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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 11055/2026

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SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.

Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], alla proposizione del ricorso.

Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).

Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura.

Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. 2v

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 11055 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE 9q- Composta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.

A124--[OSCURATO:PERSONA] CC - 27/01/2026Vittorio [OSCURATO:PERSONA] - Relatore R.G.N. 34937/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.

Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], alla proposizione del ricorso.

Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).

Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura.

Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. 2v

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] etensore [OSCURATO:PERSONA] aienza [OSCURATO:PERSONA] 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi, 24 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] ESPERTODott E1is# ì s ArrabitoP.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] etensore [OSCURATO:PERSONA] aienza [OSCURATO:PERSONA] 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi, 24 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] ESPERTODott E1is# ì s Arrabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso                    [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.  Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente. 3.  Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.  Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], alla proposizione del ricorso. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento  de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul  quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura. Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.                 2v               3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.        11055 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE       9q- Composta da:[OSCURATO:PERSONA]     - Presidente -                     Sent. n. sez. A124--[OSCURATO:PERSONA]                                       CC - 27/01/2026Vittorio [OSCURATO:PERSONA] - Relatore                        R.G.N. 34937/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso                    [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.  Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Si censura l'erroneo riferimento del G.i.p.alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, ed il carattere meramente congetturale - non essendo stata espletata la consulenza tecnica - delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC (individuata dalle Sezioni Unite Biondi), anche in considerazione della diversa e maggiore concentrazione di principio attivo che differenzia l'hashish dalla sostanza sequestrata al ricorrente. 3.  Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto di interesse alla censura della sola aggravante, e comunque per il mancato confronto con il percorso motivazionale dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.  Risulta invero preliminare ed assorbente il rilievo - evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale - del difetto di interesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], alla proposizione del ricorso. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento  de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul  quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). Nella specie, appare evidente che l'applicazione o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale in carcere, mentre ogni ulteriore approfondimento sul tema - con particolare riguardo all'eventuale superamento del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - non potrà che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura. Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale, con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede, aveva comunque ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante pur in assenza del deposito della consulenza, facendo leva su dati - neppure contestati in ricorso - ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie/infiorescenze si aggira ormai da alcuni anni intorno all'il% di THC, percentuale considerevolmente diversa da quella (5%) assunta come parametro dalla nota sentenza Biondi delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.                 2v               3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.         P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] etensore                         [OSCURATO:PERSONA] aienza                           [OSCURATO:PERSONA] 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi,  24 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] ESPERTODott    E1is# ì   s ArrabitoP.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] etensore                         [OSCURATO:PERSONA] aienza                           [OSCURATO:PERSONA] 070 sglevutc.fre„, Deposblia in C,,, e1:eria Oggi,  24 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] ESPERTODott    E1is# ì   s Arrabito
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