CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 20873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocatoGIANNI [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 360/2021 depositatail 26/04/2021;Numero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maria Saracco) per parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente.1. Il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'appello proposto dallaOnoranze [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza di rigettodell'opposizione che la stessa aveva proposto innanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Comune di Cuneo che le avevaingiunto il pagamento della somma di €. 3.098,00 per aver eseguito,in data 16.10.2018, il trasporto di una salma "a cassa aperta" inperiodo di osservazione, in assenza della prescritta autorizzazione delSindaco.Nel dettaglio, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la societàopponente, su richiesta dei familiari, aveva eseguito il trasporto delcadavere di [OSCURATO:PERSONA] dall'Ospedale di Cuneo, dove eradeceduta il 16.10.2018, fino alla Sala del Commiato di Alba, dov'eragiunta alle ore 20,30, ha ritenuto che, a norma dell'art. 24, comma 1del d.P.R. n. 285 del 1990, cui rinvia l'art. 8 della l.r. Piemonte n. 15del 2011, il trasporto del cadavere doveva essere autorizzato dalSindaco e che la certificazione medica, ritenuta sufficientedall’opponente, era necessaria quando il trasporto avveniva nel periododi osservazione, circostanza però attinente soltanto al profilo sanitariodello stesso.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto, con un motivoillustrato da memoria, la cassazione della sentenza.Numero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Comune ha resistito con controricorso.La società ricorrente ha depositato memoria.La causa veniva assegnata all’adunanza camerale del 25.03.2022.Con ordinanza n. 14923 dell’11.05.2022 il Collegio rimetteva la causaalla Pubblica Udienza, non ravvisando evidenza decisoria.La causa veniva quindi chiamata alla Pubblica Udienza del22.01.2026.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conriferimento agli artt. 3 e 8 della l.r. n. 15/2011, e all’art. 11 delRegolamento regionale n. 7/2012, nonché all’art. 12 delle Preleggi alCodice Civile, per avere il giudice erroneamente interpretato le normedettate dalla legge regionale e dal Regolamento regionale, ed inparticolare per aver attribuito al rinvio esterno ivi contenuto un ambitodi applicazione più ampio di quello letteralmente attribuibile. Dallalettura congiunta degli artt. 3, comma 5 l.r. n. 15/2011 e 11, comma5 del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7, la ricorrente deduceche la normativa regionale, innovando quella nazionale, pone unadistinzione tra: a) trasporto di cadavere, ovvero trasporto a “cassachiusa”, per cui resta necessaria l’autorizzazione del Sindaco (v. ilrinvio di cui all’art. 8, comma 4, l.r. n. 15/2011); b) trasporto di salma,ovvero trasporto “a cassa aperta” durante il periodo di osservazione,per cui è necessaria unicamente la certificazione sanitaria di idoneitàal trasporto (art. 3, comma 5 l.r. n. 15/2011 e art. 11, comma 5Regolamento Regionale n. 7/2012).Numero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/20261.1. La società ricorrente contesta la legittimità della sanzioneamministrativa irrogata per avere effettuato il trasporto del cadaveredurante il periodo di osservazione, in assenza della prescrittaautorizzazione del Sindaco, sostenendo che sarebbe stata sufficiente lacertificazione medica attestante il decesso.La censura non è fondata per le ragioni che seguono.1.1.1. Occorre, in via preliminare, ribadire che la disciplina dettatadal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di poliziamortuaria) distingue nettamente, sul piano funzionale, tra:- norme relative al periodo di osservazione dei cadaveri (Capo II,artt. 8–11), aventi finalità sanitaria e medico‑legale, dirette adassicurare la certezza dell’avvenuto decesso e ad evitare il rischio ditrattamenti su persona non effettivamente defunta, imponendo, tral’altro, che il corpo sia mantenuto in condizioni tali da non ostacolareeventuali manifestazioni di vita;- norme relative al trasporto dei cadaveri (Capo IV, artt. 16 ss.), lequali attengono, invece, alla sfera della polizia amministrativa, essendovolte a disciplinare le modalità di movimentazione del corpo nellospazio pubblico, in funzione di esigenze di igiene, ordine e decoro, sottola vigilanza dell’autorità sanitaria e comunale.In tale quadro sistematico, la certificazione medica (e, inparticolare, l’accertamento necroscopico) esaurisce la propria funzionenell’ambito del primo segmento di norme, concernente la verifica dellamorte e la gestione sanitaria del periodo di osservazione; essa non è,invece, idonea a sostituire i provvedimenti autorizzatori richiesti per losvolgimento delle attività di trasporto del cadavere.Il trasporto, infatti, anche quando avvenga prima del decorso delperiodo di osservazione, resta soggetto ad una disciplina pubblicisticaautonoma, come dimostra lo stesso art. 17 del RegolamentoNumero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026menzionato, il quale consente il trasporto anticipato solo a condizioneche esso sia effettuato in modo da non ostacolare eventualimanifestazioni di vita, così confermando che tale attività incide su unambito diverso da quello strettamente sanitario, e richiede uncoordinamento con gli interessi pubblici coinvolti.In altri termini, mentre la certificazione medica attiene alpresupposto (accertamento della morte), l’autorizzazione sindacaleriguarda l’attività amministrativa rilevante del trasporto, e costituisceespressione del potere di polizia mortuaria attribuito all’ente locale.Deve, pertanto, escludersi che la prima possa assorbire o renderesuperflua la seconda, trattandosi di atti funzionalmente eteleologicamente distinti.Ne consegue che il trasporto della salma durante il periodo diosservazione – tanto più se “a cassa aperta”, cioè in una modalità checomporta una particolare esposizione del corpo – non può essererimessa alla sola iniziativa dell’operatore e alla mera attestazionemedica, ma presuppone l’intervento dell’autorità amministrativacompetente, cui spetta la regolazione delle modalità del serviziofunebre e la verifica del rispetto delle esigenze di igiene, sicurezza edecoro.1.1.2. Quanto argomentato non viene contraddetto dalla normativaregionale (in particolare, artt. 3 e 8 l.r. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15vigente ratione temporis). Premesso che la materia della poliziamortuaria è di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex art. 117,comma 3 Cost. e, in particolare della materia “tutela della salute”, i cuiprincipi fondamentali si rinvengono nel t.u. leggi sanitarie (R.D. 27luglio 1934 n. 1265) e nel Regolamento di polizia mortuaria; che laqualificazione di una norma di fonte statale, quale principiofondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente,Numero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e allasua funzione nel sistema (cfr. Corte Cost. n. 166 del 2021, punto2.3.1.); che l’art. 339 del r.d. n. 1265 del 1934 sancisce, con unadisposizione di respiro generale: «Il trasporto di salme da Comune aComune della Repubblica è autorizzato dal sindaco». Tanto precisato,la l.r. Piemonte n. 15 del 2011, nel rispetto del riparto delle competenzesopra indicato, all’art. 3, comma 4, nel testo vigente ratione temporis,disciplina la fase di osservazione del cadavere entro le 24 dal decesso«In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria,ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, sitianche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitoreimpermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventualimanifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per lasalute pubblica». Il successivo comma 5 disciplina la fattispecie deltrasporto della salma il cui decesso era avvenuto in abitazioni inadatteall’osservazione o, sempre in tale situazioni, i casi in cui vi era unaespressa richiesta dei familiari o dei conviventi volta a ottenere iltrasporto presso l'obitorio o il servizio mortuario delle struttureospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, ai finidell’osservazione, richiedendo all’uopo la previa certificazione delmedico curante o di medico dipendente o convenzionato con il serviziosanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso (v. analogocontenuto dell’art. 11, comma 5, Regolamento regione Piemonte n. 7dell’8 agosto 2012, vigente ratione temporis). Il successivo art. 8,rubricato «Trasporto funebre», sancisce, poi, che «Ai fini della presentelegge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e diresti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi diosservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle struttureper il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, alNumero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediantel'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personalenecessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dellasalute e della sicurezza dei lavoratori […]» (comma 1), precisando che«Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, restimortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e fetisono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente» (comma 4)e, infine, disponendo che «Per tutto quanto non disciplinato dalpresente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. n. 285/1990»(comma 7) .Come sostenuto anche dal Pubblico Ministero, la normativanazionale e regionale si pongono, quindi, in rapporto di piena armonia,disciplinando il trasporto dei cadaveri previa autorizzazione del Sindacoe secondo le disposizioni di quest’ultimo entro o fuori dall’ambito delcomune, senza alcuna differenza se esso avviene entro le 24 daldecesso (a “cassa aperta”), o successivamente (a “cassa chiusa”).1.2. Alla luce di quanto sopra argomentato, la condotta dellasocietà - che ha effettuato il trasporto in assenza della prescrittaautorizzazione - si pone, dunque, in violazione della disciplina vigente,nazionale e regionale, legittimando l’irrogazione della sanzioneamministrativa.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 20075/2021Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 20873/2026Data pubblicazione 19/06/2026per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 1.800,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]