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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21668/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e viso di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sulla inadeguatezza della misura a favorire il recupero sociale del condannato e a fronteggiare la sua elevata pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] come si evince dai carichi pendenti e dalla recente sentenza di condanna in esito al primo grado del giudizio, ha reiterato in epoca recente le condotte delittuose, non si è affrancato dall'uso di stupefacenti ed è rimasto legato agli ambienti delinquenziali, tanto da chiedere di svolgere attività lavorativa presso una ditta che annovera tra i suoi dipendenti "ben 29 soggetti censurati per illeciti di varia ed allarmante natura".

Dalla relazione UEPE emergono, per di più, elementi contraddittori sull'avvio di un processo di revisione critica.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, in realtà diversamente valutati dal decidente con giustificazione non illogica.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e viso di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sulla inadeguatezza della misura a favorire il recupero sociale del condannato e a fronteggiare la sua elevata pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] come si evince dai carichi pendenti e dalla recente sentenza di condanna in esito al primo grado del giudizio, ha reiterato in epoca recente le condotte delittuose, non si è affrancato dall'uso di stupefacenti ed è rimasto legato agli ambienti delinquenziali, tanto da chiedere di svolgere attività lavorativa presso una ditta che annovera tra i suoi dipendenti "ben 29 soggetti censurati per illeciti di varia ed allarmante natura". Dalla relazione UEPE emergono, per di più, elementi contraddittori sull'avvio di un processo di revisione critica. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, in realtà diversamente valutati dal decidente con giustificazione non illogica. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 21668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris