CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 28461/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te D a : SENTENZA E m e s s o sul ricorso proposto dalla parte civile I G.S. omissis nel procedimento a carico di: S C O R D A M A G L I A M.F. I nato al omissis I R E N E D a : avverso la sentenza del 04/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] t o F i r m a - Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 2 f 2 l a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 4 5 d 5 4 a udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 6 9 a 2 4 d b 4 a l # : 4 e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. i a l # : i a S e r [OSCURATO:PERSONA] C A 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi U A L I F I E D U A L I F I E D C A 1 S e r P R O Q procedere nei confronti di MF. per il reato di lesioni personali (con malattia giudicata guaribile in giorni trenta), commesso in Giarre il 3 ottobre 2021 T R U S T P R O Q T R U S T D a : in danno di G.S. I, perché l'azione penale non poteva essere D a : proseguita per mancanza di querela. E m e s s o 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita G.S. P E Z Z U L L O B E L M O N T E E m e s s o , tramite il proprio difensore e procuratore speciale, affidando R O S A S A B R I N A D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a l'impugnativa a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att, cod. proc. pen. Ha dedotto, a sostegno dei rilevati vizi di violazione di legge - da inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. - e di motivazione, da omessa valutazione della documentazione in atti, come il Tribunale fosse incorso nell'errore di ritenere assente la condizione di procedibilità del reato ascritto a M .F. per non avere considerato che parte ricorrente, dopo avere presentato un esposto nei confronti di questi il 15 ottobre 2021, con riserva di querela, in data 2 dicembre 2021 aveva depositato un atto di formale denuncia- querela presso la Procura di Catania, con la quale aveva chiaramente espresso la propria volontà di punizione dell'autore del reato, poi confermata con la costituzione di parte civile. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 22 giugno 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria, tramite PEC il 9 luglio 25, l '[OSCURATO:PERSONA] ha replicato nell'interesse della parte civile ricorrente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 - 01, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell 'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell 'azione civilistica». A sostegno la Corte ha osservato: per un verso, che l' interesse a proporre impugnazione, di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere attuale e concreto e ricorre solo nel caso in cui il mezzo sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del pregiudizio derivato dalla pronuncia giudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa: situazione che racchiude in sé, con riguardo alla posizione della parte civile, «tutte le conseguenze configurabill, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto» per altro verso, che la presenza della parte civile nel processo penale si giustifica esclusivamente in riferimento alla giurisdizione spettante al giudice penale sulla domanda di risarcimento e di restituzione formulate nei confronti dell'imputato: cognizione, questa, che presuppone, ai sensi delle norme di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc pen., l'accertamento del fatto di reato. Poiché la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, dal momento che non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato ma si limita a statuire sulla non ricorrenza della condizione di procedibilità, che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc pen., la Carte ha concluso nel senso che la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per mancanza di procedibilità, non derivando da questa decisione processuale né effetti preclusivi sull'accertamento da compiersi in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.), né conseguenze pregiudizievole. 2. Tale arresto interpretativo non può essere disatteso, vuoi per l'autorevolezza del Collegio dal quale proviene, vuoi perché ha efficacemente posto in luce come la parte civile abbia interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento dell'imputato soltanto se questa sia stata adottata in esito ad un accertamento del fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale; non, dunque, quando il proscioglimento intervenga in limine litis per ragioni meramente processuali, come nel caso del riscontro del difetto della condizione di procedibilità del reato. 3. Il rilievo che precede vale ad escludere un passibile contrasto tra la riportata statuizione del diritto vivente e l'affermazione direttiva secondo cui «Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela» (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo, Rv. 282121 - 01). É stato, infatti, chiarito che «il principio di diritto affermato dalle [OSCURATO:PERSONA] [,.] deve intendersi riferito alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione in quanto in tale caso non sarebbe configurabile alcun effetto preclusivo o pregiudizievole della decisione - nei termini di cui all'art. 632 cod. proc. pen. -, essendo stata la cognizione penale limitata al riconoscimento della pregiudiziale di rito» (Sez. 6, n. 39537 del 2021, in motivazione).4. Per le stesse ragioni non vi è neppure contrasto tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza Massada (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 — 01), secondo cui «Nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione». Nella sentenza Massaria, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce a tutte le sentenze di proscioglimento, ma hanno, pure, precisato che, in tal caso, l'interesse ad impugnare della parte civile va individuata nel vantaggio correlato all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, come derivante dall'accertamento compiuto in sede dibattimentale, o al ribaltamento della prima pronuncia, che, in esito al giudizio, abbia dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato, e, in caso di ricorso in cassazione, all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. 5. Da tutto quanto esposto deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In ragione della peculiarità della materia, s'impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto i