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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-detcrev-vise-alle_pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che val gano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi e quo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso ip7R-O»la, il 21 settembre 2021 Il consigliere stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] A iccoli EdoDeoj 1:7 -e-t3 • ,,"\ IN Cfrj'IC Ì F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-detcrev-vise-alle_pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che val gano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi e quo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso ip7R-O»la, il 21 settembre 2021 Il consigliere stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] A iccoli EdoDeoj 1:7 -e-t3 • ,,"\ IN Cfrj'IC Ì F
Sentenza Cassazione n. 04708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris