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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02110/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 19.12.2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 27.1.2023 di condanna dell'imputata alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il primo motivo relativo alla sussistenza del giustificato motivo del porto di due coltelli non si confronta con la sentenza impugnata, peraltro richiamando un argomento - ovvero che l'imputata vivesse nello stesso furgone ove sono state rinvenute le armi - che la Corte d'appello ha valutato inverosimile e che comunque è indimostrato, non solo perché mai addotto né nell'immediatezza del fatto né in dibattimento, ma anche perché il dato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era residente presso un indirizzo utilizzato dall'anagrafe per i "senza fissa dimora" è smentito dalle intestazioni delle due sentenze di merito da cui risulta un indirizzo diverso; Rilevato che il secondo motivo si limita a reiterare i motivi di appello sul trattamento sanzionatorio, già disattesi dalla sentenka di secondo grado con motivazione adeguata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 19.12.2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 27.1.2023 di condanna dell'imputata alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il primo motivo relativo alla sussistenza del giustificato motivo del porto di due coltelli non si confronta con la sentenza impugnata, peraltro richiamando un argomento - ovvero che l'imputata vivesse nello stesso furgone ove sono state rinvenute le armi - che la Corte d'appello ha valutato inverosimile e che comunque è indimostrato, non solo perché mai addotto né nell'immediatezza del fatto né in dibattimento, ma anche perché il dato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era residente presso un indirizzo utilizzato dall'anagrafe per i "senza fissa dimora" è smentito dalle intestazioni delle due sentenze di merito da cui risulta un indirizzo diverso; Rilevato che il secondo motivo si limita a reiterare i motivi di appello sul trattamento sanzionatorio, già disattesi dalla sentenka di secondo grado con motivazione adeguata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 02110/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris