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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39710/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un'autovettura.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando che l'imputato è stato rinvenuto nella disponibilità dell'autovettura sottratta alcune ore prima, e non sono emersi elementi probatori indicativi della commissione del furto da parte sua; che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento della recidiva contestata è generico poiché la corte ha risposto al motivo di appello sia sulla pericolosità del predetto che sul quantum dell'aumento ritenendolo corretto.

Si veda, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata le considerazioni del collegio sulla personalità dell'imputato e sui precedenti sintomatici di elevata compulsione criminosa e di concreta perciolosità sociale tali da giustificare l'aggravamento della sanzione anche sotto il profilo della recidiva . che la censura è pertanto inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando che l'imputato è stato rinvenuto nella disponibilità dell'autovettura sottratta alcune ore prima, e non sono emersi elementi probatori indicativi della commissione del furto da parte sua; che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento della recidiva contestata è generico poiché la corte ha risposto al motivo di appello sia sulla pericolosità del predetto che sul quantum dell'aumento ritenendolo corretto. Si veda, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata le considerazioni del collegio sulla personalità dell'imputato e sui precedenti sintomatici di elevata compulsione criminosa e di concreta perciolosità sociale tali da giustificare l'aggravamento della sanzione anche sotto il profilo della recidiva . che la censura è pertanto inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris