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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08928/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27.0.5.2021, il Tribunale . di Pavia, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Giudice di Pace di Vigevano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 516 di multa, oltre al risarcimento del danno, siccome ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 cp. , per aver colpito nel corso di una discussione [OSCURATO:PERSONA] con un pugno, cagionando alla persona offesa lesioni personali consistite in una distorsione del collo, con prognosi di sei giorni.

2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pavia, ha proposto ricorso per cassazione il Dondena, con atto a firma del difensore di fiducia avv.v. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. e di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere, essendo estinto il reato per intervenuta prescrizione in data 11.03.2021 e dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 27.05.2021; lamenta il ricorrente che la Corte di Appello abbia erroneamente applicato e valutato le circostanze legittimanti la sospensione del corso della prescrizione, posto che la sola sospensione del decorso della prescrizione applicabile è quella di mesi otto e giorni ventuno dovuta al rinvio, a seguito di concorde richiesta avanzata dalle parti, dell'udienza fissata per il giorno 26.06.2017 al 19.3.2018. 2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello affermato la responsabilità del ricorrente, nonostante emerga dalle risultanze dibattimentali che nessuno dei testimoni presenti abbia effettivamente visto il Dondena colpire il Bisceglia e causarne la caduta con la faccia a terra e per avere la Corte di Appello omesso di dare opportuna rilevanza a quanto emergente nel referto medico prodotto, il quale unicamente riporta "un dolore alla mobilizzazione della rachide cervicale, una lieve tumefazione del labbro inferiore, incisivi inferiori mobili"; tali rilievi sintomatici risultano compatibili con la caduta del Bisceglia, ma non sono idonei a dimostrare che lo stesso avesse prima della caduta ricevuto un pugno dal Dondena e non consentono di raggiungere la prova piena della responsabilità penale, dovendo dunque determinare l'assoluzione del ricorrente quantomeno con la formula dubitativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, il primo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni ascrittogli antecedentemente alla sentenza impugnata - è palesemente infondato, atteso che al termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi per il reato lesioni, a decorrere dal 18.12.2012 (data del commesso reato), occorre aggiungere i periodi di sospensione:-a) dal 9.1.2017 al 26 giugno 2017, a seguito di richiesta di rinvio avanzata concordemente innanzi al Giudice di Pace di Vigevano da tutte le parti per un totale di 168 giorni, periodo in relazione al quale l'imputato non ha. sviluppato alcuna censura; -b) dal 27.6.2017 al 19.3.2018, periodo indicato allo stesso ricorrente, pari a 266 giorni a seguito di concorde richiesta di rinvio di tutte le parti.

Orbene, anche senza tener conto degli ulteriori due periodi di sospensione indicati nella sentenza di appello - tra cui quello relativo al rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], siccome determinato dall'impedimento della parte civile ed alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo cui il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento (cfr. Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, Rv. 271804)- ciononostante il periodo totale di sospensione di 434 giorni, derivante dai rinvii suddetti (sub a e b), ha impedito il maturarsi della prescrizione antecedentemente alla sentenza di appello.

Infatti, è sufficiente aggiungere al termine massimo di prescrizione del reato in questione (18.6.2020) il ternnine di un anno, due mesi e nove giorni per far slittare il termine di prescrizione al 26.8.2021, termine ampiamente successivo alla pronuncia della sentenza di appello.

2. L'inammissibilità dell'ulteriore motivo di ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione maturata nelle more di trattazione del presente ricorso, sulla base dei principi affernnati da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000).

Il secondo nnotivo di ricorso è, in particolare, inannnnissibile, siccome proposto per nnotivi diversi da quelli previsti dalla legge.

2.1. Invero, gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), prevedono che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della nnotivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo consentita la deduzione solo dei vizi di cui al primo comma dell'art. 606, lett. a), b), c).

Il secondo motivo di ricorso è, infatti, interamente volto a denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che, anche laddove nella rubrica illustrativa del motivo è stato invocato il vizio ex art. 606, primo comnna, lett. d) c.p.p., in relazione al dedotto travisamento della prova, tale censura va ricondotta più correttamente nell'alveo di cui all'art. 606, primo comnna, lett. e) c.p.p., alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte.

Infatti, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma prinno, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione, introducendo il travisannento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911). 3..

Ne consegue, pertanto, che non essendo'deducibile avverso la . sentenza di appello del giudice di pace il vizio di motivazione, il ricorso va dichiarato inamnnissibile ed il ricorrente va condannato al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27.0.5.2021, il Tribunale . di Pavia, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Giudice di Pace di Vigevano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 516 di multa, oltre al risarcimento del danno, siccome ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 cp. , per aver colpito nel corso di una discussione [OSCURATO:PERSONA] con un pugno, cagionando alla persona offesa lesioni personali consistite in una distorsione del collo, con prognosi di sei giorni. 2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pavia, ha proposto ricorso per cassazione il Dondena, con atto a firma del difensore di fiducia avv.v. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. e di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere, essendo estinto il reato per intervenuta prescrizione in data 11.03.2021 e dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 27.05.2021; lamenta il ricorrente che la Corte di Appello abbia erroneamente applicato e valutato le circostanze legittimanti la sospensione del corso della prescrizione, posto che la sola sospensione del decorso della prescrizione applicabile è quella di mesi otto e giorni ventuno dovuta al rinvio, a seguito di concorde richiesta avanzata dalle parti, dell'udienza fissata per il giorno 26.06.2017 al 19.3.2018. 2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello affermato la responsabilità del ricorrente, nonostante emerga dalle risultanze dibattimentali che nessuno dei testimoni presenti abbia effettivamente visto il Dondena colpire il Bisceglia e causarne la caduta con la faccia a terra e per avere la Corte di Appello omesso di dare opportuna rilevanza a quanto emergente nel referto medico prodotto, il quale unicamente riporta "un dolore alla mobilizzazione della rachide cervicale, una lieve tumefazione del labbro inferiore, incisivi inferiori mobili"; tali rilievi sintomatici risultano compatibili con la caduta del Bisceglia, ma non sono idonei a dimostrare che lo stesso avesse prima della caduta ricevuto un pugno dal Dondena e non consentono di raggiungere la prova piena della responsabilità penale, dovendo dunque determinare l'assoluzione del ricorrente quantomeno con la formula dubitativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, il primo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni ascrittogli antecedentemente alla sentenza impugnata - è palesemente infondato, atteso che al termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi per il reato lesioni, a decorrere dal 18.12.2012 (data del commesso reato), occorre aggiungere i periodi di sospensione:-a) dal 9.1.2017 al 26 giugno 2017, a seguito di richiesta di rinvio avanzata concordemente innanzi al Giudice di Pace di Vigevano da tutte le parti per un totale di 168 giorni, periodo in relazione al quale l'imputato non ha. sviluppato alcuna censura; -b) dal 27.6.2017 al 19.3.2018, periodo indicato allo stesso ricorrente, pari a 266 giorni a seguito di concorde richiesta di rinvio di tutte le parti. Orbene, anche senza tener conto degli ulteriori due periodi di sospensione indicati nella sentenza di appello - tra cui quello relativo al rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], siccome determinato dall'impedimento della parte civile ed alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo cui il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento (cfr. Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, Rv. 271804)- ciononostante il periodo totale di sospensione di 434 giorni, derivante dai rinvii suddetti (sub a e b), ha impedito il maturarsi della prescrizione antecedentemente alla sentenza di appello. Infatti, è sufficiente aggiungere al termine massimo di prescrizione del reato in questione (18.6.2020) il ternnine di un anno, due mesi e nove giorni per far slittare il termine di prescrizione al 26.8.2021, termine ampiamente successivo alla pronuncia della sentenza di appello. 2. L'inammissibilità dell'ulteriore motivo di ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione maturata nelle more di trattazione del presente ricorso, sulla base dei principi affernnati da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000). Il secondo nnotivo di ricorso è, in particolare, inannnnissibile, siccome proposto per nnotivi diversi da quelli previsti dalla legge. 2.1. Invero, gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), prevedono che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della nnotivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo consentita la deduzione solo dei vizi di cui al primo comma dell'art. 606, lett. a), b), c). Il secondo motivo di ricorso è, infatti, interamente volto a denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che, anche laddove nella rubrica illustrativa del motivo è stato invocato il vizio ex art. 606, primo comnna, lett. d) c.p.p., in relazione al dedotto travisamento della prova, tale censura va ricondotta più correttamente nell'alveo di cui all'art. 606, primo comnna, lett. e) c.p.p., alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte. Infatti, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma prinno, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione, introducendo il travisannento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911). 3.. Ne consegue, pertanto, che non essendo'deducibile avverso la . sentenza di appello del giudice di pace il vizio di motivazione, il ricorso va dichiarato inamnnissibile ed il ricorrente va condannato al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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