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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 46459/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sent. 16 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) , 93, 94, 95 d.P.R. 380 del 2001 per aver realizzato in zona sismica opere edilizie abusive (un magazzino in muratura di circa 100 mq. adibito ad abitazione, un battuto in cemento di circa 20 mq. di cui la metà adibito a terrazzino e delimitato da un muretto in conci di tufo alto circa 70 cm.).

2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre distinti motivi, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente: alla ritenuta sussistenza delle contravvenzioni contestate, trattandosi invece di opere di manutenzione straordinaria non assoggettate a permesso di costruire, come ricavabile dalle dichiarazioni del teste Giuffrida; all'intervenuta prescrizione dei reati già al momento della pronuncia della sentenza impugnata, dovendo la consumazione fissarsi all'anno 2011 (o comunque prima della data di accertamento del 16 settembre 2015) ed essendo stati erroneamente computati per l'intero (piuttosto che per soli 60 giorni) i periodi di sospensione del dibattimento conseguenti all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria); alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ad avviso del Collegio, il ricorso, pur fissato avanti a questa Settima sezione, non è manifestamente infondato in relazione al secondo motivo, sicché, essendo i reati ad oggi pacificamente prescritti e non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati.

3.1. Ed invero - se è certamente esatto quanto sostenuto in sentenza, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza, circa il fatto che i periodi di sospensione del dibattimento connessi all'astensione dei difensori dalle udienze indetta dall'organo di categoria debbano essere computati per intero e non soltanto per 60 giorni, non trattandosi di assoluto legittimo impedimento a comparire (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli) - deve prendersi atto che, secondo lo stesso computo effettuato dalla Corte d'appello, i reati si sarebbero prescritti al 3 maggio 2022 prendendo quale data di commissione dei reati quella dell'accertamento, avvenuto in data 16 settembre 2015.

3.2. La sentenza impugnata, tuttavia, dà atto che l'appellante aveva /7 specificamente contestato che tale data potesse ritenersi essere quella di consumazione del reato sul rilievo che all'epoca del sopralluogo i lavori non erano in corso ed erano da tempo ultimati, dovendo dunque retrodatarsi la consumazione almeno al 2011, allorquando l'immobile, già abitato, fu visto dal teste Giuffrida.

Su questo specifico motivo devoluto la sentenza non reca alcuna motivazione e si limita, appunto, a ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione, considerando quale dies a quo la data di accertamento e concludendo che lo stesso sarebbe maturato 75 giorni dopo.

Com'è noto, tuttavia, nei reati urbanistico-edilizi la permanenza cessa, tra l'altro, con l'ultimazione dei lavori del manufatto (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900), ciò che pure vale per le contravvenzioni in materia antisismica (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410).

L'omessa motivazione sul punto, dunque, unitamente alla considerazione del contenutissimo lasso temporale intercorso, nell'immotivata ottica del giudice di appello, tra la data della pronuncia e quella della prescrizione ed al fatto che, in forza del principio del "favor rei", nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi e a., Rv. 272076, ove si precisa che la situazione d'incertezza può essere esclusa attraverso deduzioni logiche, di cui, tuttavia, il giudice del merito deve dar conto), inducono il Collegio a ritenere che la doglianza non sia manifestamente infondata.

4. Dovendosi dunque ritenere validamente costituito il rapporto processuale in sede di legittimità, ed essendo ad oggi i reati certamente prescritti, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e il provvedimento, per consolidato orientamento, può essere adottato anche da questa Settima sezione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sent. 16 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) , 93, 94, 95 d.P.R. 380 del 2001 per aver realizzato in zona sismica opere edilizie abusive (un magazzino in muratura di circa 100 mq. adibito ad abitazione, un battuto in cemento di circa 20 mq. di cui la metà adibito a terrazzino e delimitato da un muretto in conci di tufo alto circa 70 cm.). 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre distinti motivi, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente: alla ritenuta sussistenza delle contravvenzioni contestate, trattandosi invece di opere di manutenzione straordinaria non assoggettate a permesso di costruire, come ricavabile dalle dichiarazioni del teste Giuffrida; all'intervenuta prescrizione dei reati già al momento della pronuncia della sentenza impugnata, dovendo la consumazione fissarsi all'anno 2011 (o comunque prima della data di accertamento del 16 settembre 2015) ed essendo stati erroneamente computati per l'intero (piuttosto che per soli 60 giorni) i periodi di sospensione del dibattimento conseguenti all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria); alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ad avviso del Collegio, il ricorso, pur fissato avanti a questa Settima sezione, non è manifestamente infondato in relazione al secondo motivo, sicché, essendo i reati ad oggi pacificamente prescritti e non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati. 3.1. Ed invero - se è certamente esatto quanto sostenuto in sentenza, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza, circa il fatto che i periodi di sospensione del dibattimento connessi all'astensione dei difensori dalle udienze indetta dall'organo di categoria debbano essere computati per intero e non soltanto per 60 giorni, non trattandosi di assoluto legittimo impedimento a comparire (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli) - deve prendersi atto che, secondo lo stesso computo effettuato dalla Corte d'appello, i reati si sarebbero prescritti al 3 maggio 2022 prendendo quale data di commissione dei reati quella dell'accertamento, avvenuto in data 16 settembre 2015. 3.2. La sentenza impugnata, tuttavia, dà atto che l'appellante aveva /7 specificamente contestato che tale data potesse ritenersi essere quella di consumazione del reato sul rilievo che all'epoca del sopralluogo i lavori non erano in corso ed erano da tempo ultimati, dovendo dunque retrodatarsi la consumazione almeno al 2011, allorquando l'immobile, già abitato, fu visto dal teste Giuffrida. Su questo specifico motivo devoluto la sentenza non reca alcuna motivazione e si limita, appunto, a ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione, considerando quale dies a quo la data di accertamento e concludendo che lo stesso sarebbe maturato 75 giorni dopo. Com'è noto, tuttavia, nei reati urbanistico-edilizi la permanenza cessa, tra l'altro, con l'ultimazione dei lavori del manufatto (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900), ciò che pure vale per le contravvenzioni in materia antisismica (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410). L'omessa motivazione sul punto, dunque, unitamente alla considerazione del contenutissimo lasso temporale intercorso, nell'immotivata ottica del giudice di appello, tra la data della pronuncia e quella della prescrizione ed al fatto che, in forza del principio del "favor rei", nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi e a., Rv. 272076, ove si precisa che la situazione d'incertezza può essere esclusa attraverso deduzioni logiche, di cui, tuttavia, il giudice del merito deve dar conto), inducono il Collegio a ritenere che la doglianza non sia manifestamente infondata. 4. Dovendosi dunque ritenere validamente costituito il rapporto processuale in sede di legittimità, ed essendo ad oggi i reati certamente prescritti, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e il provvedimento, per consolidato orientamento, può essere adottato anche da questa Settima sezione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p
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