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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35366/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento o di revoca dell'ordine di esecuzione della pena detentiva irrogata dalla sentenza n. 59/22 del 31 gennaio 2022.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali manifestamente infondata; rilevato che le nullità incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere in sede esecutiva; che il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza anche più recente, secondo cui, ad esempio, "l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ..., che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione..., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo" - Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071; v., anche, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604, per la quale "in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione ..." -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigli e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento o di revoca dell'ordine di esecuzione della pena detentiva irrogata dalla sentenza n. 59/22 del 31 gennaio 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali manifestamente infondata; rilevato che le nullità incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere in sede esecutiva; che il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza anche più recente, secondo cui, ad esempio, "l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ..., che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione..., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo" - Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071; v., anche, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604, per la quale "in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione ..." -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigli e estenso
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