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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48102/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge l'esistenza di motivazione connotata da lineare e coerente logicità in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie in atti (nella specie, delle dichiarazioni rese dal reo circa la giustificazione del possesso della tenaglia e dello scalpello) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sicché le censure si traducono in enunciati volti a proporre un'alternativa lettura delle fonti probatorie, avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti e non consentita in sede di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni del primo giudice sul punto, ha ritenuto la mancanza di valida, precisa e convincente giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla disponibilità dei beni di cui era stato trovato in possesso (tenaglia e scalpello), anche sottolineando l'incompatibilità degli arnesi con l'attività lavorativa asseritamente svolta del prevenuto, l'assenza di riscontro probatorio dell'intenzione di svolgere lavori nella villa della sorella e l'inverosimile custodia, nella propria autovettura, di attrezzi utilizzati dai parenti per la loro attività lavorativa; ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte di merito ha fondato il diniego del beneficio invocato sulla capacità a delinquere del reo e sulla gravità del reato, rilevando anche l'assenza di elementi concreti e specifici suscettibili di positiva valutazione ai fini della concessione del beneficio invocato.

In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge l'esistenza di motivazione connotata da lineare e coerente logicità in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie in atti (nella specie, delle dichiarazioni rese dal reo circa la giustificazione del possesso della tenaglia e dello scalpello) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sicché le censure si traducono in enunciati volti a proporre un'alternativa lettura delle fonti probatorie, avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti e non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni del primo giudice sul punto, ha ritenuto la mancanza di valida, precisa e convincente giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla disponibilità dei beni di cui era stato trovato in possesso (tenaglia e scalpello), anche sottolineando l'incompatibilità degli arnesi con l'attività lavorativa asseritamente svolta del prevenuto, l'assenza di riscontro probatorio dell'intenzione di svolgere lavori nella villa della sorella e l'inverosimile custodia, nella propria autovettura, di attrezzi utilizzati dai parenti per la loro attività lavorativa; ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte di merito ha fondato il diniego del beneficio invocato sulla capacità a delinquere del reo e sulla gravità del reato, rilevando anche l'assenza di elementi concreti e specifici suscettibili di positiva valutazione ai fini della concessione del beneficio invocato. In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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