CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1974
Cassazione n. 23093/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo di D'[OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere la possibilità di potersi sintonizzare su canali FM utilizzati anche da altro detenuto; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il divieto di ascoltare i canali radio FM abbia carattere meramente afflittivo e che le esigenze di sicurezza potrebbero essere comunque adeguatamente garantite senza limitare in modo così incisivo la libertà individuale; Rilevato che il tema della fruizione dei canali televisivi e radiofonici è stato più volte esaminato da questa Corte che ha concluso nel senso che non riguarda i diritti soggettivi ma solo una modalità di esercizio degli stessi che deve essere gestita dall'Amministrazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto "è legittima la declaratoria d'inammissibilità, anche "de plano" del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01). Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.