CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4818/2025Numero sezionale 8645/2025Numero di raccolta generale 10345/2026Data pubblicazione 20/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiLucio [OSCURATO:PERSONA] errorematerialeGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePierpaolo [OSCURATO:PERSONA].Rel. 10.12.2025Cron. R.G.N.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere4818/2025ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4818/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta pro-cura speciale ad litem in calce al ricorso per cassazione;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 4818/2025Numero sezionale 8645/2025Numero di raccolta generale 10345/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su-prema di Cassazione n. 33578/24 pubblicata il 20 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 33578/24 questa Corte di Cassazione ha rigettatoil ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise. Per l’effetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese dilegittimità, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00per rimborso spese borsuali 15%, Iva e Cpa.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rappresentato il contribuenteavanti alla Corte, vincitore nel giudizio di legittimità, ha depositato unricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’erroremateriale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione dellespese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di le-gittimità. La controparte non ha svolto difese e Abbamondi AlaricoRAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce alla memoria ex art. 380 bis.1. cod.proc. civ. datata 23.10.2024 il difensore ha dichiarato, per quanto quiinteressa, di essere «antistatario».2. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite ilquale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi-mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.).Numero registro generale 4818/2025Numero sezionale 8645/2025Numero di raccolta generale 10345/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica-zione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul-timo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”),novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile ancheal presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, maper il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca-mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35comma 5 del d.lgs. n.149/2022.4. Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre-zione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficiodalla Corte».5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nelsenso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulladistrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso deldefinito giudizio di legittimità, in calce alla memoria ex art.380 bis.1.cod. proc. civ. datata 23.10.2024. P.Q.MLa Corte:dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 33578/2024,dopo le parole «CPA ed Iva di legge» si aggiunga la locuzione «condistrazione in favore del difensore del controricorrente».Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.Il PresidenteLucio Luciotti