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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 17642/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso sottoscritto personalmente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del 20 gennaio con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del 9 gennaio 2025 nei confronti dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a procedimento non esplicitato se non attraverso il non pertinente riferimento al "n. 16057/22 RGN R.TE".

2. Si osserva che è pervenuta a questa Corte una "PEC" in data 17 febbraio 2025 (esposto - querela), 12 marzo 2025 e 2 aprile 2025 (esposto querela) con allegati numerosi atti indistintamente riferiti a plurime vicende processuali (anche dinanzi al Giudice amministrativo) relative al ricorrente ed alla "[OSCURATO:PERSONA]"

3. Il ricorso, del tutto generico con riguardo ad aspetti concernenti l'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen., perché, a tacer d'altro (è incomprensibile anche solo lo sviluppo logico del testo), proposto personalmente dall'imputato, modalità non più consentita, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte si sono già espresse nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso sottoscritto personalmente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del 20 gennaio con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del 9 gennaio 2025 nei confronti dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a procedimento non esplicitato se non attraverso il non pertinente riferimento al "n. 16057/22 RGN R.TE". 2. Si osserva che è pervenuta a questa Corte una "PEC" in data 17 febbraio 2025 (esposto - querela), 12 marzo 2025 e 2 aprile 2025 (esposto querela) con allegati numerosi atti indistintamente riferiti a plurime vicende processuali (anche dinanzi al Giudice amministrativo) relative al ricorrente ed alla "[OSCURATO:PERSONA]" 3. Il ricorso, del tutto generico con riguardo ad aspetti concernenti l'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen., perché, a tacer d'altro (è incomprensibile anche solo lo sviluppo logico del testo), proposto personalmente dall'imputato, modalità non più consentita, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono già espresse nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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