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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1941

Cassazione n. 47279/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1941 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Amilcare lussi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe, che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 agosto 2019 Considerato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. pen. per essere stata applicata all'imputato una pena troppo afflittiva in ragione dell'entità del fatto.

Rilevato che la pena è stata determinata nella misura di mesi 8 di reclusione ed C 310,00 di multa e quindi nella misura minima prevista per il furto tentato aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (anni due di reclusione ed C 928 di multa ridotta di due terzi ai sensi dell'art. 56 cod. pen.) rilevato che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. non è stato operato aumento per la contestata recidiva reiterata e specifica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( é f e _ e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1941 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Amilcare lussi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe, che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 agosto 2019 Considerato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. pen. per essere stata applicata all'imputato una pena troppo afflittiva in ragione dell'entità del fatto. Rilevato che la pena è stata determinata nella misura di mesi 8 di reclusione ed C 310,00 di multa e quindi nella misura minima prevista per il furto tentato aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (anni due di reclusione ed C 928 di multa ridotta di due terzi ai sensi dell'art. 56 cod. pen.) rilevato che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. non è stato operato aumento per la contestata recidiva reiterata e specifica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( é f e _ e