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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 02266/2026

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto 1.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., per difetto della querela.

2. Il ricorso del Pubblico Ministero, con un motivo unico, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativi alla querela ed alle formalità di rituale istanza punitiva.

Sarebbe infatti evidente che l’atto depositato nell’udienza dibattimentale dell’8 novembre 2022, riqualificato dal Collegio di appello come mera denuncia di reato, priva di alcuna concreta manifestazione dell’istanza di punizione dell’autore dei fatti, così come indicato anche nell’oggetto dell’atto (ove si legge “denuncia orale”); tuttavia, sarebbe presente anche verbale di integrazione di ricezione di denuncia orale, redatto nella medesima data a distanza di poche ore, dal quale emergerebbe in maniera chiara ed evidente la volontà di perseguire gli autori del reato.

Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 1.La consultazione degli atti del fascicolo, possibile in virtù della natura in rito della questione posta con il ricorso (cfr. sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - ha consentito al Collegio di accertare che ad af. 13 dell’incarto reso disponibile a questa Corte è compiegato l’atto di “integrazione di ricezione di denuncia orale” presentata dal rappresentante della persona offesa D’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Noci, nella medesima data di consumazione del furto alle ore 16.50 , nel cui contesto è contenuta la dichiarazione di volontà espressa di punizione dei responsabili del delitto, assicurati nella circostanza alla giustizia(“sporgo formale querela contro i due sconosciuti e chiedo la loro punizione[…]”) (cfr., per l’efficacia in tal senso delle dichiarazioni integrative di originaria denuncia, sez.5, n. 18267 del 29/01/2019, Crocetti, Rv. 275912). 2.Ne conseguono l’erroneità della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, 06/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., per difetto della querela. 2. Il ricorso del Pubblico Ministero, con un motivo unico, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativi alla querela ed alle formalità di rituale istanza punitiva. Sarebbe infatti evidente che l’atto depositato nell’udienza dibattimentale dell’8 novembre 2022, riqualificato dal Collegio di appello come mera denuncia di reato, priva di alcuna concreta manifestazione dell’istanza di punizione dell’autore dei fatti, così come indicato anche nell’oggetto dell’atto (ove si legge “denuncia orale”); tuttavia, sarebbe presente anche verbale di integrazione di ricezione di denuncia orale, redatto nella medesima data a distanza di poche ore, dal quale emergerebbe in maniera chiara ed evidente la volontà di perseguire gli autori del reato. Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 1.La consultazione degli atti del fascicolo, possibile in virtù della natura in rito della questione posta con il ricorso (cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - ha consentito al Collegio di accertare che ad af. 13 dell’incarto reso disponibile a questa Corte è compiegato l’atto di “integrazione di ricezione di denuncia orale” presentata dal rappresentante della persona offesa D’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Noci, nella medesima data di consumazione del furto alle ore 16.50 , nel cui contesto è contenuta la dichiarazione di volontà espressa di punizione dei responsabili del delitto, assicurati nella circostanza alla giustizia(“sporgo formale querela contro i due sconosciuti e chiedo la loro punizione[…]”) (cfr., per l’efficacia in tal senso delle dichiarazioni integrative di originaria denuncia, sez.5, n. 18267 del 29/01/2019, Crocetti, Rv. 275912). 2.Ne conseguono l’erroneità della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Così deciso in Roma, 06/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 02266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris