CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27628/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3IFULCO; e( Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, nella misura in cui invoca l'applicazione della causa di non punibilità al cospetto di una fattispecie criminosa, quale è il furto pluriaggravato di cui agli artt. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., rispetto alla quale l'art. 131 bis non può trovare applicazione in forza del primo comma della disposizione, anche nel testo novellato dal d.lgs. 150 del 2022, alla luce del minimo edittale di tre anni di reclusione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre ad essere parimenti riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, inammissibile, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; invero, appare inequivoco che l'azione furtiva era teleologicannente orientata a sottrarre alla persona offesa l'intera automobile, cosa mobile che pacificamente non rientra nel novero dei beni di modico valore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con . la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso