CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1977
Cassazione n. 08191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1954 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 09/12/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 30/01/2020 del Tribunale di Grosseto, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 642 e 367 cod.pen.. Deducono: 1.1. Erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il confronto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione; 1.3. Vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti; 1.4. Vizio di omessa motivazione su uno specifico motivo di doglianza, con riguardo alla dimostrazione dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria; 1.5. Intervenuta prescrizione dei reati; 1.6. lette le memorie sopravvenute a sostegno del ricorso; 2. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); 3. considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo propongono una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, così proponendo argomentazione di merito non scrutinabili in sede di legittimità; 4. considerato che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondato, atteso che i reati non si sono prescritti prima della pronuncia della sentenza di appello, avendo riguardo alla data di commissione del fatto, alla pena edittale massima, agli atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161 cod.pen.; 5. ribadito che la declaratoria di inammissibilità non consente la valida instaurazione del rapporto processuale e tanto impedisce la declaratoria di prescrizione in questa sede. 6. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estens