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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 22540/2023

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6412-2020 proposto da: G3 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e FALLIMENTO G3 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 103/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto da lla G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti della sentenza con la quale, in data 20/6/2018, il tribunale di Piacenza ne aveva dichiarato il fallimento.Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la società istante aveva già presentato in data 20/7/2018 reclamo avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e che, a fronte della non visibilità di tale atto, come riferito dalla cancelleria, aveva presentato, il 13/6/ 2019, un nuovo reclamo con il quale aveva chiesto la revoca del fallimentoin ragione del mancato rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 l.fall., ha, tra l’altro, ritenuto che: -non vi è la prova che il primo reclamo presentato dalla società fallita sia pervenuto tempestivamente all ’ ufficio giudiziario: l’invio in via telematica di tale reclamo, infatti, avvenuto alle ore 23.50 dell’ultimo giorno utile per la sua proposizione, e cioè il 20/7/2018, “incontrò un errore fatale o comunque non gestibile” da parte del gestore dei servizi telematici; - tale situazione, che ha precluso il deposito telematico, avrebbe potuto, peraltro, essere sanata con effetto retroattivo o, comunque, mediante la rimessione in termini, mediante un comportamento attivo della reclamante, la quale, invece, “anziché attivarsi per comprendere le ragioni della mancata elaborazione del reclamo ex art. 18 lf da parte del gestore all’ufficio di destinazione, ha preferito attendere sino al 17 gennaio 2019, data nella quale ha inoltrato allaCorte l’istanza di rimessione in termini trascritta alle pagine 8-10 del secondo reclamo”; - anche successivamente la reclamante è stata priva di ogni solerzia poiché “solo nel maggio 2019 la cancelleria, richiesta in tal senso dal procuratore della fallita, inviò una richiesta al gestore dei servizi telematici, onde appurare le ragioni tecniche ostative al primo invio”; - l a rimessione in termini può essere , tuttavia, concessa, a norma dell ’ art. 153, comma 2°, c.p.c., “solo ove il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendereil procedimento introdotto e non andato a buon fine”, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 laddove, nel caso in esame, la parte istante “non ha dato la minima prova del malfunzionamento del servizio del gestore, né tale malfunzionamento risulta attestato in virtù di provvedimenti ufficialmente adottati dalla Pubblica amministrazione”; - d ’ altra parte, ove il primo reclamo fosse procedibile, come deduce la reclamante, il presente reclamo sarebbe inammissibile non essendo ammessa una seconda impugnazione della sentenza di fallimento laddove sia pendente, in ipotesi, un primo gravame, né costituendo il secondo reclamo una sorta di continuazione del primo, che la reclamante pretende di avere instaurato il 20/7/2018.

1.3. Lacorte d ’ appello , ad ogni modo, ha ritenuto che il reclamo fosse infondato nel merito sul rilievo che: - “il bilancio 2017 … è uno stato patrimoniale non approvato dall’assemblea e nel quale i debiti sono indicati senza alcun riferimento al credito vantato dalla parte istante (oltre euro 40 mila)”; - “ nei bilanci 2015 e 2016 (pur essendo indicati debiti rispettivamente per euro 149 mila e per euro 198) non si dà atto, né nella nota integrativa, né altrove, del credito della Antares di oltre euro 40 mila azionati in via monitoria”; -si tratta, pertanto, di “bilanci del tutto inattendibili, sui quali non può fondarsi la prova del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f.”.

1.4. La G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 6/2/2020, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione della sentenza.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Fallimento della G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sonorimasti intima ti. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, l a società ricorrente, lamentando la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto “ in reiterazione ” in assenza di prova in ordine al tempestivo deposito telematico del primo reclamo senza, tuttavia, considerare che la reclamante aveva provveduto a depositare in giudizio la documentazione attestante l’accettazione del deposito da parte del sistema in data 20/7/2018, alle ore 23.49, e la trasmissione alla casella pec del relativo procuratore, alle ore 23.50, dell’esito dei controlli automatizzati da parte del gestore dei servizi telematici.

3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto sul rilievo che la parte istante non aveva dato prova del malfunzionamento del servizio del gestore senza, tuttavia, considerare che tale onere, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, non grava sulla reclamante ma su ll ’ ufficio o i contraddittori necessari, come il Fallimento o i creditori ricorrenti.

3.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, nonché degli artt. 153, comma 2°, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la situazione, che ha precluso il deposito telematico, avrebbe potutoessere sanata con effetto retroattivo o, comunque, mediante la rimessione in termini, mediante un comportamento attivo della reclamante, senza, tuttavia, considerare che l’istanza di rimessione in termini Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 del 17/1/2019 era stata presentata, tenuto conto del periodo feriale, dopo tre mesi dal deposito del reclamo, e tale lasso di tempo non appare affatto irragionevole, tanto più a fronte del tempestivo deposito del reclamo depositato il 20/7/2018 e della espressa reiterazione dello stesso con il secondo reclamo.

3.4. Con il quart o motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all’art.1 l.fall. sul rilievo che i bilanci allegati a sostegno della domanda non erano attendibili, senza, tuttavia, considerare che: - il curatore del fallimento, nella relazione ex art. 33 l.fall. depositata nel corso del giudizio di reclamo, aveva espressamente affermato che, esaminati i bilanci, la società non aveva i requisiti previsti dall’art. 1 l.fall. per essere assoggettata al fallimento; -la documentazione contabile prodotta dimostrava la sussistenza, nel triennio antecedente,dei requisiti soggettivi di esonero dal fallimento, dovendosi fare riferimento ai seguenti dati contabili: a) anno 2015, attivo patrimoniale per €. 132.573,00, ricavi lordi per €. 3.362,00 e debiti per €. 149.878,00; b) anno 2016, attivo patrimoniale per €. 141.970,00, ricavi lordi per €. 3,00 e debiti per €. 198.087,00; c) anno 2017, attivo patrimoniale per €. 66.117,36, ricavi lordi per €. 0,05 e debiti per €. 124.910,26; - il giudice ha il potere di disporre, anche d’ufficio, tutti i mezzi istruttori che ritiene per raggiungere la prova delle reali dimensioni dell’impresa.

4.1. Il quarto motivo è infondato, con assorbimento degli altri.

4.2. La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la stessa non aveva dimostrato in giudizio, attraverso i bilanci prodotti, il “ rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f.”.

4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato una pronuncia senz’altro diversada quella assunta.

L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

4.4. La valutazione delle risultanze istruttorie, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.5. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sull’eccezione di esonero dal fallimento sollevata dalla reclamante e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che ibilanci prodotti, in quanto (in parte) non approvati dall’assemblea e Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 comunque inattendibili (non avendo in alcun modo esposto il credito vantato dalla creditrice ricorrente), non erano idonei a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall. ai fini dell’esonero dal fallimento.

4.6. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti, nella loro effettiva emergenza, in ricorso, come richiesto dagli artt. 366, comma 1°, n.6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente, e cioè l’esonero dal fallimento: escluso, in ogni caso, che l’omesso esame di elementi istruttori possa dar luogo al vizio di omesso esame ove gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, come, ad esempio, le dichiarazioni rese in giudizio dal curatore del fallimento), che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti patrimoniali di esonero dal fallimentoprevisti dall’art. 1, comma 2°, l.fall., non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di tale norma, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto (anche per ragioni di merito) del reclamoe, quindi, la conferma della dichiarazione di fallimento.Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3

4.7. In tema di istruttoria prefallimentare, infatti, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e (naturalmente) attendibil i circa la corrispondenza al vero dei dati esposti, in violazione dell’art. 15, comma 4°, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169/2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilita (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012).

4.8. L’accertamento di fatto circa la fallibilit̀ dell’imprenditore, da compiersi sulla scorta di tali documenti, compete, in effetti, al giudice del merito: cì in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilit̀ e l a concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicit̀ dei fatti ad essi sottesi, dando cos ̀ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, sicché, in definitiva, “l’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito dalla Corte di appello ai documenti prodotti … sfugge … al sindacato di legittimit̀ ” ( Cass. n. 25188 del 2017 , in motiv. ).

4.9. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 comunque, non abbia depositato i bilanci (attendibili) dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. Cass. n. 625 del 2016).

5. Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato.

6. Nulla per le spese di lite.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6412-2020 proposto da: G3 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e FALLIMENTO G3 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 103/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto da lla G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti della sentenza con la quale, in data 20/6/2018, il tribunale di Piacenza ne aveva dichiarato il fallimento.Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la società istante aveva già presentato in data 20/7/2018 reclamo avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e che, a fronte della non visibilità di tale atto, come riferito dalla cancelleria, aveva presentato, il 13/6/ 2019, un nuovo reclamo con il quale aveva chiesto la revoca del fallimentoin ragione del mancato rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 l.fall., ha, tra l’altro, ritenuto che: -non vi è la prova che il primo reclamo presentato dalla società fallita sia pervenuto tempestivamente all ’ ufficio giudiziario: l’invio in via telematica di tale reclamo, infatti, avvenuto alle ore 23.50 dell’ultimo giorno utile per la sua proposizione, e cioè il 20/7/2018, “incontrò un errore fatale o comunque non gestibile” da parte del gestore dei servizi telematici; - tale situazione, che ha precluso il deposito telematico, avrebbe potuto, peraltro, essere sanata con effetto retroattivo o, comunque, mediante la rimessione in termini, mediante un comportamento attivo della reclamante, la quale, invece, “anziché attivarsi per comprendere le ragioni della mancata elaborazione del reclamo ex art. 18 lf da parte del gestore all’ufficio di destinazione, ha preferito attendere sino al 17 gennaio 2019, data nella quale ha inoltrato allaCorte l’istanza di rimessione in termini trascritta alle pagine 8-10 del secondo reclamo”; - anche successivamente la reclamante è stata priva di ogni solerzia poiché “solo nel maggio 2019 la cancelleria, richiesta in tal senso dal procuratore della fallita, inviò una richiesta al gestore dei servizi telematici, onde appurare le ragioni tecniche ostative al primo invio”; - l a rimessione in termini può essere , tuttavia, concessa, a norma dell ’ art. 153, comma 2°, c.p.c., “solo ove il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendereil procedimento introdotto e non andato a buon fine”, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 laddove, nel caso in esame, la parte istante “non ha dato la minima prova del malfunzionamento del servizio del gestore, né tale malfunzionamento risulta attestato in virtù di provvedimenti ufficialmente adottati dalla Pubblica amministrazione”; - d ’ altra parte, ove il primo reclamo fosse procedibile, come deduce la reclamante, il presente reclamo sarebbe inammissibile non essendo ammessa una seconda impugnazione della sentenza di fallimento laddove sia pendente, in ipotesi, un primo gravame, né costituendo il secondo reclamo una sorta di continuazione del primo, che la reclamante pretende di avere instaurato il 20/7/2018. 1.3. Lacorte d ’ appello , ad ogni modo, ha ritenuto che il reclamo fosse infondato nel merito sul rilievo che: - “il bilancio 2017 … è uno stato patrimoniale non approvato dall’assemblea e nel quale i debiti sono indicati senza alcun riferimento al credito vantato dalla parte istante (oltre euro 40 mila)”; - “ nei bilanci 2015 e 2016 (pur essendo indicati debiti rispettivamente per euro 149 mila e per euro 198) non si dà atto, né nella nota integrativa, né altrove, del credito della Antares di oltre euro 40 mila azionati in via monitoria”; -si tratta, pertanto, di “bilanci del tutto inattendibili, sui quali non può fondarsi la prova del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f.”. 1.4. La G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 6/2/2020, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Fallimento della G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sonorimasti intima ti. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, l a società ricorrente, lamentando la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto “ in reiterazione ” in assenza di prova in ordine al tempestivo deposito telematico del primo reclamo senza, tuttavia, considerare che la reclamante aveva provveduto a depositare in giudizio la documentazione attestante l’accettazione del deposito da parte del sistema in data 20/7/2018, alle ore 23.49, e la trasmissione alla casella pec del relativo procuratore, alle ore 23.50, dell’esito dei controlli automatizzati da parte del gestore dei servizi telematici. 3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto sul rilievo che la parte istante non aveva dato prova del malfunzionamento del servizio del gestore senza, tuttavia, considerare che tale onere, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, non grava sulla reclamante ma su ll ’ ufficio o i contraddittori necessari, come il Fallimento o i creditori ricorrenti. 3.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, nonché degli artt. 153, comma 2°, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la situazione, che ha precluso il deposito telematico, avrebbe potutoessere sanata con effetto retroattivo o, comunque, mediante la rimessione in termini, mediante un comportamento attivo della reclamante, senza, tuttavia, considerare che l’istanza di rimessione in termini Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 del 17/1/2019 era stata presentata, tenuto conto del periodo feriale, dopo tre mesi dal deposito del reclamo, e tale lasso di tempo non appare affatto irragionevole, tanto più a fronte del tempestivo deposito del reclamo depositato il 20/7/2018 e della espressa reiterazione dello stesso con il secondo reclamo. 3.4. Con il quart o motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all’art.1 l.fall. sul rilievo che i bilanci allegati a sostegno della domanda non erano attendibili, senza, tuttavia, considerare che: - il curatore del fallimento, nella relazione ex art. 33 l.fall. depositata nel corso del giudizio di reclamo, aveva espressamente affermato che, esaminati i bilanci, la società non aveva i requisiti previsti dall’art. 1 l.fall. per essere assoggettata al fallimento; -la documentazione contabile prodotta dimostrava la sussistenza, nel triennio antecedente,dei requisiti soggettivi di esonero dal fallimento, dovendosi fare riferimento ai seguenti dati contabili: a) anno 2015, attivo patrimoniale per €. 132.573,00, ricavi lordi per €. 3.362,00 e debiti per €. 149.878,00; b) anno 2016, attivo patrimoniale per €. 141.970,00, ricavi lordi per €. 3,00 e debiti per €. 198.087,00; c) anno 2017, attivo patrimoniale per €. 66.117,36, ricavi lordi per €. 0,05 e debiti per €. 124.910,26; - il giudice ha il potere di disporre, anche d’ufficio, tutti i mezzi istruttori che ritiene per raggiungere la prova delle reali dimensioni dell’impresa. 4.1. Il quarto motivo è infondato, con assorbimento degli altri. 4.2. La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la stessa non aveva dimostrato in giudizio, attraverso i bilanci prodotti, il “ rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f.”. 4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato una pronuncia senz’altro diversada quella assunta. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 4.4. La valutazione delle risultanze istruttorie, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.5. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sull’eccezione di esonero dal fallimento sollevata dalla reclamante e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che ibilanci prodotti, in quanto (in parte) non approvati dall’assemblea e Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 comunque inattendibili (non avendo in alcun modo esposto il credito vantato dalla creditrice ricorrente), non erano idonei a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall. ai fini dell’esonero dal fallimento. 4.6. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti, nella loro effettiva emergenza, in ricorso, come richiesto dagli artt. 366, comma 1°, n.6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente, e cioè l’esonero dal fallimento: escluso, in ogni caso, che l’omesso esame di elementi istruttori possa dar luogo al vizio di omesso esame ove gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, come, ad esempio, le dichiarazioni rese in giudizio dal curatore del fallimento), che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti patrimoniali di esonero dal fallimentoprevisti dall’art. 1, comma 2°, l.fall., non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di tale norma, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto (anche per ragioni di merito) del reclamoe, quindi, la conferma della dichiarazione di fallimento.Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 4.7. In tema di istruttoria prefallimentare, infatti, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e (naturalmente) attendibil i circa la corrispondenza al vero dei dati esposti, in violazione dell’art. 15, comma 4°, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169/2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilita (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012). 4.8. L’accertamento di fatto circa la fallibilit̀ dell’imprenditore, da compiersi sulla scorta di tali documenti, compete, in effetti, al giudice del merito: cì in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilit̀ e l a concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicit̀ dei fatti ad essi sottesi, dando cos ̀ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, sicché, in definitiva, “l’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito dalla Corte di appello ai documenti prodotti … sfugge … al sindacato di legittimit̀ ” ( Cass. n. 25188 del 2017 , in motiv. ). 4.9. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e, Ric. 2020n.6412 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 comunque, non abbia depositato i bilanci (attendibili) dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. Cass. n. 625 del 2016). 5. Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato. 6. Nulla per le spese di lite. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versam