CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1978
Cassazione n. 28376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1978 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto all'incensurabile ricostruzione che ha giustificato il rigetto della versione difensiva - secondo la quale il ricorrente si stava recando alla guardia medica, avendo accusato un malore - del tutto smentita dagli accertamenti secondo i quali egli era stato trovato lontano dalla sua abitazione mentre passeggiava in una via in cui si stava svolgendo la sagra del carciofo ed in direzione opposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023