CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 1977
Cassazione n. 35323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 14/08/1977 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/3/2021 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 29/1/2019 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione e C 800 di multa per i delitti, avvinti in continuazione, di partecipazione ad associazione mafiosa, aggravata dalla disponibilità di armi, esclusa la qualità apicale dell'imputato, e di rapina pluriaggravata,; veniva riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., dichiarata equivalente alle ulteriori aggravanti accertate, tra le quali la recidiva infraquinquennnale; fatti accertati in Niscemi fino al marzo del 2009. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento al divieto di assoggettamento al giudizio di comparazione ex art. 69 dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Ripercorrendo le origini di tale attenuante, costituente la codificazione della precedente attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. n. 203/1991, si rivendica che detta attenuante speciale non sia soggetta al giudizio di comparazione con circostanze di segno opposto, in virtù della sua ratio, costituita dalla volontà del legislatore di offrire un concreto incentivo alla dissociazione operosa dalle compagini di criminalità organizzata, come ha affermato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10713 del 2013. In ciò consiste la specialità dell'attenuante in esame, assistita dalla sua inderogabile prevalenza e dall'esclusione della medesima dal giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. per le circostanze comuni. 3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione prospettata dalla rappresentante della Procura generale. Infatti, è inammissibile una doglianza dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo il motivo di impugnazione viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Peraltro, la denunciata violazione non configura un caso di illegalità della pena, il che consentirebbe l'intervento ex officio della Corte di legittimità, dovendosi intendere per tale una sanzione non prevista dall'ordina- mento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma non già profili commisurativi della stessa (da ultimo, Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 4. In virtù del rilievo del tema di diritto sollevato, e in termini generali, va ribadito che a tenore della sentenza delle Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929, «L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze». Tale arresto trova fondamento nella ratio legis della disposizione, che privilegia l'interesse primario del legislatore allo scompaginamento dei sodalizi mafiosi rispetto alla severità della risposta sanzionatoria verso i colpevoli anche di gravi reati che abbiano decisivamente contribuito a quella dissoluzione. Pertanto, detta attenuante deve trovare applicazione concreta e non meramente eventuale, al fine di offrire un effettivo incentivo alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 aprile 2