CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3682 /202 1 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in per sona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilian. 3928 / 20 / 20 depositata i n data 1 5 / 0 7 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:art. 13 d.Lgs. n. 471/97–iva non versata – sanzione– cartella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la cartella di pagamentocon la quale l'Agenzia delle entrate richiedeva somme peromesso versamento di iva a seguito della notifica dell'avviso diaccertamento per l'anno 2006; - la CTP accoglieva il ricorso; impugnava l'Ufficio; - la CTR confermava la validità dell'iscrizione al ruolo per le maggiori imposte dovute a titolo di Irap e iva ed annullava l'iscrizionea ruolo delle sanzioni, compensando le spese di li te, in quanto riteneva inapplicabile l'art. 1 3 del d. Lgs. n. 471 del 1997sia perché l'iscrizione al ruolo era stata effettuata sulla base diun accertamento definitivo e non per mancato versamento di somme dovute in sede di autoliquidazione sia in forza delle modifiche sopravvenute con l'art. 29 del d. L. n. 78 del 2010 all'art.7 del d.L. n. 70 del 2011; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a unmotivo; la società è rimasta intimata; Consideratoche: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 13 deld. Lgs. n. 471 del 991 e dell’art. 29 del d.L. n. 78 del 2010 peravere la CTR ritenuto erroneamente illegittima l’iscrizione a ruolodell’importo – a titolo di sanzione - consistente nel trenta per cento dell’iva accertata nell’avviso notificato alla società contribuente, sanzione che invece era dovuta a fronte della sussistenzadel termine perentorio contenuto in esso avviso per il versamento dell’imposta dovuta nei sessanta giorni dalla notificadell’avviso in parola; - i l motivo dedotto è fondato; - la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 presuppone invero la mancata esecuzione, alle prescritte scadenze,dei versamenti di imposta dovuti, sicché non si applica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 solo ove il contribuente, dopo aver impugnato l'avviso di accertamento del tributo omesso e di irrogazione delle conseguentisanzioni, abbia, ne l corso del giudizio ed in ragione dell'esitodelle sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gliimporti richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata, salvo conguaglio all'esito del giudizio medesimo (Cass. n. 8131 del 22/04/2016; Cass. n. 23784 del 11/10/2017;in ultimo Cass. n. 16643/2020); tale ipotesi qui non siverifica; - nel presente caso, in fatti , la sanzion e è stata irrogata a seguito del mancato versamento dell’iva accertata , la cui debenza si è verificatac on l’emissione dell’avviso di accertamento che ne ha manifestato la pretes a ; l’esistenza di detto avviso ha quindi provocatol’insorgere dell’obbligo di versamento la cui violazione hareso applicabile la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 13 sopra citato; d’altronde il disposto del c . 3 della disposizione in argomento è chiaro nel prevedere che “ fuori dei casi di tributi iscrittia ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altres ì inogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazionenel termine previsto”; - né, nel presente caso, risulta che l’atto di accertamento di cui si è detto sia stato impugnato; in tale caso la disposizione qui invocata non si sarebbe applica ta venendo in rilievo , come è evidente,la sola discipl ina della c.d. “riscossione provvisoria” in corsodi causa di cui all’art. 68 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - quanto poi allo ius superveniens costituito dall’art. 29 del d.l. 78 del2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 cheall’ultima parte della lettera a) del primo comma prevede che «lasanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 197, n. 471, non si applica nei casi di omesso,carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di c ui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»,va precisato quanto segue; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - secondo questa Corte (in tale senso si veda Cass., Sez. U, n. 13145 del 2022) «in tema di successione di norme, l'impianto sanzionatorio in materia tributaria, seppur e modellato, qualora incida sulle materie di competenza dell'Unione, dai principi unionali di adeguatezza, proporzionalità ed effettività, risponde a uno stampo penalistico che ha ormai ripudiato, ai fini dell'"abolitio criminis", il criterio della doppia punibilità in concreto secondo cui, per poter lasciare ferma la sanzione, si richiede che il fatto punito in base alla legge anteriore, lo sia anche in base a quella posteriore; ne consegue che, qualora, nonostante la modificazione normativa, l'imposta con tinui ad essere dovuta per il passato, restando fermo il presupposto impositivo, anche la sanzione resta applicabile, segnando tale modificazione solo il passaggio tra due contesti giuridici con le correlate situazioni di fatto, cosicché estendere al primo il trattamentoriservato al secondo, sia pure ai soli fini sanzionatori, sitraduce in un'inammissibile applicazione della nuova norma ad uncontesto diverso da quello al quale essa si riferisce»; - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata ; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito conil rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della società contribuente;