CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26003/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso l’ordinanza n. 398/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 26003/20Mohamed-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino , ha formalizzato il ricor so a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza conla quale il Giudice di Pace diSalerno, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ne ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia , notificando il relativo atto al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Salerno presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Chiamato il ricorso in trattazione all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, constatato che le Amministrazioni convenute non si erano costituite, ha rilevato che nel pregresso grado di merito le predette amministrazioni non erano state difese dall’Avvocatura competente per distretto, sicchécon ordinanza 7022/2022 ha dichiarato la nullità della notificazione e ne ha ordinato la rinnovazione ai sensi dell’art.291 cod. proc. civ., assegnando all’uopo al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione. L’ordinanza non ha avuto esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come più volte affermato, infatti, da questa Corte lamancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilitàdel medesimo (Cass., Sez. VI-III, 29/05/2019, n. 14742). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. RG 26003/20Mohamed-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della