CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 34881/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione dell'affidamento in prova in Italia, al contempo revocando un precedente provvedimento con cui si disponeva l'esecuzione della misura alternativa in territorio estero. Il motivo della revoca della precedente decisione sta nella esiguità (mesi cinque) della pena oggetto di esecuzione, posto che ai sensi del d.lgs. n.38 del 2016 la esecuzione all'estero di misure alternative impone un periodo minimo di sei mesi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme Ar- di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la lettera della legge - quanto al periodo minimo di esecuzione all'estero - non contente deroghe o interpretazioni alternative, così come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Tfrieste. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]