anche Cass., Sez. 5,n. 4415 del 20/02/2020; Sez. 1, n. 17175 del 14/08/2020).2.4. Mette conto, infine, rilevare che dal ricorso non si ricavano altriargomenti di critica specificamente diretti a contestare l’ulteriore rilievosvolto in sentenza secondo cui «non sono state dedotte valide ragioniper l’acquisizione del documento in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.»(v. sentenza, pag. 9, in fine).Una argomentazione critica al riguardo è contenuta per la primavolta nella memoria, ivi deducendosi che una tale valutazionecostituirebbe «una palese violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nellaparte in cui consente la produzione di nuovi documenti in appello qualorail collegio li ritenga “indispensabili” ai fini della decisione».La mancata prospettazione di una siffatta censura in ricorso larende per ciò solo inammissibile.In ogni caso varrà osservare che la tesi censoria evocainfondatamente quale ragione giustificativa della eccezionaleNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026Data pubblicazione 31/03/2026ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello quello dellaloro «indispensabilità», come tale invece non più prevista dall’art. 345,terzo comma, c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie rationetemporis, come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. Ob d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.3. Essendo dunque inammissibili, per le ragioni testé esposte,entrambi i motivi che ne sono posti a fondamento, il ricorso principale,nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile.V. Scrutinio del ricorso incidentale.1. Il ricorso incidentale si espone ad un preliminare ed assorbenterilievo di inammissibilità in quanto proposto tardivamente oltre lascadenza del termine lungo per impugnare, dovendosi a tal fine averriguardo, per le ragioni già sopra illustrate (v. «Ragioni della decisione»,par. I.4), alla data del deposito telematico e non a quella della suanotifica.2. Né potrebbe predicarsene la mera inefficacia, ai sensi dell’art.334 c.p.c., in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale.L’art. 334 c.p.c., infatti, consente il ricorso incidentale tardivo soloalle parti «contro le quali è proposta impugnazione» e «a quellechiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331», quali nonpossono considerarsi ─ né le une né le altre ─ le parti odierne ricorrentiincidentali, che hanno in causa la posizione di meri litisconsorti facoltativiper effetto di cumulo soggettivo di domande, cui il ricorso principale èstato notificato solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 332 c.p.c.3. Ciò precisato, è appena il caso di rilevare, ad abundantiam, chead uguale esito di inammissibilità si sarebbe dovuto giungere anche perragioni intrinseche legate al contenuto del ricorso incidentale, per lapatente inammissibilità dell’unico motivo che ne è posto a fondamento,in relazione al quale ovviamente valgono le medesime considerazionisvolte con riferimento al primo motivo del ricorso principale.VI. Statuizioni accessorie.1. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principalee dei ricorrenti incidentali, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidateNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026come da dispositivo.Data pubblicazione 31/03/20262. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, neiconfronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028;Cass. n. 1058 del 2019).3. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processualiper la condanna sia della ricorrente principale che dei ricorrentiincidentali al pagamento di ulteriori somme ─ liquidate come dadispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del caratterelargamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sededi legittimità sulle questioni trattate.4. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, infavore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali,liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna la predetta ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ., della ulteriore somma di euro 1.500,00.Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate ineuro 31.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotatea debito.Condanna gli stessi al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulterioreNumero registro generale 597/2024Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 7759/2026somma di euro 15.600,00.Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
Sentenza Cassazione n. 07759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris