CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] in procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Giuseppina CasellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre avverso l'ordinanza della stessa Corte di Appello con cui è stata accolta l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza del Tribunale di Lucca del 22/10/2024, irrevocabile il 22/03/2025, con cui è stata condannata per i reati di cui agli artt. 110, 479 e 640 cod. pen. 1.1. L'imputata ha potuto giovarsi della rescissione poiché è risultato accertato, dalla Corte di appello, che ella non aveva mai avuto effettiva conoscenza del processo, ancorchè il difensore di ufficio, nominatole all'atto dell'identificazione personale in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminare, abbia partecipato a tutte le udienze del processo. A questi è stato notificato, infatti, il decreto di citazione a giudizio mentre all'imputata la notifica ha seguito la strada della compiuta giacenza, a causa della temporanea sua assenza dal domicilio dichiarato, da cui era stata però nel frattempo sfrattata. 1.2. Il ricorrente eccepisce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 629- bis cod. proc. pen., sussistendo un'ipotesi di volontaria sottrazione al processo da parte dell'imputata-condannata, nonché vizio di omessa motivazione in ordine all'esistenza di circostanze di fatto tali da rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo e quanto alla valutazione di elementi di prova che, viceversa, provano la sussistenza di ragioni contrarie alla rescissione. In particolare, si deduce che, avendo l'imputata eletto domicilio presso la sua abitazione in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., sarebbe stata omessa da parte sua la comunicazione del cambio di domicilio abitativo all'autorità giudiziaria procedente, come invece prescritto dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (né ella aveva dato mandato ad alcuno di ricevere le comunicazioni a lei dirette nel domicilio non più attuale). Si cita, nel ricorso, giurisprudenza di legittimità a sostegno della tesi proposta (tra le altre, Sez. 2, n. 14375 del 2021) e si rappresenta che il volontario sottrarsi dell'imputata alla notifica della citazione in giudizio si può desumere da alcune circostanze di fatto illuminanti: a) la casa ove aveva eletto domicilio era proprio quella al centro dell'imputazione oggetto del decreto di citazione (una truffa relativa al contratto di locazione di tale abitazione, mediante la stipula di un contratto con false generalità e false fideiussioni); b) l'imputata è stata sfrattata per morosità da tale domicilio e si è astenuta dal comunicarlo nel procedimento in corso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso, con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata si è orientata secondo la giurisprudenza dominante di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287298; nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rescissione perché l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il quale non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell'Ordine per abbandono della difesa). Il principio è stato affermato in diverse fattispecie, nelle quali ad indicatori più o meno suggestivi o formali della conoscenza del processo facevano da controcanto indici di non conoscenza effettiva, ai quali si è data spesso prevalenza, nel presupposto che la negligenza informativa è situazione che non può automaticamente dar luogo a quella volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo che, secondo le Sezioni Unite, può fondare legittimamente la dichiarazione di assenza. Il massimo collegio nomofilattico, nella sentenza Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 — 01 - con cui si è affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa - ha, infatti, precisato che deve essere adeguatamente e attentamente valutata la situazione dei cd. finti inconsapevoli. In altre parole, devono essere ricercati, se presenti, elementi sintomatici della volontà di porsi nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo. Inoltre, ciò che conta per l'effettiva conoscenza del procedimento è che essa sia riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta2 tiRnell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01) In particolare, Sez. U, Ismail ha affermato che l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di conoscenza della chiamata in giudizio per il dato giorno non potendosi comunque ragionare più, oramai, in termini di presunzioni normative. Certamente, aggiungono le Sezioni Unite, la manifesta mancanza di diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido, ed altre analoghe situazioni potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita. Corrispondentemente anche la disciplina della rescissione del giudicato fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo. Ecco perché, ai fini della rescissione del giudicato, soltanto l'effettiva conoscenza del processo legittima la dichiarazione di assenza, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa. Così, ad esempio, Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, Battisti, Rv. 288900 ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, perché questi aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, senza considerare l'esito negativo della notifica all'imputato al domicilio dichiarato, la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia giustificata dall'impossibilità di contattare il proprio assistito, e l'esito negativo dei numerosi tentativi di contatto da parte del difensore d'ufficio. Ed ancora si è annullata la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto immune da vizi la declaratoria di assenza pronunziata nei confronti di un imputato 3che, nella fase delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso lo studio di un difensore di fiducia, il quale, tuttavia, non aveva partecipato alle udienze e, pur avendo ricevuto tutte le notifiche nell'interesse del proprio assistito, non lo aveva notiziato di alcun evento processuale (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660 - 01). In un altro caso, la Cassazione ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato, desumeva l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01). Naturalmente, per la rescissione del giudicato, grava sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, è funzionale ad offrire un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 — 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato che, regolarmente presente nel corso nel processo di primo grado, si era reso irreperibile al domicilio dichiarato e non aveva mantenuto contatti con il difensore di fiducia, così non consentendo né la comunicazione della rinuncia al mandato del patrocinatore di fiducia, né la notificazione "ad personam" del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d'ufficio nominato). Profili di colpa sono emersi anche nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere con questi i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 - 01). 3. Applicati tali principi al caso di specie, deve rilevarsi come non vi siano sufficienti elementi per ritenere che ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di "finto inconsapevole", volontariamente sottrattosi alla conoscenza effettiva del processo. Il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto ininfluente, ai fini della conoscenza del processo, la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., mentre, d'altro canto, l'effettiva conoscenza non si è ritenuto che potesse essere desunta dalla mera negligenza informativa dimostrata dall'imputata, la quale non ha comunicato il nuovo domicilio in sostituzione di quello eletto e da cui era stata sfrattata. 4Ed invero, tale sola circostanza, ancorchè unita ad altri particolari suggestivi, non vale a fondare una situazione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo in capo all'imputata, tanto più che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, lo sfratto è avvenuto prima del tentativo di notifica non andato a buon fine, il che rafforza la presunzione di inconsapevolezza circa l'esistenza del processo a suo carico. Non soccorrono a tal fine neppure gli ulteriori elementi di sospetto indicati dal ricorrente: il marito, ancorchè coimputato presente in tutte le fasi processuali, era separato da lei; il difensore d'ufficio, cui è stata notificata la citazione in giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che era lo stesso poi nominato di fiducia per la presentazione dell'impugnazione esercitando attivamente il suo mandato, ha dichiarato di non avere avuto contatti con l'imputata. Tale ultima situazione, pur nella consapevolezza della suggestione sfavorevole all'imputata che deriva da tale ultimo particolare di fatto e che certo rende non molto plausibile l'assenza di qualsiasi contatto informativo tra il difensore e la stessa imputata, non può da solo configurare prova della colpevole mancata conoscenza del processo. In ultima analisi, l'indicatore da cui il ricorrente principalmente trae fondamento per chiedere che venga riconosciuta, nel caso di specie, la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo è costituito principalmente dal non avere l'imputata ottemperato all'obbligo di comunicazione della modifica del domicilio, una volta che è stata sfrattata dalla dimora inizialmente indicata come domicilio eletto. Da questa negligenza non può desumersi con un consistente grado di affidabilità la volontà di sottrarsi dolosamente al processo. Deve, pertanto, ribadirsi, che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputata - nel caso di specie rappresentata dalla mancata comunicazione, all'autorità giudiziaria procedente, della modifica del domicilio eletto presso la propria abitazione, da cui è risultata sfrattata - la sua volontà di sottrarsi a essa. 3. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello deve, quindi, essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M