CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40834/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino di applicazione all'indagato della misura dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che Eyoma aveva usato la catenina (e non una catena) che portava al collo contro l'auto del padre Luigi, e quindi non per picchiarlo, che Eyoma si era introdotto nell'auto del padre prima che intervenisse [OSCURATO:PERSONA] e che quando Eyoma aveva fatto il suo ingresso nell'auto, l'aggressione non era neppure iniziata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha evidenziato non solo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che Eyoma aveva tentato di picchiare il padre Luigi utilizzando una catena (descritta in altre parti dell'ordinanza come collana in metallo), ma anche quelle di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato picchiato dall'indagato con una catena (si vedano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riportate nella nota di pagina 4, su cui il ricorso non si confronta): non essendovi contestazione sul fatto che Eyoma si sia impossessato di un pacchetto di sigarette che si trovava nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], vi è congrua motivazione sulla sussistenza di indizi relativi al reato di rapina; pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del