CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 26711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa, commesso in data 11 agosto 2015; mentre, riconoscendo l'attenuante della provocazione, ha ridotto la pena inflitta a euro 150 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi afferenti a: la configurabilità del reato di rissa (essendosi trattato di aggressione unilaterale); l'inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per l'utilizzo della sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti del correo; il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 53 cod. pen.; l'assenza di qualunque risposta sul motivo di appello attinente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la conferma della sospensione condizionale della pena nonostante fosse stata inflitta una pena pecuniaria che l'imputato aveva interesse ad assolvere, per conservare il diritto ad ottenere la sospensione condizionale. flSostegno del ricorso il difensore ha depositato ulteriori memorie, contenenti anche motivi aggiunti, in data 8 e 18 maggio 2023. 3. Il ricorso non è inammissibile, sia alla luce delle questioni giuridiche poste sia in ragione della totale omessa risposta sullo specifico motivo di appello (citato anche nella premessa della sentenza, ma poi lasciato cadere) concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso in data 11 febbraio 2023. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Cos