CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24755/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna:1) sentenza n. 2645/2017, irrevocabile il 16 luglio 2018, con la quale laCorte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal GUP di Milano indata 21 aprile 2016 di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione peril reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e detenzione e portoillegale di armi;2) sentenza n. 1783/2025, irrevocabile il 18 settembre 2025, con la quale laCorte d’appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione,ha rideterminato le pene accessorie di cui all’art. 216 ult. comma, legge fall. inmisura pari alla pena inflitta di anni cinque e mesi sette di reclusione,confermando nel resto la sentenza di condanna di primo grado, pronunciata neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta in danno della societàSkavedil srl, della quale l’imputato è stato ritenuto amministratore di fatto, inconcorso con l’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA].A fondamento del rigetto, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto: che il reatodi bancarotta di cui alla sentenza sub 2) sia stato posto in essere per uninteresse personale del [OSCURATO:PERSONA], in conflitto con quello dell’associazione mafiosa dicui alla sentenza sub 1), che – al contrario – ha subito un danno dallosvuotamento di una delle società utilizzate per affermare il proprio ruolo dimonopolio nel settore della movimentazione terra in Lombardia; che il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 4 dicembre 2018, nel condannare il [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi bancarotta, escluse l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991; che leargomentazioni addotte dalla difesa nella memoria depositata l’11 febbraio 2026confermano l’interesse dell’associazione mafiosa per determinati settorieconomici lombardi nonché la strumentalità della società [OSCURATO:SOCIETA] rispettoall’attività criminosa del clan calabrese nel territorio comasco, evenienze di fattologicamente incompatibili con la riconducibilità del reato di bancarotta almedesimo disegno criminoso che ha animato la commissione del delittoassociativo; che il dato temporale tra il reato associativo e la bancarotta,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è nella specie dirimente,propria difesa personale è sorta in conseguenza della sua sottoposizione amisura cautelare emessa proprio nell’ambito delle indagini a suo carico per ilreato di partecipazione ad associazione mafiosa, ragione per la quale le condottedistrattive in danno di [OSCURATO:SOCIETA] si collocano in epoca sovrapponibile allacontestazione del reato associativo.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, in cui contesta la decisione delgiudice dell’esecuzione di disconoscere l’applicazione dell’istituto dellacontinuazione in executivis.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ex art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. permotivazione illogica e contradditoria per avere la Corte (a pag. 2 ord. imp.), daun lato, sostenuto che le attività del [OSCURATO:PERSONA] erano strumentali all’attività delsodalizio, e dall’altro, sostenuto – illogicamente – che proprio la strumentalitàdelle attività delle due società rispetto all’associazione di stampo mafioso escludeche le condotte distrattive poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in danno della Skavedill srlsiano espressione di un unico disegno criminoso.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 606, lett. b), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte, da unlato, riconosciuto la strumentalità della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto al programmacriminoso del sodalizio, ma, dall’altro, escluso che tale strumentalità costituisce ilpresupposto logico e fattuale dell’unicità del disegno criminoso.Si deduce che l’interesse personale a sostenere le spese legali e ilmantenimento della famiglia di un partecipe, per di più in stato di detenzione,non è un fine meramente personale ed estraneo al sodalizio ma al contrario èpienamente funzionale alla vita e alla sopravvivenza dell’associazione, la qualeha un interesse primario a garantire assistenza ai propri membri detenuti perassicurarne la lealtà, il silenzio e il mantenimento del vincolo di omertà.2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione ex art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e peromessa motivazione in relazione al diniego della continuazione per avere la Corted’appello disconosciuto la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione consentenza resa da Sez. 1, n. 36578 del 18/09/2025 che, nel confermare lacondanna per bancarotta fraudolenta, ha evidenziato come la cessione del ramod’azienda della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] fosse un’operazione complessa efraudolenta, orchestrata dal [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di controllo esteso sulle attivitàeconomiche. La Corte d’appello ha erroneamente interpretato l’esclusionedell’aggravante mafiosa come un’automatica scissione tra la condotta dibancarotta e il più ampio disegno criminoso di un associato.2.4. Infine con il quarto motivo si deduce violazione ex art. 606, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pne. peravere l ’ordinanza impugnata erroneamente valorizzato l ’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (nuovo art. 416-bis.1 cod.pen.) nel giudizio di bancarotta, giacché tale esclusione attiene solo al profilo deldolo specifico (finalità di agevolare l’associazione) che è concetto distinto e nonsovrapponibile a quello del medesimo disegno criminoso, il quale richiede unaprogrammazione unitaria iniziale, anche solo di massima.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il Giudice dell’esecuzione fattoineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici di questa Corte in tema di reatocontinuato in executivis, ponendo l’accento sulla giuridica impossibilità diricondurre le condotte illecita ad unica ed originaria determinazione criminosa,costituendo esse, piuttosto, espressione di estemporanea scelta del condannatodi ricorso al crimine.4. Con memoria del 25 maggio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piccolo, del foro di Palmi, ha proposto motivi aggiunti con i quali ha insistito perl’annullamento dell’ordinanza impugnata, con o senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – i cui motivi, compresi quelli aggiunti, possono essere esaminaticongiuntamente perché tra loro strettamente connessi – è inammissibile, inquanto deduce censure generiche, meramente contestative e manifestamenteinfondate.1.Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza dilegittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuatogli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai finidell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituireparte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberatoper conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizioalmeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan,non mass.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che, quando si commetta laprima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tuttounico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv.cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del28/3/2025, A., non mass.).L'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementiindizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità dellasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, il beneprotetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e diluogo, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione deimedesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di taliindici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione delriconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singoleviolazioni (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv.215937-01).L’unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essereassimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attivitàillecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condottacriminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali larecidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di piùbenevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chisi determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché dispinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interioritàpsichica del soggetto, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria inconformità a indici di natura meramente presuntiva ovvero di congettureprocessuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali,risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod.proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reatipresupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015,Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01;Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).Ne discende che il «riconoscimento della continuazione necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Non è perconverso necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori,potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospettosoltanto di alcuni di detti elementi, purché pregnanti e significativi (ex multis,Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 1, n. 8513 del 9/1/2013,Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv.242098-01).Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, nonpuò attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico,ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reaticommessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862-01).La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimitàquando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01; Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, nonmass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv. 200212; Sez. 5, n. 1060del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994, Caterino, Rv.198420-01).2. Tanto premesso e ribadito, il ricorrente contesta – nel ricorso principale enei motivi aggiunti (che si appalesano meramente reiterativi) – la decisione delGiudice dell’esecuzione di disconoscere l’invocato istituto della continuazione inrelazione alle due condanne per reati asseritamente avvinti da un medesimodisegno criminoso.Osserva la Corte come le doglianze, sotto l’apparente deduzione di vizi diviolazione di legge e di motivazione, contengano, in realtà, censure generiche dicarattere assertivo, contestative ovvero a contenuto rivalutativo, come tali nonconsentite in questa sede.Nella specie, le condanne di cui alle sentenze sub 1 e sub 2 riguardano reatinon omogenei, in relazione ai quali la Corte d’appello, dopo aver esaminato ilcontenuto delle intercettazioni ambientali effettuate nella Casa circondariale diCosenza, riportate a pagg. 160-161 della sentenza emessa dal Gup di Milano indata 21 aprile 2016 (confermata dalla sentenza sub 1), trae la conclusione – nonapparente né contraddittoria né manifestamente illogica e, come tale,insindacabile in questa sede – che il reato di bancarotta di cui alla condanna sub2) sia stato posto in essere per un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA], posto che ilfraudolento depauperamento patrimoniale della società fallita non era funzionalealla sopravvivenza della consorteria mafiosa, né si inquadrava in uno dei reati-fine, ma serviva agli interessi propri del ricorrente e della sua famiglia, per cui hamotivatamente escluso l’unitarietà del disegno criminoso, non potendo i fatti-reato, per le loro connotazioni, essere stati programmati attraverso un’originariaed unitaria deliberazione; ché anzi, del tutto logicamente il [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato come la consorteria mafiosa per la quale ilcondannato è stato riconosciuto colpevole con la sentenza sub 1) “ha subito undanno dallo svuotamento di una delle società utilizzate per affermare il proprioruolo di monopolio nel settore della movimentazione terra in Lombardia” (ult.pag. ord. imp.).In via assorbente, poi, l’esclusione dell’aggravante mafiosa, congruamentetratta dal Giudice dell’esecuzione dalla sentenza del Tribunale di Como del 4dicembre 2018, confermata dalla sentenza sub 2) dell’istanza, dimostra – comeammette implicitamente lo stesso ricorrente nel quarto motivo di ricorso, che sirivela, perciò, perplesso in parte qua e, quindi, intrinsecamente contraddittorio –che la distrazione non fosse affatto finalizzata ad agevolare l’associazione di tipomafioso. In ogni caso la censura è manifestamente infondata perché il dolospecifico costituito dal fine di agevolare l’associazione mafiosa, contrariamente aquanto assume la difesa (cfr. pagg. 8-9 ricorso), esprime qualcosa di piùpregnante della generica programmazione unitaria iniziale rilevanteastrattamente agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen., sicché una volta esclusa insede di cognizione detta finalità, il giudice dell’esecuzione, investito di unarichiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta dal giudice di merito,tanto più che la base di valutazione si rapporta, in entrambi i casi, su un dato dinatura squisitamente psichica da indagare ex actis.D’altra parte, il ricorso è intriso di una certa genericità ed assertività laddovecontesta la finalità personale dello svuotamento della società sostenendo chepagare le spese legali e mantenere la famiglia farebbe parte delle finalitàdell’associazione: osserva la Corte come si tratti di un’argomentazione astratta e,per ciò solo, generica, che è stata puntualmente smentita dal [OSCURATO:PERSONA] il quale – con congrue argomentazioni radicate sulle risultanzeprocessuali, del tutto prive delle aporie e delle contraddizioni denunciate – harilevato come effettivamente la società dovesse servire agli scopidell’associazione mafiosa ma poi, quando il [OSCURATO:PERSONA] venne catturato, decise diutilizzare i soldi dell’associazione per le proprie finalità personali. Peraltro, a benvedere, il ricorrente non contesta specificamente quanto osservato dall’ordinanzaimpugnata, ossia che l’idea di svuotare la società fosse nata successivamente,quando egli venne incarcerato, ma si limita contestare la conclusione cui è giuntala Corte, in termini di mero dissenzo, il tutto senza colmare l'affermazione di unapprezzabile substrato argomentativo e dipanando una critica sostanzialmentedistonica rispetto all'avversata decisione.Del pari non consentito perché rivalutativo e comunque manifestamenteinfondato è il rilievo difensivo contenuto nel terzo motivo (pagg. 5-6 ricorso), chesembra paventare un preteso travisamento rispetto al dictum di Sez. 1, n. 36578del 18/09/2025 del tutto insussistente, giacché dalla ricostruzione contenutanella parte espositiva di detta decisione [«In particolare, il 25/09/2013 laSKAVEDIL cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA] - società avente quale socio unico eamministratore unico, formalmente, [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputatoMangialavori e sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]), madi fatto sotto l'esclusivo controllo del [OSCURATO:PERSONA], che dal carcere indirizzava l'attivitàdella società – il ramo d'azienda afferente al complesso dei beni organizzati perl'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi, per un corrispettivopari a euro ottomila, ritenuto del tutto irrisorio, siccome avvenuto con esclusionedei debiti e degli oneri (in deroga all'art. 2560 cod. civ.), con esclusione delsubentro nelle obbligazioni assunte dalla parte venditrice (in deroga all'art. 2558cod. civ.) ed assunzione di qualsivoglia obbligo di pagamento, inerente al periodoantecedente alla consegna; invero, la ragione economico-finanziaria sottesa alladetta operazione era il trasferimento, a prezzo irrisorio, alla [OSCURATO:SOCIETA], societànuova e priva di debiti, di una licenza produttiva di reddito e l'abbandono dellaSKAVEDIL [società ormai non più operativa, in quanto non in grado di esibire allestazioni appaltanti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), a causadi debiti previdenziali e assistenziali] al dissesto finanziario, destinandola adivenire una scatola vuota, deputata solo al contenimento dei debiti maturati neiconfronti dell'Erario e degli enti previdenziali»: Sez. 1, n. 37578 del 2025, cit., §1 ritenuto in fatto] non si evince affatto la lettura delle evidenze fattuali chevorrebbe accreditare il ricorrente.Del tutto immune da censure è, infine, la conclusione secondo la quale lareiterazione della condotta criminosa vada ricondotta, nella specie, ad uno stiledi vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento,vertendosi in presenza di un’abitualità e professionalità nel reato, che sonol’esatto opposto della continuazione.3. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e nonché – per i profil i di colpa correlati all ’ irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, èequo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]