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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19839/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversoil decreto del 28/03/2022 del Giudice di sorveglianza di Novara dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con il provvedimento impugnato, è stat o dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse, atteso che lo stesso aveva richiesto la sostituzione di un lenzuolo strappato pochi giorni dopo la consegna di uno integro e che il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva riscontrato che tale sostituzione era stata regolarmente eseguita.

Consideratoche il motivo di ricorso, propo sto a mezzo del difensore avv.

M. T. A. Pintus (violazione degli artt. 7, comma 1, Ord. pen. e 9, comma 1, 2 e 3 d.P.R. n. 230 del 2000 ), è inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e in quanto il decreto è stato emesso su una base di fatto non comprovatamente contrastata.

Reputatoche si lamenta la violazione dell’art . 666 c od . proc. pen., questa palesemente smentita dagli atti processuali, data la carenza di interesse del reclamo che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità.

Ritenutoche segue, da quanto sin qui rilevato, l ’ inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionalen. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversoil decreto del 28/03/2022 del Giudice di sorveglianza di Novara dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con il provvedimento impugnato, è stat o dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse, atteso che lo stesso aveva richiesto la sostituzione di un lenzuolo strappato pochi giorni dopo la consegna di uno integro e che il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva riscontrato che tale sostituzione era stata regolarmente eseguita. Consideratoche il motivo di ricorso, propo sto a mezzo del difensore avv. M. T. A. Pintus (violazione degli artt. 7, comma 1, Ord. pen. e 9, comma 1, 2 e 3 d.P.R. n. 230 del 2000 ), è inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e in quanto il decreto è stato emesso su una base di fatto non comprovatamente contrastata. Reputatoche si lamenta la violazione dell’art . 666 c od . proc. pen., questa palesemente smentita dagli atti processuali, data la carenza di interesse del reclamo che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità. Ritenutoche segue, da quanto sin qui rilevato, l ’ inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionalen. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19839/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris