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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 03487/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO/dato avviso olle par7tii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Git,v4;_e.

Considerato che Emra (Cimzi-ij (CUI 038FLXU) aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l'istanza di esecuzione differita della pena nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 2) cod. pen.; rilevato che l'imputata ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO/dato avviso olle par7tii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Git,v4;_e. Considerato che Emra (Cimzi-ij (CUI 038FLXU) aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l'istanza di esecuzione differita della pena nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 2) cod. pen.; rilevato che l'imputata ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03487/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris