CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2018
Cassazione n. 36791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MARTONE Luigi , rappresentato e difeso da ll’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio in Milano , via Settembrini, 45 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], via G.B. Tiepolo, 4 -controricorrente– e da PIRISI Francescco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Moscova -ricorrente incidentale- contro Oggetto: Responsabilità amministratore Risarcimento danni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], via G.B. Tiepolo, 4 -controricorrente – avverso la sentenzan. 200/2019 del 4.12.2018 del la Corte di Appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nel 2010 l a società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi Germ ed Pharma S.r.l.), insieme con la sua socia unicaLexinton Ventures LLC, convenne in giudiziodinanzi al Tribunale di Milano il Sig. [OSCURATO:PERSONA] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società D.B.S. Solution S.r.l.,poi fallita nelle more del giudizio di primo grado) per ottenere , per quanto ancora qui rileva: - l'accertamento del compimento di atti di mala gestioda parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], approfittando della carica di consigliere di gestione e procuratore di [OSCURATO:PERSONA] rma , con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni causati a quest'ultima e al socio unico Lexinton; - l’accertamento della responsabilità personale di natura extracontrattuale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso con il Sig. Pirisi nella realizzazione della sua condotta distrattiva a danno dell a società attrice , e conseguentementela sua condanna al risarcimento del danno nella misura già indicata a carico del Pirisi. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, resistendo alle domande rispettivamente proposte nei loro confronti. Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità personale del sig. Pirisi con riferimento al pagamento di alcune fatture per operazioni inesistenti (emesse da G.I.T . O . srl , Fibet GMBH, [OSCURATO:PERSONA] KFT, [OSCURATO:PERSONA] KFT), e alla sovrafatturazione di alcune prestazioni di D . B . S . Solution s . r . l . , ed accertata l’esecuzione di un accordo fraudolento con il Martone , accoglieva per quanto di ragione le domande e condannava il sig. Pirisi, in solido con ilsig. Martone sino a concorrenza della somma di € 786.000 (oltre rivalutazione e interessi), al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della somma di € 1.624.926,57 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo dirisarcimento dei danni. Sia il sig. Martone, sia il sig. Pirisi, proponeva no appello con distinti atti, chiedendo la riforma integrale della decisione di I grado. La Corte di Appello, riuniti gli appelli, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio,respingeva gli appelli riuniti. Avverso tale sentenza il sig. Martone ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi , con atto notificato il 22.3.2019 (alle ore 13:02). Il sig. Pirisi ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, con atto notificato lo stesso giorno in ora successiva (h 15:46). Il ricorrente principale ha presentato memoria ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduce : 1.Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 2395 e 2462 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte, statuendo la corresponsabilità personale del sig. Martone che aveva agito in qualità di amministratore di DBS Solution s.r.l., avrebbe ignorato che per le obbligazioni sociali delle società a responsabilità l imitata - quale era DBS Solution - risponde esclusivamente il patrimonio sociale; n on avrebbe inoltre tenuto conto che DBS e Martone non possono essere ritenuti responsabili di danno diretto nei confronti diGermed, in quanto soggetti terzi. 2.Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 116 c. p. c. e dell’art. 204 3 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3,c.p.c. La Corte avrebbe fondato la sua decisione di condanna del Martone suun gravissimo travisamento della prova o su una valutazione manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole. La motivazione della sentenza impugnata reca continui richiami alla relazione di [OSCURATO:PERSONA] che era stata commissionata dalla Germed e, quindi, costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio. Inoltre il C.T.U. avrebbe accertato che non vi era stata sovrafatturazione delle prestazioni direttamente rese da DBS a favore di Germed, avendo rilevato che i valori fatturati non erano superiori a quelli correnti sul mercato, ancorchè riferiti a strutture ben più grandi e prestigiose di DBS; e d anche l’ulteriore considerazione del consulente d’ufficio, secondo cui era ragionevole ipotizzare che una corretta trattativa commerciale poteva consentire di spuntare prezzi più favorevoli del 40%, non potrebbe certamente costituire prova di un accordo fraudolento tra Martone e Pirisi. In ogni caso la fatturazione aveva generato un risparmio fiscale che non era stato preso in considerazione nella quantificazione del danno. 3.Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 102c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte, nel momento in cui riteneva di ascrivere al Martone la corresponsabilità (anche) nella vicenda relativa alla emissione di fatture G.I.T.O. ed al relativo pagamentoper operazioni inesistenti, avrebbe dovuto rilevare il vizio della non corretta instaurazione del contraddittorio durante il giudizio di primo grado, e quindi rimettere la causa al Tribunale per integrare il contraddittorio nei confronti di G.I.T.O., da ritenere litisconsorte necessario sotto il profilo processuale. 4. Il terzo motivo va esaminato con priorità, stante il carattere pregiudiziale della questione di integrità del contraddittorio che la doglianza (pur se proposta in via subordinata) pone. La censura è inammissibile: l’eventuale corresponsabilità solidale di G.I.T.O. s.r.l. nella produzione di parte del danno non risulta essere stata evocata da alcuna delle parti nel giudizio di merito, sì che del tutto incongrua si mostra la qui dedotta necessità di integrazione del contraddittorio (che peraltro, come noto, non può assolvere a mere finalità istruttorie di accertamento di fatti controversi) nei suoi confronti.5. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta realmente con la ratio che sostiene la statuizione censurata . La sentenza della Corte di merito, dopo aver esaminato tutti i rapporti intercorsi tra Germed e DBS Solution, ha rinvenuto una responsabilità personale del sig. Martone per avere, quale terzo estraneo, concorso con l’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] nella sottrazione dalla cassa sociale della società stessadi una parte delle somme delle quali si controverte, sia mediante la fatturazione da parte della DBS da lui amministrata di somme superiori ai valori di mercato per servizi informatici, sia mediante la fatturazione,tramite la DBS Solution s.r.l.,di operazioni inesistenti alla società G.I.T.O . al fine di far affluire sui conti della DBS le somme pagate dalla GERMED a G.I.T.O. per operazioni inesistenti . Tali i fatti accertati da l giudice di meritoche non possono essere rivalutati in sede di legittimità. La sentenzaha cioè accertato responsabilità personali ed, in particolare , ha ritenuto il sig. Martone, quale terzo estraneo alla gestione della società danneggiata, cor responsabile personalmente della sottrazione -che egli aveva contribuito a realizzare- d i somme di denaro dal patrimonio della società stessa: responsabilità personale di natura extracontrattuale nei confronti della Germed, dunque, che prescinde da ogni eventuale ulteriore responsabilità della DBS Solution s.r.l. amministrata dal Martone. 2.1 I l secondo motivo è inammissibile , essendo la denuncia di violazione di norme di diritto palesemente diretta nella specie ad ottenere una nuova valutazione delle prove, evidentemente estranea alla verifica di legittimità attribuita a questa Corte.Del resto, quanto alle pretese violazioni di norme di diritto: i) la solo enunciata ipotesi del travisamento della prova (che integrerebbe semmai la violazione dell’art.115 c.p.c.) non risulta suffragata dalla necessaria illustrazione delle ragioni per le quali la Corte di merito sarebbe incorsa (non già in un errore di valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in questa sede, bensì) in un errore di percezione della prova di circostanze specifiche (nella specie imprecisate) che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, al punto di trarre da una fonte di prova un’informazione che è assolutamente impossibile trarre dal mezzo stesso (cfr.da ultimo Cass.n.12971/2022); ii) la denuncia di violazione dell’art.116 c.p.c. non consente il controllo sulla pretesa illogicità della valutazione delle prove, bensì sulla violazione da parte del giudice di merito dei criteri di valutazione delle prove, che si verifica nelle ipotesi in cui egli abbia attribuito ad una prova liberamente apprezzabile il valore di prova legale, o all’opposto abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova legale (cfr.ex multis Cass,.S.U. n.20867/2020): ipotesi queste ultime che peraltro non risultano prospettate chiaramente nella illustrazione del motivo, neppure con riguardo alla relazione della PWC i cui dati (definiti peraltro dalla Corte incontestati dagli appellanti) hanno del resto costituito solo uno degli elementi di valutazione esposti nella motivazione della sentenza impugnata (cfr.pagg.da 11 a 20) unitamente alle risultanze emergenti dalla c.t.u.e dagli altri attiivi indicati; iii) la solo enunciata violazione dell’art.2043 cod.civ. non risulta in alcun modo illustrata. Il ricorrente incidentale deduce: 4.Violazione e/o falsa applicazione dell'art 652 c.p.p. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.; Nullita' e/o vizio della sentenza per carenza e contradditorieta' della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.La Corte d'appello di Milano avrebbe palesemente violato il disposto dell’art. 652 c.p.p. non avendo tenuto nel debito conto la pronuncia di assoluzione del Pirisi perché il fatto non suss iste pronunciata dal Tribunale di Milano in sede penale,con sentenza del 28 luglio 2015 passata in giudicato, ed avendo invece valorizzato la affermazione di responsabilità del predetto resa dalla Corte d’appello penale ai soli effetti civili, nonostante tale sentenza sia stata annullata dalla Corte di Cassazione. La ricostruzione storico- dinamica effettuata nel giudizio penale sarebbe preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non potrebbe procedere ad una diversa ed autonomaricostruzione dell'episodio. 4.1 La censura di violazione dell’art.652 c.p.c. è infondata. L a sentenza del Tribunale di assoluzione del ricorrente dal reato contestatogli (peraltro imprecisato nel ricorso) non risulta affatto passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte cui il ricorrente ha fatto riferimento, anche qui peraltro genericamente (si dovrebbe trattare di Cass.pen.sez.2, n.14303/2017). Non vi è, infatti,né il giudicato sulle statuizioni di accertamento dei fatti ai fini della responsabilità penale (la sentenza n.14303/2017 ha sol tanto dichiarato inammissibile, per difetto di interesse stante la intervenuta prescrizione del reato, il ricorso -definito astrattamente fondato-del PG avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato tardivo il gravame), né tantomeno sulle statuizioni relative alla responsabilità civile (la sentenza stessa ha cassato la sentenza di appello per difetto dimotivazione, con rinvio al giudice civile per un nuovo esame). Non sussiste dunque il presupposto per la applicazione dell’art.652 c.p.p. Inammissibile, poi, è la generica denuncia di un vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione, atteso che l’art.360 comma 1 n.5 c.p.c., nel testo vigente, consente ora la sola denuncia (non rinvenibile nella specie) dell’omesso esame circa un fatto materiale decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. 5.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, comma 2 , c.p.c., dell'art.194 c.p.c edell' art. 1 01 c.p.c. ex art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.; Nullita' della sentenza per carenza e contrad d it t orieta' de lla motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. La Corte d' appello avrebbe espresso il proprio convincimento sullaresponsabilità del dott. Pirisi con palese e grave violazione del principio costituzionaledel diritto al contraddittorio, sotteso al disposto dell’art.194 c.p.c., essendosi basata sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio nulla - non essendostato consentito alla difesa di interloquire attraverso propri consulenti tecnici- che si è risolta in una mera riproduzione della consulenza di parte redatta dalla PWC. 5.1 Quest’ultima generica doglianza relativa al la valutazione del materiale probatorio si palesa inammissibile, anche per le ragioni già esposte con riguardo al ricorso principale. Quanto alla denuncia di violazione dell’art.194 c.p. c . e del diritto al contraddittorio per rigetto della istanza di rimessione in termini ai fini della nomina del consulente di parte Pirisi (dopo la rinuncia del CTP comune con l'altro appellante Martone, pervenuta in prossimità della conclusione delle operazioni peritali), essa si mostra priva di fondamento, perchè la parte è comunque legittimata a presentare osservazioni critiche all'elaborato (Cass.,n.17269/2014); d’altra parte la dedotta nullità della consulenza d’ufficio deve ritenersi in ogni caso sanata, ex art.157, comma 2 , c . p . c . , perchè non risulta (neppure dedotto) essere stata fatta valere dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla udienza successiva al deposito dell’elaborato ( ex multis : Cass.,n.22943/2006; Cass., n.1744/2013). 6.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2393 c.c. ex art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.;Nullita' della sentenza per assoluta mancanza della motivazione in relazione in relazioneall' art. 132, comma 2 , n. 4,c.p.c. e all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. ; Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5,c.p.c. Tra le parti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] nella controversia ex art. 414 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Monza eraintervenuto in data 6.11.2009 un accordo di conciliazione, ove la società Germed formalizzava (punto 8 del verbale di conciliazione) che «null'altro avrà a pretendere da [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e cessazione, sia in relazione alle cariche sociali ricoperte»; inoltre , nel corso della riunione i n data 16.11.2009 dell’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta rinunzia espressa a promuovere o votare azionidi responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis e 2395 c.c.nei confronti di membri del Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza per ogni azione, omissione, fatto di responsabilità di costoro anche ai sensi degli artt. 2392 e 2407 c.c., effettuata nel corso dell'amministrazione della società. 6.1 La censura è inammissibile. L ’illustrazione del motivo non rispetta i requisiti di specificità imposti dall'art.366 n.6 c.p.c., perchè non indica specificamente né con quali espressioni sarebbe stata “riproposta l’eccezione relativa alla intervenuta conciliazione” della causa di lavoro tra Pirisi e Germed nell’atto di appello (cfr.pag. 4 del ricorso), né la collocazione nel fascicolo di tale atto;così come nulla viene precisato in ordine alla produzione in giudizio, ed alla collocazione nel fascicolo,della delibera assembleare cui la doglianza di omesso esame fa riferimento.L’illustrazione del motivo si limita a far riferimento, per suffragare il dato essenziale -che peraltro la società controricorrente contesta espressamente- concernente la riproposizione in appello della eccezione disattesa dal primo giudice, a “tutti gli scritti difensivi di [OSCURATO:PERSONA] e del dott.Pirisi versati in atti” (pag.17 ricorso), evidentemente inidonea a integrare la specifica indicazione richiesta dall’art.366 n.6 c.p.c., non surrogabile con la allegazione al ricorso ex art.369 comma 2 n.4 c.p.c.dei verbali di conciliazione ed assembleare. 7.Per quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale si impongono, con condanna di entrambi i ricorrenti, in ragione della loro soccombenza, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborsoin favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità,in misura pari, quanto al Martone, a € 10.200 (di cui € 200 per esborsi ), oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge, e quanto al Pirisi a € 12.200 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi iricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,