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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07716/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/05/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 646 cod. pen., riportandosi alla memoria scritta depositata; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ettoris, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 26/07/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – così statuiva: -riqualificava il reato di cui all’art. 132 D.vo n. 385/1993 in quello di cui all’art. 130 D.vo n. 385/1993 che dichiarava estinto per intervenuta prescrizione; -dichiarava non doversi procedere per il delitto di appropriazione indebita limitatamente alla somma di euro 60.000,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per difetto di querela; -confermava nel resto il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta in un anno nove mesi dieci giorni di reclusione ed euro 550,00 di multa, condizionalmente sospesa; -riduceva le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 115.000,00 e in favore della parte civile eredi di [OSCURATO:PERSONA] in euro 82.500,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 552 e 178 cod. proc. pen. e la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di citazione a giudizio e delle due sentenze di merito.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, nell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. pen. non era contenuto il riferimento agli artt. 81 e 640 cod. pen. (che, invece, è riportato nel decreto di citazione a giudizio ove, peraltro è omesso il riferimento al conseguimento di un ingiusto profitto), ma risultava contestato il solo reato di cui all’art. 646 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.

All’imputato non sarebbe stata dunque fornita una chiara e precisa indicazione dell’accusa formulata a suo carico, essendo incompleto e fuorviante l’oggetto dell’imputazione, con conseguente nullità dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dei provvedimenti conseguenti, già eccepita sia nel giudizio di primo grado che con l’atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa e di diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Il ricorrente rappresenta che la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, non è veritiera; costui ha dichiarato “di non avere mai visto i soldi investiti e che le somme erano rimaste nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]”, ma tale affermazione si pone in palese contrasto con la documentazione difensiva prodotta agli atti da cui emerge, invece, che costui era stato integralmente soddisfatto e che, alla data del 27 aprile 2013, non aveva più nulla a pretendere per capitale ed interessi.

Alla luce di tale evidente discrasia, era stata richiesta con l’atto di appello una nuova audizione di [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale ha respinto senza fornire adeguata motivazione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 646 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità.

Agli atti vi sono i diversi contratti stipulati tra l’imputato e le persone offese che prevedevano la consegna all’imputato di somme di denaro con l’accordo di un tasso di interesse pari al 5% o al 4,50%, poi abbassato al 4,25% ( ma comunque ben più alto di quello garantito dalla banca o dalla Posta) e sempre puntualmente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] nei termini pattuiti.

Nel caso di specie si profila, dunque, un mero inadempimento dell’imputato nel restituire il capitale ricevuto alle persone offese che, ad un certo punto, ne avevano fatto richiesta e la contestata condotta di appropriazione indebita è insussistente mancando la prova della volontà di utilizzare come proprio il capitale ricevuto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per prescrizione maturata già prima della sentenza di appello.

La Corte di territoriale ha erroneamente individuato il momento consumativo dei contestati delitti di appropriazione indebita nel maggio 2018 allorquando l’imputato aveva fatto perdere le proprie tracce, anziché considerare il momento (ben precedente) in cui le rispettive persone offese avevano consegnato le somme di denaro, come precisamente indicato nei singoli libretti.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 538 ss cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di statuizioni risarcitorie.

Nonostante le censure contenute nell’atto di appello, la Corte territoriale si è limitata a ridurre le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per le sole parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il collegio di merito avrebbe dovuto rimettere la liquidazione al giudice civile non essendovi certezza in ordine al quantum di somme da restituire a ciascuna parte civile occorrendo conteggiare le somme corrisposte a titolo di interessi e la parte del capitale restituito e dovendosi considerare che la somma di cui al libretto n. 799/2025 apparteneva non solo alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ma anche alla moglie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. L’eccezione di nullità dedotta con il primo motivo è manifestamente infondata.

In senso dirimente, va osservato come non sia configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016- dep. 2017, Franchini, Rv. 268909) Se anche il vizio sussistesse, sarebbe comunque sanato.

Ed invero, la questione relativa alla non chiara e precisa enunciazione dell'imputazione determina una nullità relativa che, come tale deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590; Sez.6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749), mentre nel caso di specie è stata sollevata nel giudizio di primo grado solo in sede di conclusioni formulate all’ultima udienza dibattimentale. va in ogni caso ricordato che in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (ex multis Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023- dep. 2024, P., Rv. 286023).

Nel caso di specie sia l’avviso di conclusioni indagini che il decreto di citazione a giudizio descrivono compiutamente in fatto la medesima condotta (raccolta di denaro al fine di investimento che non veniva restituito ai soggetti che l’avevano corrisposto) rispetto alla quale l’imputato si è ampiamente difeso.

Non si trascuri, del resto, che l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita (e non di truffa), fattispecie che risulta indicata sia nella rubrica dell’addebito contenuto nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari che nel capo di imputazione formulato nel decreto di citazione a giudizio.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è, in parte, non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato.

Va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze in punto di valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01).

Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto di un eventuale vizio motivazionale che il ricorrente ha dedotto e che, tuttavia, si ritiene insussistente.

La Corte territoriale (pag. 9 della sentenza impugnata) ha operato - tenendo conto delle deduzioni contenute nell’atto di appello - il vaglio di attendibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuta precisa, circostanziata e appieno riscontrata dalle ricevute scritte di pugno dall’imputato e mai da questi contestate.

Ha inoltre evidenziato come la liberatoria del 27/04/2013 sottoscritta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e prodotta dalla difesa non inficiava in alcun modo il giudizio di credibilità in quanto essa risultava per tabulas rilasciata non nei confronti dell’imputato ma nei confronti del figlio di costui ([OSCURATO:PERSONA]) con il quale vi erano stati altri e diversi rapporti di natura finanziaria, sicchè la invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale era del tutto superflua.

Si tratta di una valutazione di merito immune da profili di incompletezza o di manifesta illogicità, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Il collegio di merito ha condotto l’analisi del portato dichiarativo della persona offesa con corretta applicazione del principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della vittima del reato possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiestala presenza di riscontri che si reputano opportuni - tuttavia, non necessari - nel caso, come quello di specie, in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte; Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).

Dall’accertamento positivo di attendibilità ha fatto logicamente discendere la superfluità di una nuova audizione della persona offesa e, dunque dell’invocata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello che, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).

4. Il terzo motivo di ricorso è caratterizzato da evidente genericità in quanto, per come prospettato, denuncia solo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, risolvendosi di fatto nella mera reiterazione di doglianza, in punto di giudizio di responsabilità, già puntualmente disattesa dalla Corte di appello con argomentazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate.

Il collegio di merito, con riferimento alla volontà appropriativa, ha infatti evidenziato le candide dichiarazioni confessorie dell’imputato (“ ora il denaro non c’è più e ho continuato a pagare gli interessi ad altri clienti”), pienamente corroborate dalla concorde ricostruzione delle persone offese le quali avevano riferito di avere stipulato con [OSCURATO:PERSONA] contratti di deposito libero con interessi che per un certo periodo avevano percepito nei termini pattuiti e della successiva mancata restituzione del capitale, nonostante le ripetute richieste a cui l’imputato non aveva ottemperato sino a rendersi irreperibile.

Con tale argomentare il ricorrente non si confronta reiterando in questa sede la tesi del mero inadempimento contrattuale.

5. Parimenti generico è il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione maturata già prima della sentenza di appello.

Va ricordato che è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo ex officio, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (ex multis, Sez. 4 n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951).

La Corte di appello (pag. 12 della sentenza impugnata) ha individuato nel maggio 2018 il momento consumativo di ciascuna condotta appropriativa (escludendo pertanto il decorso del termine massimo di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza) e cioè allorquando l’imputato, di fronte alle insistenti richieste degli investitori di restituire il capitale ricevuto, aveva fatto perdere le proprie tracce, così palesando la coscienza e volontà di utilizzare come propria la cosa mobile altrui sapendo di agire senza averne diritto.

Si tratta della corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di appropriazione indebita si perfeziona allorquando il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552;Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225- 01).

A fronte di tale argomentare, la difesa ricorrente si è semplicemente limitata a dedurre, in modo del tutto inconferente rispetto a tale principio, che ciascuna delle persone offese aveva consegnato il denaro all’imputato tra il 2010 ed il 2017. 6.Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso.

La Corte territoriale (pagine 8, 9 e 11) ha ricostruito precisamente i rapporti economici intervenuti tra l’imputato e ciascuna parte offesa e – sulla scorta del materiale documentale in atti e cioè delle ricevute scritte di pugno dall’imputato e mai da questi contestate- è pervenuta alla esatta quantificazione delle somme oggetto di appropriazione anche tenendo conto dei rilievi difensivi, tanto è vero che ha ridotto l’entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tanto escludeva, evidentemente, la rimessione al giudice civile che avrebbe dovuto essere disposta solo a fronte di una incertezza in ordine al quantum di capitale non restituito a ciascuna parte civile.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/05/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 646 cod. pen., riportandosi alla memoria scritta depositata; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ettoris, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 26/07/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – così statuiva: -riqualificava il reato di cui all’art. 132 D.vo n. 385/1993 in quello di cui all’art. 130 D.vo n. 385/1993 che dichiarava estinto per intervenuta prescrizione; -dichiarava non doversi procedere per il delitto di appropriazione indebita limitatamente alla somma di euro 60.000,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per difetto di querela; -confermava nel resto il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta in un anno nove mesi dieci giorni di reclusione ed euro 550,00 di multa, condizionalmente sospesa; -riduceva le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 115.000,00 e in favore della parte civile eredi di [OSCURATO:PERSONA] in euro 82.500,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 552 e 178 cod. proc. pen. e la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di citazione a giudizio e delle due sentenze di merito. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, nell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. pen. non era contenuto il riferimento agli artt. 81 e 640 cod. pen. (che, invece, è riportato nel decreto di citazione a giudizio ove, peraltro è omesso il riferimento al conseguimento di un ingiusto profitto), ma risultava contestato il solo reato di cui all’art. 646 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. All’imputato non sarebbe stata dunque fornita una chiara e precisa indicazione dell’accusa formulata a suo carico, essendo incompleto e fuorviante l’oggetto dell’imputazione, con conseguente nullità dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dei provvedimenti conseguenti, già eccepita sia nel giudizio di primo grado che con l’atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa e di diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente rappresenta che la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, non è veritiera; costui ha dichiarato “di non avere mai visto i soldi investiti e che le somme erano rimaste nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]”, ma tale affermazione si pone in palese contrasto con la documentazione difensiva prodotta agli atti da cui emerge, invece, che costui era stato integralmente soddisfatto e che, alla data del 27 aprile 2013, non aveva più nulla a pretendere per capitale ed interessi. Alla luce di tale evidente discrasia, era stata richiesta con l’atto di appello una nuova audizione di [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale ha respinto senza fornire adeguata motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 646 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità. Agli atti vi sono i diversi contratti stipulati tra l’imputato e le persone offese che prevedevano la consegna all’imputato di somme di denaro con l’accordo di un tasso di interesse pari al 5% o al 4,50%, poi abbassato al 4,25% ( ma comunque ben più alto di quello garantito dalla banca o dalla Posta) e sempre puntualmente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] nei termini pattuiti. Nel caso di specie si profila, dunque, un mero inadempimento dell’imputato nel restituire il capitale ricevuto alle persone offese che, ad un certo punto, ne avevano fatto richiesta e la contestata condotta di appropriazione indebita è insussistente mancando la prova della volontà di utilizzare come proprio il capitale ricevuto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per prescrizione maturata già prima della sentenza di appello. La Corte di territoriale ha erroneamente individuato il momento consumativo dei contestati delitti di appropriazione indebita nel maggio 2018 allorquando l’imputato aveva fatto perdere le proprie tracce, anziché considerare il momento (ben precedente) in cui le rispettive persone offese avevano consegnato le somme di denaro, come precisamente indicato nei singoli libretti. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 538 ss cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di statuizioni risarcitorie. Nonostante le censure contenute nell’atto di appello, la Corte territoriale si è limitata a ridurre le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per le sole parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio di merito avrebbe dovuto rimettere la liquidazione al giudice civile non essendovi certezza in ordine al quantum di somme da restituire a ciascuna parte civile occorrendo conteggiare le somme corrisposte a titolo di interessi e la parte del capitale restituito e dovendosi considerare che la somma di cui al libretto n. 799/2025 apparteneva non solo alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ma anche alla moglie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. L’eccezione di nullità dedotta con il primo motivo è manifestamente infondata. In senso dirimente, va osservato come non sia configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016- dep. 2017, Franchini, Rv. 268909) Se anche il vizio sussistesse, sarebbe comunque sanato. Ed invero, la questione relativa alla non chiara e precisa enunciazione dell'imputazione determina una nullità relativa che, come tale deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590; Sez.6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749), mentre nel caso di specie è stata sollevata nel giudizio di primo grado solo in sede di conclusioni formulate all’ultima udienza dibattimentale. va in ogni caso ricordato che in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (ex multis Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023- dep. 2024, P., Rv. 286023). Nel caso di specie sia l’avviso di conclusioni indagini che il decreto di citazione a giudizio descrivono compiutamente in fatto la medesima condotta (raccolta di denaro al fine di investimento che non veniva restituito ai soggetti che l’avevano corrisposto) rispetto alla quale l’imputato si è ampiamente difeso. Non si trascuri, del resto, che l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita (e non di truffa), fattispecie che risulta indicata sia nella rubrica dell’addebito contenuto nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari che nel capo di imputazione formulato nel decreto di citazione a giudizio. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è, in parte, non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato. Va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze in punto di valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto di un eventuale vizio motivazionale che il ricorrente ha dedotto e che, tuttavia, si ritiene insussistente. La Corte territoriale (pag. 9 della sentenza impugnata) ha operato - tenendo conto delle deduzioni contenute nell’atto di appello - il vaglio di attendibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuta precisa, circostanziata e appieno riscontrata dalle ricevute scritte di pugno dall’imputato e mai da questi contestate. Ha inoltre evidenziato come la liberatoria del 27/04/2013 sottoscritta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e prodotta dalla difesa non inficiava in alcun modo il giudizio di credibilità in quanto essa risultava per tabulas rilasciata non nei confronti dell’imputato ma nei confronti del figlio di costui ([OSCURATO:PERSONA]) con il quale vi erano stati altri e diversi rapporti di natura finanziaria, sicchè la invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale era del tutto superflua. Si tratta di una valutazione di merito immune da profili di incompletezza o di manifesta illogicità, come tale non censurabile in sede di legittimità. Il collegio di merito ha condotto l’analisi del portato dichiarativo della persona offesa con corretta applicazione del principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della vittima del reato possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiestala presenza di riscontri che si reputano opportuni - tuttavia, non necessari - nel caso, come quello di specie, in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte; Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Dall’accertamento positivo di attendibilità ha fatto logicamente discendere la superfluità di una nuova audizione della persona offesa e, dunque dell’invocata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello che, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 4. Il terzo motivo di ricorso è caratterizzato da evidente genericità in quanto, per come prospettato, denuncia solo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, risolvendosi di fatto nella mera reiterazione di doglianza, in punto di giudizio di responsabilità, già puntualmente disattesa dalla Corte di appello con argomentazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate. Il collegio di merito, con riferimento alla volontà appropriativa, ha infatti evidenziato le candide dichiarazioni confessorie dell’imputato (“ ora il denaro non c’è più e ho continuato a pagare gli interessi ad altri clienti”), pienamente corroborate dalla concorde ricostruzione delle persone offese le quali avevano riferito di avere stipulato con [OSCURATO:PERSONA] contratti di deposito libero con interessi che per un certo periodo avevano percepito nei termini pattuiti e della successiva mancata restituzione del capitale, nonostante le ripetute richieste a cui l’imputato non aveva ottemperato sino a rendersi irreperibile. Con tale argomentare il ricorrente non si confronta reiterando in questa sede la tesi del mero inadempimento contrattuale. 5. Parimenti generico è il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione maturata già prima della sentenza di appello. Va ricordato che è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo ex officio, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (ex multis, Sez. 4 n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951). La Corte di appello (pag. 12 della sentenza impugnata) ha individuato nel maggio 2018 il momento consumativo di ciascuna condotta appropriativa (escludendo pertanto il decorso del termine massimo di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza) e cioè allorquando l’imputato, di fronte alle insistenti richieste degli investitori di restituire il capitale ricevuto, aveva fatto perdere le proprie tracce, così palesando la coscienza e volontà di utilizzare come propria la cosa mobile altrui sapendo di agire senza averne diritto. Si tratta della corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di appropriazione indebita si perfeziona allorquando il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552;Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225- 01). A fronte di tale argomentare, la difesa ricorrente si è semplicemente limitata a dedurre, in modo del tutto inconferente rispetto a tale principio, che ciascuna delle persone offese aveva consegnato il denaro all’imputato tra il 2010 ed il 2017. 6.Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale (pagine 8, 9 e 11) ha ricostruito precisamente i rapporti economici intervenuti tra l’imputato e ciascuna parte offesa e – sulla scorta del materiale documentale in atti e cioè delle ricevute scritte di pugno dall’imputato e mai da questi contestate- è pervenuta alla esatta quantificazione delle somme oggetto di appropriazione anche tenendo conto dei rilievi difensivi, tanto è vero che ha ridotto l’entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tanto escludeva, evidentemente, la rimessione al giudice civile che avrebbe dovuto essere disposta solo a fronte di una incertezza in ordine al quantum di capitale non restituito a ciascuna parte civile. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 07716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris