CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGE° CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6840/23 Lattarulo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 4 e 5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso