CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2022, il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen. commesso dal 2016 al giugno 2019.2. Avvero tale provvedimento ha proposto ricorso il Lisi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza genetica, la quale non aveva illustrato i motivi per i quali sarebbero stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a rinviare alla richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, omettendo di trascriverla nel corpo dell'ordinanza, ovvero di allegarla alla stessa. In particolare, il GIP avrebbe richiamato le intercettazioni assunte in altri procedimenti penali aderendo in modo acritico alla interpretazione offerta dalla polizia giudiziaria, senza alcuna valutazione autonoma delle stesse e del rapporto con gli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari. Il Tribunale del riesame, pur disattendendo in parte l'interpretazione di una di tali conversazioni, captate in altro procedimento (cd. Jungo), avrebbe comunque contraddittoriamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla indicazione degli elementi da cui desumere la gravità indiziaria. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della attualità delle esigenze cautelari evidenziandosi come, a fronte di una contestazione di partecipazione associativa limitata agli anni dal 2016 al 2019, sia intercorso ormai un consistente lasso di tempo (oltre due anni e mezzo). Si rileva, altresì, che i precedenti penali del Lisi sono risalenti e non riguardano reati associativi; inoltre, non sarebbe stata considerata la circostanza che il ricorrente ha nel frattempo ottenuto un permesso di soggiorno per lavorare in Svizzera. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria il difensore del Lisi ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.2. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito specificati, con assorbimento del terzo motivo. 2.1. Conviene premettere che in sede di controllo di legittimità non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unite hanno chiarito che «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3. Nella specie, il Tribunale ha rinvenuto gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Lisi all'associazione mafiosa del clan Brunetto sulla base dei seguenti elementi: i) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto il ricorrente come un associato di tale clan vicino a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sostituito mentre questi era in detenzione domiciliare, partecipando alle riunioni con gli esponenti del clan Cintorino; ii) alcune conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, nonché nel diverso procedimento denominato "Jungo". 3.1. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore, occorre ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte, esse integrano gravi indizi solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 - 01; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 - 01).Nel caso in esame, il Tribunale, oltre a richiamare le dichiarazioni del Porto in modo sintetico e generico, senza illustrarne compiutamente il contenuto, ha operato una valutazione di tali dichiarazioni del tutto lacunosa, mancando un giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante e basandosi, per il resto, su un unico riscontro estrinseco la cui forza dimostrativa, pur affermata, non viene adeguatamente illustrata e motivata. L'ordinanza impugnata, infatti, si limita a riprodurre il contenuto di una conversazione tra presenti, intercorsa tra Porto e [OSCURATO:PERSONA] nella quale si fa riferimento al Lisi, senza tuttavia illustrarne il significato ed il valore, affermandone soltanto il carattere autodimostrativo. 3.2. Con riguardo alle intercettazioni delle conversazioni in cui è parte [OSCURATO:PERSONA], intercorse, una con soggetto ignoto e l'altra con il Lisi, la rilevanza che il Tribunale vi attribuisce in ordine alla attestazione di una comune militanza nel clan Brunetto, si scontra con il dato per cui il Faranda, pur definito nell'ordinanza come soggetto intraneo tale cosca, non risulta mai essere stato condannato per il reato associativo, in quanto l'unico precedente penale dal quale risulta attinto è il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Né può riconoscersi alcun valore alla affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata e contestata dalla difesa, per cui tale aggravante discenderebbe dall'essersi il Faranda avvalso della forza di intimidazione del clan Brunetto, trattandosi di affermazione meramente assertiva. Senz'altro apodittica è poi la deduzione secondo cui, nella conversazione intercorsa tra Faranda e Lisi, e nel corso della quale il primo chiedeva al ricorrente se stesse "camminando con Graziano", il riferimento a tale "Graziano" doveva riferirsi con certezza al coindagato [OSCURATO:PERSONA], membro del sodalizio vicino al gruppo di Giarre. Benché dal contenuto di tale dialogo il Tribunale abbia desunto l'ammissione da parte del Lisi di essere schierato con la fazione del clan Brunetto, tuttavia non ha spiegato gli elementi da cui poteva desumersi tale identificazione. Ancor prima, non ha neppure chiarito le ragioni per cui l'interlocutore del Faranda dovesse indentificarsi con il ricorrente. 3.3. Evidenti sono, altresì, le carenze motivazionali che connotano l'ordinanza impugnata con riguardo alle conversazioni intercettate nel procedimento cd. Jungo. Pur discostandosi dalla valutazione fatta dal GIP riguardo ad alcuni di tali scambi verbali, escludendo che in essi si facesse riferimento al Lisi come ad uno dei soggetti che svolgevano attività di sostegno ai detenuti, tuttavia il Tribunale ha riconosciuto carattere indiziante della partecipazione al sodalizio mafioso ad altra conversazione nella quale l'associato, [OSCURATO:PERSONA], discutendo con [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva che non era la prima volta che il Lisi si era appropriato dei soldi provenienti dalla vendita degli stupefacenti. Da tale dialogo, il quale al più documenta la partecipazione del Lisi all'attività di narcotraffico, il Tribunale ha desunto come "innegabile" la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, ritenendola ulteriormente riscontrata dalla cessione gratuita di circa tre grammi di cocaina in favore del Faranda, senza illustrare le ragioni in forza delle quali è giunto a tale conclusione. 3.4. In definitiva, il Collegio non può che rilevare il carattere del tutto apodittico dell'impianto argomentativo su cui è fondata l'ordinanza impugnata, la cui motivazione risulta caratterizzata da evidenti salti logici ed è priva di reale capacità esplicativa degli indizi di colpevolezza. 4. La fondatezza della doglianza in punto di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza comporta, senza alcuna preclusione per un futuro esame del motivo sulle esigenze cautelari, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Catania. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p