CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) il 22 febbraio 1955; avverso la sentenza n. 1351 della Corte di appello di Milano del 7 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha, con sentenza pronunziata in data 7 marzo 2025, parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 4 marzo 2024, il Tribunale di Milano, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., omesso il tempestivo versamento della somma di C 356.703,00, dovuta a titolo di Iva per come risultante dalla dichiarazione presentata quanto all'anno di imposta 2016, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie, disponendo, altresì, la confisca della somme non versata. Avendo presentato il difensore del prevenuto ricorso in appello, la Corte territoriale ambrosiana, con la ricordata sentenza del 7 marzo 2025, ha solo parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado, disponendo che la confisca del profitto del reato possa essere eseguita in forma per equivalente sui beni del [OSCURATO:PERSONA] solo in esito alla infruttuosa esecuzione della stessa in forma diretta sui beni della [OSCURATO:PERSONA]; nel resto ha confermato la sentenza impugnata. Ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'imputato, affidando le proprie lagnanze ad un unico motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione di legge, per avere i giudici del merito omesso di esaminare la incidenza sull'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente della impossibilità di accantonamento della somma necessaria per il versamento dell'Iva a causa della crisi di liquidità che ha colpito la società da lui rappresentata. Avendo il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione chiesto che il ricorso presentato fosse rigettato, la ricorrente difesa, con atto del 19 giugno 2025 ha insistito, invece, per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso deve ora essere dichiarato.Il ricorrente ha osservato come sia il Tribunale che la Corte di appello non abbiano tenuto conto del fatto, da lui. ritenuto tale da escludere la ricorrenza del necessario elemento soggettivo del reato a lui contestato, che l'omesso versamento della imposta da lui dovuta nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. è derivato dalla grave ed irreversibile situazione di difficoltà economica in cui è venuta a trovarsi la predetta società a causa della interruzione del rapporto di appalto intercorrente fra di essa ed altra Società, sua principale cliente, la quale aveva fra l'altro anche omesso di pagare alla impresa gestita dall'imputato talune fatture da questa emesse, comprensive di Iva; per il [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, impossibile provvedere al versamento delle imposte in quanto ha dovuto provvedere al saldo delle spettanze dei dipendenti; a tale riguardo il ricorrente ha evocato anche la figura giuridica della forza maggiore, come tale idonea ad esimerlo dalla responsabilità penale, che si sarebbe manifestata attraverso la esigenza di assicurare il sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie. Osserva il Collegio come le descritte doglianze già abbiano formato oggetto del ricorso presentato dall'imputato di fonte alla Corte di appello e come le stesse siano state coerentemente e congruamente disattese in tale sede. La Corte ambrosiana ha, infatti, segnalato come non vi fossero contestazioni in merito all'ammontare dell'Iva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare all'Erario, in quanto la relativa somma era quella emergente dalle dichiarazioni fiscali presentate al fine, appunto, di documentare quale fosse il debito tributario della impresa relativamente all'anno di imposta 2016, di tal che nessun dubbio era stato prospettato in ordine all'avvenuto superamento della soglia di punibilità fissata dal legislatore quanto al reato in contestazione, né era oggetto di incertezza la circostanza che la somma in questione non fosse stata versata entro la scadenza del termine ultimo per adempiere a tale obbligo. Ha, quindi, aggiunto che la allegata crisi di liquidità della società amministrata dall'imputato non era tale da condurre alla esclusione dell'elemento soggettivo proprio del reato a lui contestato; invero, trattandosi di reato caratterizzato dal dolo generico, questo doveva considerarsi integrato sulla base delle semplice consapevolezza da parte dell'imputato di avere omesso il pagamento dovuto, in misura tale da superare la soglia di punibilità, a nulla rilevando le ragioni da lui allegate ed in forza delle quali l'omesso pagamento si era verificato, neppure nel caso in cui ciò fosse stato dovuto alla esigenza di versare i corrispettivi ai lavoratori che avevano prestato servizio per la impresa loro debitrice. Ritiene questa Corte che una siffatta motivazione, oltre ad essere priva di profili di criticità sotto il versante della logicità, è, altresì, pienamente in linea con i principi normativi che regolano la materia. Confermato, infatti, che, a differenza di molti degli altri reati in tema tributario, la violazione dell'art. 10 -ter del dlgs n. 74 del 2000 è reato per la cui integrazione non è necessario il dolo specifico di evasione - essendo di per sé la condotta materialmente consistente nella omissione del versamento delle imposte - ma basta il dolo generico, avente ad oggetto, appunto, la coscienza e volontà di omettere, entro il termine massimo stabilito dalla legge, il versamento delle imposte nella misura, superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, risultante dalla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 gennaio 2016, n. 3098, rv 265939), va data continuità al principio secondo il quale - tanto più in relazione al reato di cui all'art. 10 -ter del dlgs n. 74 del 2000, nel quale l'oggetto materiale dell'obbligo di versamento è costituito dall'ammontare dell'Iva che il soggetto debitore del Fisco ha a sua volta percepito (ovvero ha maturato il diritto a percepire) dai soggetti che hanno fruito delle prestazioni in relazione alle quali lo stesso ha emesso fattura - la crisi di liquidità non è fattore che, ove non ne sia comprovata dallo stesso contribuente la originaria estraneità alle sue scelte, neppure è idonea a costituire, pur nella versione vigente dell'art. 13 del digs n. 74 del 2000, causa di non punibilità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 maggio 2025, n. 16526); tale estraneità non può essere predicata né allorché essa sia dovuta ad una circostanza che rientri nell'ordinario rischio di impresa, quale il mancato pagamento delle forniture da parte dei clienti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 agosto 2021, n. 31352, rv 282237) ovvero in caso di cessazione di un preesistente, ancorché economicamente rilevante, rapporto commerciale, dovendo, altresì, il contribuente, ove egli abbia già emesso la fattura anteriormente alla corresponsione del relativo corrispettivo da parte del fruitore della prestazione, giustificare le ragioni di tale sua condotta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2019, n. 23796, rv 275967), né allorché l'imprenditore, onde preservare la continuità aziendale, destini, così operando una autonoma scelta, la provvista finanziaria disponibile a scopi da lui ritenuti, per ragioni commerciali (ovvero per altra ragione), prioritari rispetto al pagamento delle imposte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2015, n. 8352, rv 263128). Non essendo, pertanto, emerso dalla motivazione della sentenza impugnata il vizio dedotto dal ricorrente, essendo, anzi risultata la manifesta infondatezza della censura segnalata, il ricorso da lui proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca