CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 2/12/2018- 1/6/2020, 22/10/2020-24/10/2020 e 15/4/2021-15/10/2022; Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 2/2/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale non avrebbe proceduto a una valutazione unitaria del periodo passato in comunità e si fonderebbe su episodi isolati; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con l'analitico riferimento alle numerose violazioni che si sono succedute nel tempo ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del procedimento impugnato), ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell2 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. ;€. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna /1. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.