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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27414/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 11395 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla V ia Madonna di Fatima n. 70 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricors o, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PGLVCN72R24H73R ), con studio in Salerno, alla V ia [OSCURATO:PERSONA]. 11, ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio, il quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ( C .

F . : 13756881002), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ( C .

F . : 80224030587; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec : Estratto di ruolo -PDA [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 ; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 7263 / 20 22 emessa dal la CTR Campani a in data 09/11/2022 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto ruolo afferente due cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notificazione delle stesse.

2. La CTP di Salerno dichiarava il ricorso inammissibile, perché proposto contro un estratto di ruolo nonostante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 26283/22, hanno stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l.21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse a proporre l’impugnazione immediata del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, non associata ad impugnazione di atti successivi”, ed evidenziando che la contribuente non aveva allegato, né provato alcuno dei pregiudizi specifici contemplati dal legislatore.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato reputava inammissibile il ricorso.

La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sostenendo che una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per difetto dell’interesse di agire (rectius, per la mancata dimostrazione della ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 3 bis l. n. 215/2021) comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure con la quale il giudice di primo grado si sia già espresso sulla validità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità delle cartelle esattoriali impugnate.

3. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni già espresse nella proposta di definizione agevolata, che questo Collegio integralmente condivide, con conseguente assorbimento del secondomotivo.

Invero,il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021,inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

In particolare, mentre la potenziale violazione dell’art. 24 Cost. è stata esclusa perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile; inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali , la violazione dell’art. 3 Cost. è stata parimenti disconosciuta sia in quanto la disciplina di cui all’art. 12, quarto comma bis, del d.P.R. 602/1973 asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo [..., ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso sia in quanto non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali e la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole .

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli.

3.1. I profili di illegittimità costituzionale ipotizzati dalla ricorrente sono già stati analizzati dalle menzionate Sezioni Unite n. 26283 del 2022 le quali, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], hanno chiarito, con riferimento all’art24 della Costituzione, che: la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato” ed ancora: “L’art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16) … Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile; inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali .

E con riferimento all’art. 3 della Costituzione ed, in particolare, al principio di ragionevolezza in esso implicitamente richiamato, le medesime Sezioni Unite hanno escluso che la disciplina di cui all’art. 12, quarto comma bis, del d.P.R. 602/1973 sia “irragionevole” o “arbitraria”, in quanto: essa asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo ..., ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” e in quanto non sussiste “un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali” (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08).

Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole .

Senza tralasciare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte.

E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023).

In materia la Corte Costituzionale è poi già intervenuta con la sentenza n. 190/2023.

3.2. Da ultimo, il rischio paventato dalla ricorrente, secondo cui, dichiarando inammissibile il ricorso, passerebbe irreversibilmente in giudicato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, non è configurabile.

Invero, la declaratoria di inammissibilità per carenza ab origine dell’interesse ad agire, sia pure basata su uno ius superveniens, si riferisce al ricorso originario introduttivo dell’intero giudizio, con la conseguenza che, attenendo ad una condizione dell’azione, fa venir meno le pronunce che presupponevano il detto interesse.

In particolare, la statuizione che attiene al profilo della sussistenza originaria dell'interesse ad agire preclude qualsivoglia accertamento con efficacia di giudicato in ordine a diritti soggettivi delle parti processuali.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1 . 0 00,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 (valore della controversia: euro 10.403), oltre alle spese prenotate a debito; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro 2.200,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 11395 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla V ia Madonna di Fatima n. 70 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricors o, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PGLVCN72R24H73R ), con studio in Salerno, alla V ia [OSCURATO:PERSONA]. 11, ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio, il quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ( C . F . : 13756881002), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ( C . F . : 80224030587; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec : Estratto di ruolo -PDA [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 ; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 7263 / 20 22 emessa dal la CTR Campani a in data 09/11/2022 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto ruolo afferente due cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notificazione delle stesse. 2. La CTP di Salerno dichiarava il ricorso inammissibile, perché proposto contro un estratto di ruolo nonostante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 26283/22, hanno stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l.21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse a proporre l’impugnazione immediata del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, non associata ad impugnazione di atti successivi”, ed evidenziando che la contribuente non aveva allegato, né provato alcuno dei pregiudizi specifici contemplati dal legislatore. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato reputava inammissibile il ricorso. La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sostenendo che una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per difetto dell’interesse di agire (rectius, per la mancata dimostrazione della ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 3 bis l. n. 215/2021) comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure con la quale il giudice di primo grado si sia già espresso sulla validità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità delle cartelle esattoriali impugnate. 3. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni già espresse nella proposta di definizione agevolata, che questo Collegio integralmente condivide, con conseguente assorbimento del secondomotivo. Invero,il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021,inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. In particolare, mentre la potenziale violazione dell’art. 24 Cost. è stata esclusa perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile; inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali , la violazione dell’art. 3 Cost. è stata parimenti disconosciuta sia in quanto la disciplina di cui all’art. 12, quarto comma bis, del d.P.R. 602/1973 asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo [..., ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso sia in quanto non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali e la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole . L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 3.1. I profili di illegittimità costituzionale ipotizzati dalla ricorrente sono già stati analizzati dalle menzionate Sezioni Unite n. 26283 del 2022 le quali, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], hanno chiarito, con riferimento all’art24 della Costituzione, che: la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato” ed ancora: “L’art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16) … Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile; inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali . E con riferimento all’art. 3 della Costituzione ed, in particolare, al principio di ragionevolezza in esso implicitamente richiamato, le medesime Sezioni Unite hanno escluso che la disciplina di cui all’art. 12, quarto comma bis, del d.P.R. 602/1973 sia “irragionevole” o “arbitraria”, in quanto: essa asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo ..., ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” e in quanto non sussiste “un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali” (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08). Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole . Senza tralasciare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023). In materia la Corte Costituzionale è poi già intervenuta con la sentenza n. 190/2023. 3.2. Da ultimo, il rischio paventato dalla ricorrente, secondo cui, dichiarando inammissibile il ricorso, passerebbe irreversibilmente in giudicato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, non è configurabile. Invero, la declaratoria di inammissibilità per carenza ab origine dell’interesse ad agire, sia pure basata su uno ius superveniens, si riferisce al ricorso originario introduttivo dell’intero giudizio, con la conseguenza che, attenendo ad una condizione dell’azione, fa venir meno le pronunce che presupponevano il detto interesse. In particolare, la statuizione che attiene al profilo della sussistenza originaria dell'interesse ad agire preclude qualsivoglia accertamento con efficacia di giudicato in ordine a diritti soggettivi delle parti processuali. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1 . 0 00,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 (valore della controversia: euro 10.403), oltre alle spese prenotate a debito; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro 2.200,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 27414/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris