CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha ~V..) 2o\ confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 71t fl 2DT che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 635, 582, 612, secondo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputazione di cui all'art. 582 cod. pen e invoca la derubricazione in lesioni personali colpose, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 5 della motivazione del provvedimento impugnato); in effetti, le argomentazioni espresse dalla sentenza di seconde cure appaiono esprimere un iter logico-giuridico lineare, esauriente e perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. U, Sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhann, Rv. 261104), sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso