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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02524/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le , censure prospettate (relative alla mancanza di motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione e al riferimento, effettuato dalla Corte territoriale, a quattro aumenti a titolo di continuazione, pur essendo due i reati per cui è stato operato l'aumento di pena) manifestamente infondate, atteso che vi è motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione (è stato operato un assorbente riferimento alle modalità dei fatti, realizzati con ingiustificata violenza) e considerato che la Corte di appello ha sottolineato correttamente che i reati erano quattro, perché quattro erano gli agenti che avevano riportato le lesioni; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le , censure prospettate (relative alla mancanza di motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione e al riferimento, effettuato dalla Corte territoriale, a quattro aumenti a titolo di continuazione, pur essendo due i reati per cui è stato operato l'aumento di pena) manifestamente infondate, atteso che vi è motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione (è stato operato un assorbente riferimento alle modalità dei fatti, realizzati con ingiustificata violenza) e considerato che la Corte di appello ha sottolineato correttamente che i reati erano quattro, perché quattro erano gli agenti che avevano riportato le lesioni; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris