CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GRIFO' ROSA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquan- taquattro di multa in ordine areatdi cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al mancato rico- noscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indi- genza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esi- genze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di neces- sità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asserita- mente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto i ricorrenti si limitano a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbero potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. La difesa, peraltro, non si confronta coi rilievi della Corte di appello in Ordine alla carenza probatoria documentale in ordine all'asserita cattiva condizione econo- mica del nucleo familiare di appartenenza degli imputati. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apr