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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 27408/2021

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eguente _() ORDINANZA sul ricorso 4378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( ',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , SCALZO q MARIA , in qualità di credi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dcl Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], clic Io rappresenta e difende iinitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AL01SIO, ANTONIE:11-1:1n CORETTI, EMANUEI_IL [OSCURATO:PERSONA], I,ELIO - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che con sentenza n. 954 del 2019, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riffirma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e la consegue_nte insussistenza del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] pari a curo 24.824,81; in particolare, la Corte ha ritenuto che, a fronte della documentazione prodotta dall'Istituto attinente al [OSCURATO:PERSONA] da cui risultava respletamento di attività commerciale da parte della società e, in essa, l'attività abituale svolta dai due soci, relativa a diversi anni, si rinveniva la mera allegazione, priva di riscontri, secondo cui la società sarebbe rimasta del tutto inattiva; per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 04378 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -2- è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si denunzia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 203 L. n. 626/96 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico sistematico, sono inammissibili; va rilevato, infatti, che, per costante giurisprudenza di legittimità (sul punto, fra le altre, Cass. n. 26874 del 2018) è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applica/à( me della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a Ric. 2020 n. 04378 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -1- pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; invero, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lamentele del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; d'altro canto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ce4-1--la_____eonse , al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile Ric. 2020 n. 04378 sez.

ML ud. 04-05-2021 -4- contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le pii recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); inoltre, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il tatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; relativamente, infine, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (e pl il rimi s, ez. 111, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da ciuella norma e che tale ipotesi non ricorre senza dubbio nel caso di specie, nel quale entrambi i giudici di merito hanno applicato correttamente la ripartizione dell'onere probatorio; nel caso di specie, appare del tutto evidente come parte ricorrente, pur veicolando le proprie censure con il richiamo a violazioni di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto della vicenda; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; Ric 2020 n. 04378 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -5- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM 1,a Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in curo 4000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°,/o e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 q/tater del d.P.R. n. 115 del 2002, da/atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente _() ORDINANZA sul ricorso 4378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( ',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , SCALZO q MARIA , in qualità di credi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dcl Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], clic Io rappresenta e difende iinitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AL01SIO, ANTONIE:11-1:1n CORETTI, EMANUEI_IL [OSCURATO:PERSONA], I,ELIO - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza n. 954 del 2019, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riffirma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e la consegue_nte insussistenza del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] pari a curo 24.824,81; in particolare, la Corte ha ritenuto che, a fronte della documentazione prodotta dall'Istituto attinente al [OSCURATO:PERSONA] da cui risultava respletamento di attività commerciale da parte della società e, in essa, l'attività abituale svolta dai due soci, relativa a diversi anni, si rinveniva la mera allegazione, priva di riscontri, secondo cui la società sarebbe rimasta del tutto inattiva; per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 04378 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si denunzia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 203 L. n. 626/96 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico sistematico, sono inammissibili; va rilevato, infatti, che, per costante giurisprudenza di legittimità (sul punto, fra le altre, Cass. n. 26874 del 2018) è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applica/à( me della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a Ric. 2020 n. 04378 sez. ML - ud. 04-05-2021 -1- pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; invero, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lamentele del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; d'altro canto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ce4-1--la_____eonse , al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile Ric. 2020 n. 04378 sez. ML ud. 04-05-2021 -4- contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le pii recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); inoltre, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il tatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; relativamente, infine, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (e pl il rimi s, ez. 111, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da ciuella norma e che tale ipotesi non ricorre senza dubbio nel caso di specie, nel quale entrambi i giudici di merito hanno applicato correttamente la ripartizione dell'onere probatorio; nel caso di specie, appare del tutto evidente come parte ricorrente, pur veicolando le proprie censure con il richiamo a violazioni di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto della vicenda; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; Ric 2020 n. 04378 sez. ML - ud. 04-05-2021 -5- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM 1,a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in curo 4000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°,/o e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 q/tater del d.P.R. n. 115 del 2002, da/atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso
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