CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 24382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESCARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada (commesso il 10.11.2017) e lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso tale sentenza il difensore dei Gallus propone ricorso immediato per cassazione, deducendo violazione della legge processuale - in relazione all'art. 171, lett. e) ed f) cod. proc. pen. - per omissione degli adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato, effettuata irritualmente al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., a seguito di emissione del decreto di irreperibilità, nonostante il ricorrente sia cittadino italiano con residenza a Fiumicino (via A. Pietrogrande n. 5), luogo ove gli è stato successivamente notificato il decreto di citazione a giudizio. Osserva il ricorrente che l'eccezione di nullità ritualmente eccepita è stata respinta dal Tribunale con motivazione apodittica, per la constatata irreperibilità di fatto del prevenuto, in realtà insussistente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 4. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna violazione di legge appare nel caso configurabile ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen., visto che la norma indicata si limita a prescrivere la nullità di determinate notifiche quando non siano rispettate le modalità per le stesse indicate, nei casi ivi previsi. Il caso che occupa, invece, è diverso: il PM, constatata l'irreperibilità di fatto del prevenuto, ha disposto ricerche del medesimo ai sensi del 159 cod. proc. pen., cui ha fatto seguito, stante il mancato reperimento del prevenuto, l'emissione del decreto di irreperibilità e l'attivazione della relativa procedura di notifica al difensore di ufficio dell'avviso di conclusione indagini. Il ricorrente non contesta le modalità con cui sono state fatte le ricerche ex art. 159 cod. proc. pen., ma contesta che non si sia (prima) proceduto alla notifica ai sensi del comma 8 dell'art. 157 cod. proc. pen., sul presupposto che l'imputato è un cittadino italiano avente residenza in Italia. Ma, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nessuna norma impone di procedere ai sensi del comma 8 dell'art. 157 cod. proc. pen. nei confronti del cittadino italiano residente in Italia, qualora dagli atti emerga una irreperibilità di fatto del medesimo. Né il ricorrente si è peritato di allegare o fornire elementi a dimostrazione del fatto che egli non si sarebbe trovato in una situazione di irreperibilità, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Del resto, in tema di notificazione all'imputato in caso di irreperibilità, nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa - non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora. La circostanza che l'interessato abbia provato il trasferimento della residenza - sia pure nell'area territoriale dell'ultima residenza risultante - non può assumere alcuna rilevanza se nessuna indicazione di tale nuova residenza emerga dagli atti e dalle informazioni. Deve escludersi, infatti, che le ricerche possano essere eseguite indistintamente in tutti i Comuni della zona in cui l'imputato aveva abitato in passato (Sez. 5, n. 5127 del 31/03/2000, Rv. 216060 — 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 202