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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 03684/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -La Corte di Appello di- L'Aquila, con sentenza emessa in data 11/4/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 25/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta di tentata rapina ai danni della Stefanescu; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative di questioni già devolute posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a pagina 5 circa la sussistenza del tentativo punibile ai danni della donna e della violenza ai danni dei pubblici ufficiali aggrediti dall'imputato al momento dell'intervento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -La Corte di Appello di- L'Aquila, con sentenza emessa in data 11/4/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 25/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta di tentata rapina ai danni della Stefanescu; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative di questioni già devolute posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a pagina 5 circa la sussistenza del tentativo punibile ai danni della donna e della violenza ai danni dei pubblici ufficiali aggrediti dall'imputato al momento dell'intervento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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