CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. (finale avente causa della banca originaria contraente) di un portafoglio di crediti, tra cui quello derivante da un mutuo fondiario concesso a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], garantito da ipoteca su immobile di seguito assoggettato a confisca penale - ricorre ritualmente per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la prevalenza della misura ablatoria sul diritto azionato. Secondo il Tribunale, il credito del terzo cessionario non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni - desumibili, in via parametrica, dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - dell'inconsapevole affidamento ad opera del creditore originario e dell'inesistenza di altri beni idonei sui quali esercitare la garanzia patrimoniale. Sarebbe mancante, in particolare, l'affidamento meritevole di protezione, perché l'istruttoria prodromica all'erogazione del mutuo si rivelava carente sotto il profilo della capacità patrimoniale del beneficiario e del mancato approfondimento delle ragioni della «entrata in sofferenza» del rapporto già in essere con altro istituto di credito. 2. Il ricorso è articolato in tre motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine all'affermazione della carenza di istruttoria bancaria. Il mutuo fondiario sarebbe stato infatti accordato a seguito delle verifiche standard, con iscrizione di garanzia ipotecaria a concorrenza di importo ampiamente superiore al finanziamento erogato. La banca originaria mutuante ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe agito nella massima trasparenza, dopo aver svolto un'approfondita analisi della situazione economica e reddituale del debitore. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio della motivazione in relazione al rilievo attribuito al deterioramento del rapporto tra Dellisanti e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla già esistente esposizione debitoria del primo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ai criteri di ricostruzione dell'entità dei redditi del mutuatario. L'ipoteca sarebbe stata iscritta in epoca ampiamente anteriore alla trascrizione della sentenza di confisca e mancherebbe ogni correlazione tra la concessione del mutuo e l'attività illecita di Dellisantí. La procedura di erogazione sarebbe stata perfettamente regolare, anche dal lato della prevenzione del riciclaggio, né l'istituto mutuante avrebbe potuto rifiutare l'erogazione stessa senza tradire la funzione sociale dell'attività creditizia. La buona fede e l'incolpevole affidamento sarebbero, in conclusione, innegabili. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 120-quinquies ss. d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ribadendo la piena correttezza dell'operato della banca mutuante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato. 2. Occorre muovere dalla considerazione che la cessione di un credito ipotecario, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria del terzo cessionario, né automaticamente ne garantisce il soddisfacimento (neppure quando, come nella specie, la cessione sia avvenuta «in blocco», ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, costituendo quest'ultima forma di cessione unicamente una particolare modalità di trasferimento dei crediti, che non esime il nuovo titolare dagli oneri di verifica dei presupposti di permanente azionabilità del diritto: Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 272978-01, in particolare §§ 7 ss.). Il creditore cessionario potrà piuttosto avvalersi, se esistenti, delle condizioni di opponibilità del diritto già invocabili da parte del creditore originario, nella cui posizione è identicamente subentrato. A tal fine, il creditore cessionario è chiamato a provare la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell'incolpevole affidamento, nei termini indicati dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 deI2011 (oltre alla buona fede propria al tempo della cessione, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura di rigore: Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271618-01). 3. Il Tribunale si è rigorosamente attenuto a tali principi. Esso ha nella specie indagato sulla completezza ed esaustività dell'istruttoria bancaria, che precedette l'erogazione del fido, giungendo a conclusioni negative adeguatamente argomentate, non eccepibili in questa sede. L'ordinanza impugnata appropriatamente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo erogò il credito: a) sapendo che la somma mutuata serviva ad estinguere un precedente rapporto già «in sofferenza» con altro istituto; b) senza adeguata 3 'VI istruttoria sull'entità dei guadagni del mutuatario, essendosi fidata di dati non comprovati, nonché incoerenti rispetto ai redditi fiscalmente dichiarati. Le confutazioni della ricorrente, volte all'assertiva rivendicazione della correttezza dell'operato della banca mutuante, non intaccano le fondamenta del ragionamento giudiziale e non appaiono idonee a sovvertirne l'esito. Su quest'ultimo non incide, peraltro, l'erroneo riferimento che il giudice dell'esecuzione ha operato alla circostanza che non fossero stati ricercati altri beni del debitore idonei al soddisfacimento del credito. Trattasi, invero, di requisito che l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, analogicamente applicabile, pone solo rispetto ai crediti non assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, quale è invece l'ipoteca. La bontà della decisione finale prescinde, tuttavia, da un tale incongruo rilievo. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan